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Gazzetta Ufficiale N. 141 del 20 Giugno 2003

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

DECRETO 8 maggio 2003 

Criteri  e  modalita'  per l'erogazione di contributi in favore delle
attivita'  circensi,  in  corrispondenza  agli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.



                           Titolo I
                     Disposizioni generali

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
  Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Vista   la   legge  17 aprile  2003,  n.  82,  di  conversione  del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, a norma della quale, in attesa
dell'entrata  in  vigore  della  legge di definizione degli ambiti di
competenza  dello  Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i
criteri  e  le  modalita' di erogazione dei contributi alle attivita'
dello  spettacolo,  previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le
aliquote  di  ripartizione  annuale del Fondo unico per lo spettacolo
sono  stabiliti  annualmente con decreti del Ministro per i beni e le
attivita' culturali non aventi natura regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          V a l i d i t a'
  1.  Il  presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la
legge  di  definizione  dei principi fondamentali di cui all'art. 117
della  Costituzione  fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello
Stato,   delle  regioni  e  delle  autonomie  locali  in  materia  di
spettacolo  ed  il  conseguente  trasferimento  della quota del Fondo
unico per lo spettacolo riservata alle attivita' circensi.

      

                               Art. 2.
          Intervento finanziario per le attivita' circensi
  1.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, di seguito
denominato   «Amministrazione»,  eroga  contributi  ai  soggetti  che
svolgono  attivita'  circense, in base agli stanziamenti destinati al
settore  dal  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  di seguito definito
«Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
    a) favorire  la  qualita'  artistica  e  il costante rinnovamento
dell'offerta  dello  spettacolo  circense italiano e consentire ad un
pubblico  sempre  piu'  ampio,  con  particolare  riguardo alle nuove
generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura
circense;
    b) promuovere  nella  produzione  dello  spettacolo  circense  la
qualita',  l'innovazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove
tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
    c) agevolare  la  valorizzazione  della  tradizione  italiana  ed
europea;
    d) sostenere   la   funzione  sociale,  ricreativa  e  pedagogica
dell'attivita' circense;
    e) sostenere  la  formazione  e  tutelare  le professionalita' in
campo artistico, tecnico e organizzativo;
    f) incentivare  la  circuitazione  e la diffusione dell'attivita'
circense;
    g) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e
beni strumentali;
    h) attuare  il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative
realizzate nelle aree meno servite;
    i) sostenere   la   promozione  internazionale  della  tradizione
circense italiana all'estero.
  2.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, di seguito
definito  «Ministro»,  con  proprio  decreto,  sentita la Commissione
consultiva  per  le  attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di
cui  all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
di  seguito  definita «Commissione», tenendo conto di quanto previsto
dalle  leggi  finanziarie  e  di  bilancio e del numero delle istanze
complessivamente  presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1
stabilendo  la  quota  delle  risorse  da  assegnare per i contributi
previsti nel successivo art. 3.
  3.  Qualora  le  leggi  finanziarie  e  di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del   Fondo   inferiore   rispetto   a   quella   definita   all'atto
dell'emanazione   del  citato  decreto,  il  Ministro  provvede  alla
proporzionale   riduzione   delle   risorse  ripartite.  In  caso  di
variazione  in  aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo'
provvedere alla integrazione delle risorse medesime.
  4.  Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, e' considerata
attivita' circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di
cui  ha  la  disponibilita'  a  titolo  di  proprieta' o di locazione
annuale,  presenta  ai  pubblico, in una o piu' piste, uno spettacolo
nel  quale  si  esibiscono  clown,  ginnasti,  acrobati,  trapezisti,
prestidigitatori,  animali  esotici  e/o  domestici  ammaestrati.  La
struttura  nella  quale  si svolge tale attivita', costituita nel suo
complesso  anche  da  padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi
compresi   quelli   in  cui  vengono  custoditi  gli  animali,  viene
denominata circo equestre.
  Sono  considerate,  altresi',  attivita'  circensi  quelle  che  si
svolgono,  con  le medesime modalita' spettacolari, nelle arene prive
di  tendone, oppure all'interno di strutture stabili a cio' destinate
in via esclusiva.

      

                               Art. 3.
                     Tipologia degli interventi
  L'Amministrazione  eroga  i  seguenti  contributi  ai  soggetti che
svolgano  attivita'  circense  o concorrano al consolidamento ed allo
sviluppo  della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati
ai settore dal Fondo:
    a) contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;
    b) contributi  per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia
e all'estero;
    c) contributi per accertate difficolta' di gestione;
    d) contributi   per   acquisti  di  nuovi  impianti,  macchinari,
attrezzature e beni strumentali;
    e) contributi per iniziative promozionali;
    f) contributi per iniziative assistenziali ed educative;
    g) contributi  per  la  ristrutturazione  di  aree attrezzate per
l'esercizio dell'attivita' circense;
    h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.

