MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 8 maggio 2003
Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle
attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
Titolo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Vista la legge 17 aprile 2003, n. 82, di conversione del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, a norma della quale, in attesa
dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di
competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i
criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita'
dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le
aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo
sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le
attivita' culturali non aventi natura regolamentare;
Decreta:
Art. 1.
V a l i d i t a'
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la
legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117
della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello
Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di
spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo
unico per lo spettacolo riservata alle attivita' circensi.
Art. 2.
Intervento finanziario per le attivita' circensi
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito
denominato «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che
svolgono attivita' circense, in base agli stanziamenti destinati al
settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito
«Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento
dell'offerta dello spettacolo circense italiano e consentire ad un
pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove
generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura
circense;
b) promuovere nella produzione dello spettacolo circense la
qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove
tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed
europea;
d) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica
dell'attivita' circense;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in
campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attivita'
circense;
g) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e
beni strumentali;
h) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative
realizzate nelle aree meno servite;
i) sostenere la promozione internazionale della tradizione
circense italiana all'estero.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito «Ministro», con proprio decreto, sentita la Commissione
consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di
cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
di seguito definita «Commissione», tenendo conto di quanto previsto
dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze
complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1
stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi
previsti nel successivo art. 3.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto
dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla
proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di
variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo'
provvedere alla integrazione delle risorse medesime.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, e' considerata
attivita' circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di
cui ha la disponibilita' a titolo di proprieta' o di locazione
annuale, presenta ai pubblico, in una o piu' piste, uno spettacolo
nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti,
prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. La
struttura nella quale si svolge tale attivita', costituita nel suo
complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi
compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene
denominata circo equestre.
Sono considerate, altresi', attivita' circensi quelle che si
svolgono, con le medesime modalita' spettacolari, nelle arene prive
di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a cio' destinate
in via esclusiva.
Art. 3.
Tipologia degli interventi
L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che
svolgano attivita' circense o concorrano al consolidamento ed allo
sviluppo della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati
ai settore dal Fondo:
a) contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;
b) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia
e all'estero;
c) contributi per accertate difficolta' di gestione;
d) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari,
attrezzature e beni strumentali;
e) contributi per iniziative promozionali;
f) contributi per iniziative assistenziali ed educative;
g) contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per
l'esercizio dell'attivita' circense;
h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.
Art. 4.
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel
progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute
ammissibili ai sensi dell'art. 6 e per le iniziative di spettacolo,
anche secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 7.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere il disavanzo esposto
nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal
fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi
concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni
pubbliche o enti locali.
3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai
programmi di attivita' relativi agli interventi finanziari indicati
al precedente art. 3, sentita la Sezione competente per le attivita'
circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello
spettacolo, di cui all'art, 1, comma 67, del citato decreto-legge n.
545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali
correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 6,
per la quantificazione del contributo;
b) la quota per ciascuna rappresentazione, rapportata alle
dimensioni del complesso circense;
c) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni
dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
d) l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa
sostenuta per l'acquisto, la ricostruzione e/o l'eventuale
ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o
distrutte nonche' il massimale di spesa, e l'aliquota per la
definizione del contributo per accertate difficolta' di gestione e
per la ristrutturazione di aree attrezzate;
e) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte
nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative
promozionali, assistenziali ed educative;
f) le spese di trasporto e la percentuale degli oneri sociali da
considerare ai fini della determinazione del contributo per
iniziative di spettacolo all'estero.
Art. 5.
Presentazione delle domande e assegnazione
1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate
all'Amministrazione - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo,
entro il termine perentorio, indicato, per ciascuna tipologia di
contributo, nei successivi articoli di cui al titolo II, direttamente
o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. La denominazione del complesso circense per il quale e'
richiesto il contributo dovra' essere esattamente indicata nella
domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono
essere usati come denominazione del complesso circense soltanto
quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del
nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato
scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o piu'
numeri di particolare rilievo nello spettacolo, in tale ultimo caso
dovra' essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di
scritturazione. Sono esclusi da questa disciplina i marchi di impresa
registrati. A tal fine l'Amministrazione predispone annualmente
l'elenco dei circhi richiedenti il contributo.
3. I contributi di cui ai precedente art. 3 vengono assegnati con
decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la
Commissione.
4. Del contributo assegnato viene data comunicazione
all'interessato.
Art. 6.
Valutazione quantitativa
1. Per le attivita' circensi in Italia e all'estero sono valutabili
i costi concernenti la produzione, le spese di trasporto, l'acquisto
di macchinari, l'attivita' di promozione educativa ed assistenziale
e, le spese per la ristrutturazione di aree.
2. Per le iniziative di spettacolo in Italia i costi riguardano gli
oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati presso
qualsiasi ente pubblico, dall'impresa circense, sulle retribuzioni o
i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, relativi
alle produzioni realizzate ed alle rappresentazioni effettuate.
3. Per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature per la
ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle
attrezzature distrutte o danneggiate i costi si riferiscono alle
spese sostenute e documentate.