      

                               Art. 4.
           Criteri generali di attribuzione del contributo
  1.  Il  contributo  e'  correlato  alle  voci di costo previste nel
progetto  artistico  e  nel  preventivo  finanziario  e  riconosciute
ammissibili  ai  sensi dell'art. 6 e per le iniziative di spettacolo,
anche secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 7.
  2.  Il  contributo  non puo' comunque eccedere il disavanzo esposto
nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal
fine   dovranno   essere   indicati  eventuali  ulteriori  contributi
concessi,  a  qualsiasi  titolo,  da  parte  di altre amministrazioni
pubbliche o enti locali.
  3.  Il  Ministro,  ai  fini  dell'attribuzione  del  contributo  ai
programmi  di  attivita' relativi agli interventi finanziari indicati
al  precedente art. 3, sentita la Sezione competente per le attivita'
circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello
spettacolo,  di cui all'art, 1, comma 67, del citato decreto-legge n.
545  del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, determina:
    a) le   percentuali  di  incidenza  dei  singoli  costi  ai quali
correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 6,
per la quantificazione del contributo;
    b) la   quota  per  ciascuna  rappresentazione,  rapportata  alle
dimensioni del complesso circense;
    c) l'incentivo  finanziario per le attivita' svolte nelle regioni
dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
    d) l'aliquota  di  intervento  finanziario  rapportata alla spesa
sostenuta   per   l'acquisto,   la   ricostruzione   e/o  l'eventuale
ammodernamento  degli  impianti  e  delle  attrezzature danneggiate o
distrutte  nonche'  il  massimale  di  spesa,  e  l'aliquota  per  la
definizione  del  contributo  per accertate difficolta' di gestione e
per la ristrutturazione di aree attrezzate;
    e) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte
nei   bilanci   preventivi  e  consuntivi  relativi  alle  iniziative
promozionali, assistenziali ed educative;
    f) le  spese di trasporto e la percentuale degli oneri sociali da
considerare   ai   fini   della  determinazione  del  contributo  per
iniziative di spettacolo all'estero.

      

                               Art. 5.
             Presentazione delle domande e assegnazione
  1.  Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate
all'Amministrazione  - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo,
entro  il  termine  perentorio,  indicato,  per ciascuna tipologia di
contributo, nei successivi articoli di cui al titolo II, direttamente
o  a  mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
  2.  La  denominazione  del  complesso  circense  per  il  quale  e'
richiesto  il  contributo  dovra'  essere  esattamente indicata nella
domanda.  I  nomi  e  cognomi di persona diversa dal titolare possono
essere  usati  come  denominazione  del  complesso  circense soltanto
quando  la  persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del
nucleo  familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato
scritturato  nell'anno  dal  medesimo  per l'esecuzione di uno o piu'
numeri  di  particolare rilievo nello spettacolo, in tale ultimo caso
dovra' essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di
scritturazione. Sono esclusi da questa disciplina i marchi di impresa
registrati.  A  tal  fine  l'Amministrazione  predispone  annualmente
l'elenco dei circhi richiedenti il contributo.
  3.  I  contributi di cui ai precedente art. 3 vengono assegnati con
decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la
Commissione.
  4.    Del    contributo    assegnato   viene   data   comunicazione
all'interessato.

      

                               Art. 6.
                      Valutazione quantitativa
  1. Per le attivita' circensi in Italia e all'estero sono valutabili
i  costi concernenti la produzione, le spese di trasporto, l'acquisto
di  macchinari,  l'attivita' di promozione educativa ed assistenziale
e, le spese per la ristrutturazione di aree.
  2. Per le iniziative di spettacolo in Italia i costi riguardano gli
oneri  previdenziali ed assistenziali complessivamente versati presso
qualsiasi  ente pubblico, dall'impresa circense, sulle retribuzioni o
i  compensi  corrisposti  al  personale comunque utilizzato, relativi
alle produzioni realizzate ed alle rappresentazioni effettuate.
  3.  Per  l'acquisto  di impianti, macchinari ed attrezzature per la
ricostruzione  e/o  l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle
attrezzature  distrutte  o  danneggiate  i  costi si riferiscono alle
spese sostenute e documentate.
  4.  Per  l'attivita'  di  promozione,  educative ed assistenziali i
costi si riferiscono ai compensi per gli artisti e orchestre, docenti
e  componenti  delle giurie e alle spese redazionali per la stampa di
periodici   nonche'   alle  spese  istituzionali  limitatamente  alle
attivita' educative ed assistenziali.
  5.  Per  la  ristrutturazione delle aree attrezzate per l'esercizio
dell'attivita'  circense  i  costi  si  riferiscono  alle spese per i
lavori effettuati.
  6.  Per  la difficolta' di gestione i costi sono quelli concernenti
l'attivita' ordinaria annuale dell'impresa.
  7.  Per  le  iniziative di spettacolo all'estero i costi riguardano
gli  oneri  previdenziali  ed assistenziali complessivamente versati,
presso  qualsiasi  ente  pubblico,  dall'impresa circense per il solo
periodo   relativo   alla  tournee,  sulle  retribuzioni  o  compensi
corrisposti al personale utilizzato nonche' le spese di viaggio.

      

                               Art. 7.
                       Valutazione qualitativa
  1.  Il  parere  sulla  valutazione  qualitativa delle iniziative di
spettacolo  e'  adottato  dalla  Commissione  sulla base dei seguenti
criteri:
    validita' del progetto artistico presentato;
    attendibilita'  del  programma  artistico  in  relazione anche al
numero delle rappresentazioni preventivate;
    importanza    culturale    (con   particolare   attenzione   alla
salvaguardia della tradizione circense, delle nuove produzioni, della
ricerca e della sperimentazione) del progetto artistico;
    citta'  visitate: numero e tipologia, con particolare riferimento
alle zone periferiche o depresse del Paese;
    identita'   e   continuita'  del  complesso  circense  a  livello
artistico, organizzativo ed occupazionale;
    rilevanza  (locale,  nazionale  o  internazionale)  del complesso
circense;
    regolarita' gestionale;
    impiego di personale non familiare;
    agevolazioni previste a favore del mondo della scuola, del lavoro
e dei disabili;
    eventuali tournees all'estero.
  2.  Ai  fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua
preliminarmente  la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore
prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a).
  3.  La  valutazione  qualitativa  puo' determinare la variazione in
aumento o in diminuzione fino al 50% dell'ammontare dei costi ammessi
ai sensi dell'art. 6.

      


                           Titolo II
                     Interventi finanziari
                            Capo I
Contributi per iniziative di spettacolo in Italia (leggi 9 febbraio
             1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163)

                               Art. 8.
                       Requisiti e condizioni
  1.  Sono iniziative di spettacolo le attivita' circensi qualificate
sul  piano  artistico  ed organizzativo e rispondenti ai canoni della
tradizione circense.
  2.  I  contributi  per  iniziative  di  spettacolo  possono  essere
concessi agli esercenti circensi che siano in possesso, da almeno due
anni,  della  licenza  di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano
mortis  causa al titolare del circo o per collocamento a riposo dello
stesso titolare.
  E'  necessario  inoltre  che  abbiano  svolto almeno centocinquanta
rappresentazioni  nel biennio precedente documentate con attestazioni
SIAE.
  3.  Il numero degli addetti, continuativamente utilizzati nel corso
dell'anno,  non  puo'  essere  inferiore  ad  otto  e  dovra'  essere
documentato  tramite  attestazione liberatoria ENPALS, certificato di
stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.

      

                               Art. 9.
     Presentazione della domanda e determinazione del contributo
  1. La domanda di ammissione al contributo, redatta in duplice copia
di  cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro
il  31 dicembre  dell'anno  precedente a quello in cui e' previsto lo
svolgimento dell'attivita'.
  2.  La  domanda deve essere corredata da un dettagliato progetto di
massima dell'attivita' che si intende svolgere, con l'indicazione del
numero  delle  rappresentazioni,  delle  localita'  che si prevede di
visitare  e  del programma che verra' presentato al pubblico, nonche'
da un bilancio preventivo relativo all'attivita' medesima.
  3. Per la determinazione del contributo si tiene conto:
    a) dell'importo  dei  contributi ENPALS, I.N.P.S. ed INAIL che si
prevede  di  versare  per  il  personale  impiegato  nell'anno cui si
riferisce la richiesta di contributo;
    b) del numero delle rappresentazioni;
    c) della qualita' del progetto di massima.

      

                              Art. 10.
                 Documentazione per la liquidazione
  La  liquidazione  del  contributo avviene ad attivita' ultimata e a
condizione   che   venga   presentata   la   seguente  documentazione
consuntiva:
    a) dettagliata  relazione  sull'attivita' corredata dal programma
svolto,  dall'elenco  degli  artisti  scritturati,  dal  numero degli
animali impiegati;
    b) attestazione  della  SIAE  dalla quale risulti il numero delle
rappresentazioni effettuate e le localita' visitate;
    c) attestazione  liberatoria  dell'ENPALS  relativa ai contributi
versati  per  il  personale dipendente, dalla quale risulti il numero
degli addetti impiegati durante l'anno di attivita', anche per quanto
riguarda la eventuale presenza degli orchestrali;
    d) versamenti  contributivi  all'I.N.P.S. ed all'INAIL effettuati
nell'anno di attivita';
    e) dichiarazione  di  aver  adempiuto al disposto dei decreti del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600 e n. 602,
relativi  all'accertamento  e  alla  riscossione  delle  imposte  sui
redditi  ed  in  particolare  all'obbligo  della  presentazione della
dichiarazione   dei   redditi   da  parte  dell'esercente  impresa  e
all'obbligo  dell'applicazione,  nei  confronti  dei dipendenti delle
ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del suddetto decreto n. 600 ed
al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;
    f) modalita' di pagamento;
    g) eventuale  documentazione  per  la richiesta di certificazione
antimafia  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252.

      

                              Art. 11.
                            A c c o n t i
  1.  Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si
riferisce  il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di
sovvenzioni  per  attivita'  circense  da parte dell'Amministrazione,
possono   essere  concessi,  a  domanda,  acconti  fino  al  60%  del
contributo assegnato.
  2.  L'istanza  dovra' essere corredata dall'attestazione della SIAE
relativa  al  numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di
presentazione   dell'istanza   stessa   nonche'   da   una  relazione
dettagliata sull'attivita' svolta.

      


                            Capo II
      Contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti
        (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

                              Art. 12.
                       Requisiti e condizioni
  I  contributi  di cui all'art. 19, comma 1 della legge n. 337/1968,
possono  essere  concessi  agli  esercenti  dei  circhi  equestri che
comprovino:
    a) di  essere  gia'  in possesso della licenza di cui all'art. 69
T.U.L.P.S. da almeno due anni;
    b) di   aver   effettuato,  nel  corso  dell'anno  precedente  al
verificarsi     dell'evento     fortuito,    almeno    centocinquanta
rappresentazioni;
    c) qualora  l'evento  fortuito  consista  in un incendio, di aver
contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno
per il 25% il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o
danneggiate dall'incendio.

      

                              Art. 13.
       Istanza per il contributo per danni da evento fortuito
  L'istanza,  in  duplice  copia,  di  cui  una in carta legale, deve
essere  presentata all'Amministrazione nel termine di sessanta giorni
dalla data dell'evento e corredata da:
    a) relazione  in  duplice  copia,  sottoscritta  dal titolare del
complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente,
sotto  la  propria  responsabilita',  le  circostanze  del sinistro e
l'entita' del danno subito;
    b) dichiarazione rilasciata dall'autorita' di P.S. o da qualsiasi
altra  autorita' competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri,
autorita'  diplomatiche  o consolari) eventualmente intervenuta o che
abbia  comunque  avuto  conoscenza  dell'evento,  nella quale vengano
attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e
vengano  sommariamente  descritti  i danni riportati dagli impianti e
dalle attrezzature del complesso circense;
    c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti
o  danneggiati,  retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della
data e del luogo dell'evento;
    d) relazione  tecnica  di ditta specializzata o di professionista
abilitato,  dalla  quale  risulti la consistenza e la valutazione dei
danni subiti;
    e) preventivo  di  spesa  per  la  ricostruzione degli impianti e
delle attrezzature distrutte o danneggiate;
    f) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente
ha   effettuato   almeno  centocinquanta  rappresentazioni  nell'anno
precedente;
    g) originale  o copia autenticata della polizza di assicurazione,
nella ipotesi di cui all'art. 12, lettera c).

      

                              Art. 14.
                 Documentazione per la liquidazione
  Entro  centottanta  giorni  dalla comunicazione di assegnazione del
contributo,  l'interessato deve far pervenire all'Amministrazione, ai
fini della liquidazione, la seguente documentazione:
    a) certificato  di  residenza  di data non anteriore a tre mesi o
dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  dell'art.  46 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) fatture  quietanzate  ed in regola con le vigenti disposizioni
fiscali,  comprovanti  il  corrispettivo  pagato  all'impresa  che ha
provveduto  alla  ricostruzione  e/o l'eventuale ammodernamento degli
impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
    c) dichiarazione   dell'impresa  che  ha  provveduto  ai  lavori,
comprovante l'avvenuta consegna del materiale;
    d) dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale
l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita', che:
      non  sono  stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i
medesimi  danni  subiti,  da  parte  di  altri  organismi  pubblici o
privati. In caso affermativo e' tenuto ad indicare l'ente erogatore e
l'ammontare del contributo;
      per  il  danno  prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna
copertura  assicurativa.  Qualora,  invece,  sia  stata contratta una
polizza  di  assicurazione,  l'interessato  e'  tenuto a dichiararlo,
indicando  l'importo  del  risarcimento  che  sia stato eventualmente
concordato,   offerto   o  liquidato.  Resta  fermo  quanto  previsto
nell'art. 12, lettera c) in materia di copertura assicurativa in caso
di incendio;
    e) qualora  il  danno  sia stato provocato da incendio, copia del
provvedimento  di  archiviazione  (chiusura  inchiesta)  emesso dalla
competente   autorita'   giudiziaria,   nonche'  dichiarazione  della
compagnia  di  assicurazione  attestante  l'importo  del risarcimento
liquidato, concordato o offerto;
    f) dichiarazione  nella  quale  siano  indicate  le  modalita' di
pagamento prescelte;
    g) eventuale   documentazione   necessaria   per   richiedere  la
certificazione  antimafia,  prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

      


                           Capo III
       Contributi per accertate difficolta' di gestione
        (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

                              Art. 15.
                       Requisiti e condizioni
  1.  I  contributi  per  accertate  difficolta'  di gestione possono
essere  richiesti  in  presenza  dei  requisiti  di  cui all'art. 12,
lettere  a)  e  b)  del  presente  decreto  ed  a  condizione  che le
difficolta' di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da
cattiva  amministrazione  dell'esercente e che siano sufficientemente
documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.
  2.  La  domanda  di  contributo  dovra'  essere presentata entro il
28 febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si  riferisce  la
situazione deficitaria.
  3.  L'istanza,  in  duplice  copia di cui una in carta legale, deve
contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato
le  difficolta'  di  gestione  e deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
    a) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente
ha    effettuato    nell'anno    precedente   almeno   centocinquanta
rappresentazioni;
    b) documenti  contabili  (libri  contabili,  bordero'  ecc.),  in
fotocopia  autenticata  o  da esibire all'Ufficio in originale, se si
tratta di ditte che vi sono tenute per legge;
    c) eventuali  attestazioni  di  pubbliche  autorita'  che abbiano
conoscenza  delle  cause  che  hanno  determinato  le  difficolta' di
gestione;
    d) ogni     altra    documentazione    (bancaria,    giudiziaria,
amministrativa)  idonea  a  suffragare  l'assunto  dell'esercente  in
ordine alla situazione deficitaria.

      

                              Art. 16.
                     Liquidazione del contributo
  1.  Per  la  liquidazione  del  contributo, il richiedente deve far
pervenire,     entro     sessanta    giorni    dalla    comunicazione
dell'assegnazione, la seguente documentazione:
    a) certificato  di  residenza  in data non anteriore a tre mesi o
dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  dell'art.  46 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) modalita' di pagamento;
    c) eventuale documentazione per la richiesta della certificazione
antimafia,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
3 giugno 1998, n. 252.

      


                            Capo IV
          Contributi per acquisto di nuovi impianti,
          macchinari, attrezzature e beni strumentali
        (legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, comma 3)

                              Art. 17.
                            C r i t e r i
  I  criteri  per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi
impianti  per  l'attivita'  circense,  stabiliti ed aggiornati con il
decreto  previsto  dall'art.  4 del presente decreto, devono indicare
gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.

      

                              Art. 18.
                       Requisiti e condizioni
  1.  I  contributi  per  acquisto  di  nuovi impianti possono essere
concessi agli esercenti circensi e di motoautoacrobatiche che:
    a) siano gia' in possesso da almeno tre anni della licenza di cui
l'art. 69 T.U.L.P.S.;
    b) abbiano effettuato, nel corso dell'anno precedente a quello di
presentazione dell'istanza, almeno centocinquanta rappresentazioni;
    c) acquistino   impianti,   macchinari,   attrezzature   e   beni
strumentali   nuovi   di   fabbrica   e  non  usati,  finalizzati  al
potenziamento  o  al  ripristino  delle  strutture  dello  spettacolo
circense.  L'attivita'  degli  esercenti di motoautoacrobatiche viene
assimilata a quella circense unicamente al fine della concessione dei
contributi di cui al presente capo.
  2.  Ulteriori  contributi  per le finalita' di cui al presente capo
potranno  essere concessi ai medesimo richiedente solo dopo che siano
trascorsi  tre  anni  a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
all'ultima  assegnazione  e  dopo  che  siano state effettuate, nello
stesso  periodo,  minimo  seicento  rappresentazioni,  di  cui almeno
centocinquanta l'anno.
  3.  Per  gli  esercenti  di motoautoacrobatiche l'ammissibilita' al
contributo  di  nuovi beni strumentali e' subordinata alla condizione
che  siano  trascorsi almeno sei anni dall'ultima assegnazione per lo
stesso  titolo  e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia
effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno seicento
rappresentazioni.
  4.  Quando trattasi di acquisto di autoveicoli, la liquidazione del
contributo  e' subordinata alla presentazione della copia autenticata
della  copia  di  circolazione  dell'autoveicolo,  attestante  che lo
stesso   e'   classificato  «ad  uso  speciale  circhi  -  spettacolo
viaggiante».
  5.  Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non
possono  essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima
assegnazione, gli anni a fianco di ciascuno indicati:
    a) chapiteaux ed accessori: anni cinque;
    b) autoveicoli o trattori di vario genere: anni sei;
    c) gradinate e tribune: anni sette;
    d) carovane uso abitazione e/o roulotte: anni dieci.
  6. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente
dalla  possibilita'  di  presentare  ulteriore  istanza di contributo
nell'anno  successivo  a  quello  in cui la rinuncia viene notificata
all'Amministrazione.

      

                              Art. 19.
                        Istanza di contributo
  1.  L'istanza  di  contributo, in duplice copia di cui una in carta
legale,  deve  pervenire  all'Amministrazione  entro  il  31 dicembre
dell'anno   precedente   a   quello  in  cui  si  intende  effettuare
l'acquisto.
  2.  L'istanza  deve  contenere  l'indicazione  e la motivazione del
contributo   richiesto   e   deve  essere  corredata  dalla  seguente
documentazione in originale o in copia autenticata:
    a) attestazione  SIAE  dalla  quale risulti che il richiedente ha
effettuato    almeno    centocinquanta   rappresentazioni   nell'anno
precedente;
    b) eventuale atto preliminare di compravendita dei nuovi impianti
ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.

      

                              Art. 20.
                 Documentazione per la liquidazione
  La  liquidazione  del contributo avviene ad acquisto effettuato e a
condizione che venga presentata, in originale o in copia autenticata,
la  seguente  documentazione  consuntiva entro il termine di tre mesi
dalla comunicazione dell'assegnazione:
    a) certificato  di  residenza  di data non anteriore a tre mesi o
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  46  del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) dichiarazione   comprovante   l'avvenuta   consegna  dei  beni
acquistati,  ed  eventuale  documento  di trasporto, rilasciato dalla
ditta venditrice;
    c) certificato  di  iscrizione  alla  camera  di commercio ovvero
certificazione  di  vigenza del tribunale concernente sia il soggetto
richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;
    d) dichiarazione  tecnico-descrittiva  dell'impianto,  rilasciata
dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che
trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;
    e) fatture,  in  originale o copia autenticata, quietanzate ed in
regola  con  le  vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto
acquisto, nell'anno per il quale e' stato concesso il contributo, dei
nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;
    f) esauriente  documentazione  fotografica  di  ciascun  impianto
acquistato,   convalidata   dal  legale  rappresentante  della  ditta
venditrice;
    g) modalita' di pagamento;
    h) eventuale  documentazione  necessaria  per  la richiesta della
certificazione  antimafia,  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

      


                            Capo V
            Contributi per iniziative promozionali
      (legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 13, lettera f)

                              Art. 21.
                     Definizione dell'attivita'
                e limite dell'intervento finanziario
  1.  Per  iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e
le   iniziative,   anche   di  carattere  museale,  ivi  comprese  le
pubblicazioni  monografiche  o  periodiche,  realizzate  in Italia da
imprese  circensi  nonche' da enti pubblici e privati, associazioni e
comitati   operanti  nel  settore  per  favorire  lo  sviluppo  dello
spettacolo circense sul piano artistico e tecnico.
  2.  Fatta  eccezione  per  l'attivita'  pubblicitaria  svolta dalle
singole  imprese  circensi,  si  considerano  iniziative promozionali
quelle  tendenti  a  fornire  al  pubblico,  attraverso  i  mezzi  di
comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile
elemento   idoneo   a   formare  nel  pubblico  stesso  una  immagine
dell'istituzione  circense  tale  da indurlo a frequentare i relativi
spettacoli.
  Le  manifestazioni,  le  iniziative e le rassegne consistenti nella
presentazione   di   numeri  abitualmente  inclusi  negli  spettacoli
circensi   possono   essere  considerate  iniziative  promozionali  a
condizione  che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense.
Peraltro  qualora  l'attivita'  promozionale  si  svolga  in forma di
presentazione  di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore
artistico  e/o  spettacolare  e non configurarsi, per le modalita' di
svolgimento e durata, come ordinaria attivita' circense.
  3.  Il  contributo  ha  carattere  integrativo  e non puo' superare
l'ammontare   dell'apporto   finanziario   a   carico   del  soggetto
richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.

      

                              Art. 22.
                          Festival circensi
  1.  I  contributi  per  i  festival circensi, per i quali si terra'
conto   anche   dell'attivita'   eventualmente   svolta   negli  anni
precedenti, possono essere concessi a condizione che:
    a) si  tratti  di  manifestazioni  a  carattere  competitivo, con
selezioni, serata finale e consegna dei premi;
    b) le   manifestazioni  stesse  abbiano  rilevanza  nazionale  od
internazionale  e  contribuiscano  alla diffusione, al rinnovamento e
allo  sviluppo  della  cultura  circense,  anche  in  relazione  alla
promozione  del  turismo  culturale  e siano realizzate in un arco di
tempo  limitato  e  preferibilmente  in  un  periodo nel quale non si
registra  il  maggiore afflusso di pubblico per l'ordinaria attivita'
circense;
    c) vi  siano esibizioni di artisti provenienti da scuole circensi
italiane e/o straniere piu' rappresentative;
    d) la  giuria  sia  composta  prevalentemente  da personalita' di
chiara  fama  nazionale  e/o  internazionale  nell'ambito  del  mondo
circense e dello spettacolo.

      

                              Art. 23.
                        Attivita' editoriali
  I   contributi   per   le   attivita'   editoriali,   pubblicazioni
monografiche,  nonche'  documenti  ed  eventuali  reperti  sonori  ed
audiovisivi   concernenti   il  patrimonio  circense  possono  essere
concessi  a favore di soggetti che abbiano svolto attivita' da almeno
cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione
di un congruo numero di copie.

      

                              Art. 24.
              Campagne promozionali a favore del circo
              intraprese mediante spot radiotelevisivi
  Le  campagne  promozionali  a  favore del circo intraprese mediante
spot  radiotelevisivi possono ottenere il contributo a condizione che
siano  destinate  a  dare  una buona immagine di qualita' del circo e
contribuiscano  al  rilancio  del  settore. Tale attivita' deve pero'
riguardare  l'attivita'  del settore nel suo insieme e non la singola
impresa.

      

                              Art. 25.
                        Istanza di contributo
  1.  L'istanza,  in  duplice copia, di cui una in carta legale, deve
pervenire   all'Amministrazione   entro   il   31 dicembre  dell'anno
precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa.
  2.  L'istanza  deve  contenere  l'indicazione  e la motivazione del
contributo   richiesto   e   deve  essere  corredata  dalla  seguente
documentazione:
    a) curriculum dell'attivita' svolta nel settore circense;
    b) dettagliata relazione sull'attivita' che si intende svolgere;
    c) preventivo  di  spesa  con l'indicazione delle entrate e delle
uscite,  dal  quale  risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del
contributo richiesto;
    d) originale  o  copia  autenticata dell'atto costitutivo e dello
statuto,  nonche'  atto  di  nomina  del legale rappresentante che ha
sottoscritto la richiesta di contributo.

      

                              Art. 26.
                    Documenti per la liquidazione
  1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a
condizione   che   venga   presentata   la   seguente  documentazione
consuntiva:
    a) relazione sull'attivita' svolta;
    b) fatture,  in  originale o copia autenticata, quietanzate ed in
regola con le vigenti disposizioni fiscali;
    c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra
le   entrate   dovranno  essere  indicati  anche  eventuali  introiti
derivanti  da  cosiddetti «passaggi televisivi» o di sponsorizzazioni
pubblicitarie da parte di imprese commerciali;
    d) dichiarazione,  resa  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale
l'interessato attesti sotto la propria responsabilita' che:
      il  rendiconto  finale  e'  veritiero  ed onnicomprensivo delle
entrate  e  delle  uscite  e  che  fa  parte  integrante del bilancio
generale;
      tutti  i  documenti  giustificativi delle entrate e delle spese
trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio
fiscale;
      il contributo assegnato non determina utili di bilancio;
      siano  stati  adempiuti  gli  oneri  fiscali,  previdenziali ed
assicurativi;
      non  sono  stati  ottenuti  altri  contributi  per  la medesima
iniziativa  da  parte  di  organismi  pubblici  o  privati.  In  caso
affermativo indicare l'ente e l'ammontare del contributo;
    e) modalita' di pagamento;
    f) per  le pubblicazioni ed i reperti sonori ed audiovisivi, deve
essere allegato un esemplare delle stesse.
  2.   Compatibilmente   con  la  natura  dell'iniziativa,  le  spese
sostenute   devono   essere   strettamente   attinenti  all'attivita'
promozionale  svolta nel periodo compreso tra i quarantacinque giorni
precedenti  alla  data  di  inizio dell'attivita' e la data della sua
conclusione.
  3.  Qualora dalla documentazione consuntiva risultasse che le spese
sostenute  siano  inferiori  a  quelle  indicate  in  preventivo,  il
contributo verra' proporzionalmente ridotto.

      

                              Art. 27.
                            A c c o n t i
  Ai  beneficiari  di  sovvenzioni per attivita' promozionali possono
essere  concessi,  a  domanda,  acconti  fino  al  60% del contributo
assegnato purche':
    a) siano  stati destinatari di contributi per le stesse finalita'
almeno nei cinque anni precedenti;
    b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente
attesti dettagliatamente l'attivita' svolta alla data della richiesta
di acconto.

      


                            Capo VI
     Contributi per iniziative assistenziali ed educative
        (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 3)

                              Art. 28.
                             Definizione
  Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attivita'
di  associazioni, enti o istituzioni che concorrano al consolidamento
e  allo  sviluppo  dell'arte  e  della  tradizione  circense mediante
un'opera  di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel
settore anche di nuovi operatori.

      

                              Art. 29.
        Istanza di contributo e documenti per la liquidazione
  Per  l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano,
per  quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedente capo V,
articoli 25 e 26.

      

                              Art. 30.
                            A c c o n t i
  Ai  beneficiari  di  sovvenzioni  per  iniziative  assistenziali ed
educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino ai 60% del
contributo  assegnato  purche'  sussistano i presupposti indicati nel
precedente art. 27.

      


                           Capo VII
     Contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate
            per l'esercizio dell'attivita' circense
        (legge 9 febbraio 1982, n. 37, art. 1, comma 4)

                              Art. 31.
                       Requisiti e condizioni
  L'istanza  puo' essere presentata da persone fisiche, enti pubblici
e  privati,  associazioni  ed  istituzioni  che siano proprietarie di
un'area  nel  territorio  dello  Stato e che intendano destinare tale
area  all'esercizio  dell'attivita'  circense, purche' l'area rientri
nel territorio di un comune in regola con le disposizioni dell'art. 9
della legge 18 marzo 1968, n. 337.

      

                              Art. 32.
                        lstanza di contributo
  L'istanza  di  contributo,  in  duplice  copia  di cui una in carta
legale,  deve  pervenire  all'Amministrazione  entro  il  31 dicembre
dell'anno  precedente  a  quello  in  cui  si  intende  realizzare la
strutturazione dell'area, deve contenere l'indicazione del contributo
richiesto  e  deve essere corredata dalla seguente documentazione, in
originale o in copia autenticata:
    a) titolo  di  proprieta'  o  di  disponibilita' almeno decennale
dell'area da strutturare;
    b) progetto  dettagliato  dei  lavori  che si intendono eseguire,
redatto  da  professionista iscritto all'albo, recante l'approvazione
dell'amministrazione comunale competente;
    c) preventivo di spesa;
    d) impegno  a  vincolare  l'area  prescelta per almeno dieci anni
alla destinazione di esercizio dell'attivita' circense;
    e) atto costitutivo e statuto sociale della persona giuridica che
assume    l'iniziativa,   nonche'   atto   di   nomina   del   legale
rappresentante.

      

                              Art. 33.
                    Documenti per la liquidazione
  Per  la  liquidazione  del  contributo,  il  richiedente  deve  far
pervenire all'Amministrazione:
    a) l'originale  o  la  copia autenticata del certificato comunale
attestante l'agibilita' dell'area;
    b) dichiarazione relativa alle modalita' di pagamento;
    c) eventuale   documentazione   necessaria   per   richiedere  la
certificazione  antimafia,  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

      


                           Capo VIII
      Contributi per iniziative di spettacolo all'estero
            (legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 1)

                              Art. 34.
                       Requisiti e condizioni
  1.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  a contributo, l'esercente dovra'
effettuare  almeno  novanta  rappresentazioni  in Italia nello stesso
anno per il quale viene richiesto il contributo e non oltre otto mesi
di  attivita'  all'estero.  Inoltre  deve  aver  svolto in Italia, in
precedenza,    almeno   un   biennio   di   attivita'   sovvenzionata
dall'Amministrazione.
  2.  Il  contributo sara' determinato, nei limiti dello stanziamento
di  bilancio  del  settore,  in  relazione all'area geografica estera
prescelta,  alla  struttura organizzativa e tecnica del circo ed alla
qualita' dello spettacolo rappresentato.
  3.   L'entita'   del   contributo  viene  calcolata  in  prevalenza
sull'ammontare   delle  spese  di  viaggio  e  trasporto  esposte  in
bilancio, con le seguenti modalita':
    a) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati continuativamente
per  via  aerea,  marittima  e  ferroviaria,  i  relativi  oneri sono
valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;
    b) qualora  i  viaggi  e trasporti sono effettuati su strada, gli
oneri  sono  valutati  forfettariamente  in  una  misura  annualmente
determinata  in  relazione  alla  grandezza  del  complesso  circense
(grande,  medio  e  piccolo)  ed  al numero degli addetti, nonche' in
relazione alla distanza del Paese in cui viene svolta la tournee.
  L'importo  del  contributo  viene  determinato  anche  dalla  quota
relativa agli oneri sociali derivanti dai versamenti ENPALS, I.N.P.S.
e  INAIL riferiti al periodo di svolgimento della tournee, desumibili
dalle rispettive certificazioni.
  4.  Non  potranno  essere sottoposte all'esame della Commissione le
iniziative    presentate    da   esercenti   che,   avendo   ottenuto
l'assegnazione   di  contributi  nell'ultimo  triennio,  non  abbiano
regolarizzato la relativa situazione consuntiva.
  5.   Le   istanze   di  contributo  non  accolte  dalla  competente
Commissione potranno essere sottoposte ad un riesame solo in presenza
di  documentati  nuovi  elementi  di valutazione, che dovranno essere
presentate     entro     sessanta    giorni    dalla    comunicazione
dell'Amministrazione.
  6.  Le eventuali modifiche di programma per sopravvenuti imprevisti
dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.
  7.  Durante  lo  svolgimento  della  tournee  il complesso circense
dovra'  avere  una  denominazione che richiami la tradizione circense
italiana  ovvero  utilizzi il cognome del titolare o di un componente
del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato
per  la  tournee  che esegua uno o piu' numeri di particolare rilievo
nello  spettacolo.  In quest'ultimo caso si dovra' allegare copia del
contratto di scrittura.

      

                              Art. 35.
                        Istanza di contributo
  L'istanza  per  l'ammissione  a contributo, in duplice copia di cui
una in carta legale, deve essere presentata all'Amministrazione entro
il  31 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  in cui e' prevista
l'effettuazione  della tournee. Deve recare l'indicazione del Paese o
dei  Paesi  di destinazione, la durata della tournee ed il numero del
personale impiegato, e va corredata dalla seguente documentazione:
    a) denominazione del complesso circense;
    b) progetto   di   massima   sullo   svolgimento   della  tournee
programmata,  con  l'indicazione  delle  strutture  utilizzate  e del
numero degli addetti;
    c) bilancio preventivo;
    d) programma artistico;
    e) dichiarazione  concernente  i  mezzi utilizzati per i viaggi e
trasporti;
    f) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
    g) documento     concernente    l'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita' circense (licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.).
  Inoltre, se trattasi di societa':
    a) documento da cui risulti la nomina del legale rappresentante;
    b) originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo
e statuto sociale (in caso di prima istanza).

      

                              Art. 36.
                    Documenti per la liquidazione
  1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a
condizione   che   venga   presentata   la   seguente  documentazione
consuntiva,  datata  e  sottoscritta  dal legale rappresentante della
societa' o dal titolare del circo:
    a) bilancio  consuntivo  con  l'indicazione delle entrate e delle
spese;
    b) dettagliata relazione sull'attivita' svolta;
    c) originale   o   copia  autenticata  delle  fatture  rilasciate
dall'agenzia di viaggi e trasporti e copia dei relativi biglietti;
    d) dichiarazione,  resa  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   28 dicembre  2000,  n.  445,  sulla
veridicita' del rendiconto finale, sui documenti giustificativi delle
entrate e delle spese e sull'adempimento degli obblighi fiscali;
    e) modalita' di pagamento;
    f) certificato  SIAE attestante le giornate lavorative effettuate
in Italia nell'anno di svolgimento della tournee;
    g) attestazione  ENPALS ed eventuale documentazione attestante il
versamento  dei  contributi  I.N.P.S.  ed  INAIL,  nel  caso in cui i
relativi oneri previdenziali figurino in bilancio;
    h) dichiarazione  dell'autorita'  diplomatica  o  consolare dalla
quale  risultino  la  data  e  le  localita'  ove  si sono svolti gli
spettacoli.
  2.  Tutti  i  documenti  giustificativi  di  spesa devono essere in
lingua  italiana ovvero tradotti in lingua italiana e quantificati in
euro (Euro).

      

                              Art. 37.
                            A c c o n t i
  Ai  beneficiari  di  contributi  per attivita' circense all'estero,
possono  essere  concessi  a domanda, acconti fino al 60% della cifra
assegnata  purche'  siano  stati destinatari di almeno tre contributi
allo stesso titolo nel quinquennio precedente.

      


                            Capo IX
                        S a n z i o n i

                              Art. 38.
  Indipendentemente  dall'esercizio  dell'azione  penale  qualora  il
fatto   costituisca   reato,  il  contributo  assegnato  puo'  essere
revocato:
    1)  qualora  la documentazione consuntiva non sia trasmessa entro
sei   mesi   dalla  comunicazione  dell'assegnazione  del  contributo
all'interessato;
    2)  per  passaggio  in  giudicato  di  una  sentenza  che accerti
l'utilizzo   di  denominazioni  ingannevoli  anche  nelle  iniziative
promozionali  e  negli avvisi pubblicitari o l'utilizzo di animali di
qualsiasi  specie  in  spettacoli traumatici per gli animali stessi o
lesivi  per  la  loro  incolumita'  o in caso di loro maltrattamento.
Relativamente    a   quest'ultimo   caso   viene   istituito   presso
l'Amministrazione  un elenco dei circhi, dei titolari e dei direttori
dei  complessi  circensi  che effettuano spettacoli con esibizione di
animali.
  I  soggetti  di cui sopra devono chiedere l'inserimento nell'elenco
al  momento  della presentazione da parte della loro impresa circense
della  domanda  di  contributo  per  la svolgimento dell'attivita' in
Italia.
  Accanto  al  nominativo di ogni iscritto nell'elenco sara' annotata
ogni  condanna  definitiva  per il reato di maltrattamento di animali
nonche'  ogni  altra  infrazione  in materia del pari definitivamente
accertata, a norme sia statali sia di altri enti pubblici.
  Delle  condanne  ed  infrazioni annotate si terra' conto in sede di
assegnazioni di ulteriori contributi;
    3)  nel  caso  in  cui  l'Amministrazione accerti un uso difforme
della denominazione rispetto a quanto previsto all'art. 5, punto 2, e
all'art. 34, punto 7 del presente decreto.

      


                          Titolo III
            Abrogazioni e disposizioni transitorie

                              Art. 39.
                             Abrogazioni
  La  circolare  ministeriale  n.  4804/TB30  del 27 settembre 1989 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  l'art.  4, commi 4 e 8,
l'art.  6,  commi  5 e 6, l'art. 9, comma 5 della circolare 11 agosto
1989,  n.  4,  nonche'  la circolare n. 125 del 14 novembre 2002 sono
soppressi.

      


                           Titolo IV
                Applicazione delle disposizioni

                              Art. 40.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 8 maggio 2003
                                                  Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona  e  dei  beni  culturali,  registro  n.  3  Beni  e attivita'
culturali, foglio n. 289

      

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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