4. Per l'attivita' di promozione, educative ed assistenziali i
costi si riferiscono ai compensi per gli artisti e orchestre, docenti
e componenti delle giurie e alle spese redazionali per la stampa di
periodici nonche' alle spese istituzionali limitatamente alle
attivita' educative ed assistenziali.
5. Per la ristrutturazione delle aree attrezzate per l'esercizio
dell'attivita' circense i costi si riferiscono alle spese per i
lavori effettuati.
6. Per la difficolta' di gestione i costi sono quelli concernenti
l'attivita' ordinaria annuale dell'impresa.
7. Per le iniziative di spettacolo all'estero i costi riguardano
gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati,
presso qualsiasi ente pubblico, dall'impresa circense per il solo
periodo relativo alla tournee, sulle retribuzioni o compensi
corrisposti al personale utilizzato nonche' le spese di viaggio.
Art. 7.
Valutazione qualitativa
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative di
spettacolo e' adottato dalla Commissione sulla base dei seguenti
criteri:
validita' del progetto artistico presentato;
attendibilita' del programma artistico in relazione anche al
numero delle rappresentazioni preventivate;
importanza culturale (con particolare attenzione alla
salvaguardia della tradizione circense, delle nuove produzioni, della
ricerca e della sperimentazione) del progetto artistico;
citta' visitate: numero e tipologia, con particolare riferimento
alle zone periferiche o depresse del Paese;
identita' e continuita' del complesso circense a livello
artistico, organizzativo ed occupazionale;
rilevanza (locale, nazionale o internazionale) del complesso
circense;
regolarita' gestionale;
impiego di personale non familiare;
agevolazioni previste a favore del mondo della scuola, del lavoro
e dei disabili;
eventuali tournees all'estero.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua
preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore
prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a).
3. La valutazione qualitativa puo' determinare la variazione in
aumento o in diminuzione fino al 50% dell'ammontare dei costi ammessi
ai sensi dell'art. 6.
Titolo II
Interventi finanziari
Capo I
Contributi per iniziative di spettacolo in Italia (leggi 9 febbraio
1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163)
Art. 8.
Requisiti e condizioni
1. Sono iniziative di spettacolo le attivita' circensi qualificate
sul piano artistico ed organizzativo e rispondenti ai canoni della
tradizione circense.
2. I contributi per iniziative di spettacolo possono essere
concessi agli esercenti circensi che siano in possesso, da almeno due
anni, della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano
mortis causa al titolare del circo o per collocamento a riposo dello
stesso titolare.
E' necessario inoltre che abbiano svolto almeno centocinquanta
rappresentazioni nel biennio precedente documentate con attestazioni
SIAE.
3. Il numero degli addetti, continuativamente utilizzati nel corso
dell'anno, non puo' essere inferiore ad otto e dovra' essere
documentato tramite attestazione liberatoria ENPALS, certificato di
stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.
Art. 9.
Presentazione della domanda e determinazione del contributo
1. La domanda di ammissione al contributo, redatta in duplice copia
di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro
il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' previsto lo
svolgimento dell'attivita'.
2. La domanda deve essere corredata da un dettagliato progetto di
massima dell'attivita' che si intende svolgere, con l'indicazione del
numero delle rappresentazioni, delle localita' che si prevede di
visitare e del programma che verra' presentato al pubblico, nonche'
da un bilancio preventivo relativo all'attivita' medesima.
3. Per la determinazione del contributo si tiene conto:
a) dell'importo dei contributi ENPALS, I.N.P.S. ed INAIL che si
prevede di versare per il personale impiegato nell'anno cui si
riferisce la richiesta di contributo;
b) del numero delle rappresentazioni;
c) della qualita' del progetto di massima.
Art. 10.
Documentazione per la liquidazione
La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a
condizione che venga presentata la seguente documentazione
consuntiva:
a) dettagliata relazione sull'attivita' corredata dal programma
svolto, dall'elenco degli artisti scritturati, dal numero degli
animali impiegati;
b) attestazione della SIAE dalla quale risulti il numero delle
rappresentazioni effettuate e le localita' visitate;
c) attestazione liberatoria dell'ENPALS relativa ai contributi
versati per il personale dipendente, dalla quale risulti il numero
degli addetti impiegati durante l'anno di attivita', anche per quanto
riguarda la eventuale presenza degli orchestrali;
d) versamenti contributivi all'I.N.P.S. ed all'INAIL effettuati
nell'anno di attivita';
e) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602,
relativi all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui
redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della
dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente impresa e
all'obbligo dell'applicazione, nei confronti dei dipendenti delle
ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del suddetto decreto n. 600 ed
al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;
f) modalita' di pagamento;
g) eventuale documentazione per la richiesta di certificazione
antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252.
Art. 11.
A c c o n t i
1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si
riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di
sovvenzioni per attivita' circense da parte dell'Amministrazione,
possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del
contributo assegnato.
2. L'istanza dovra' essere corredata dall'attestazione della SIAE
relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di
presentazione dell'istanza stessa nonche' da una relazione
dettagliata sull'attivita' svolta.
Capo II
Contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)
Art. 12.
Requisiti e condizioni
I contributi di cui all'art. 19, comma 1 della legge n. 337/1968,
possono essere concessi agli esercenti dei circhi equestri che
comprovino:
a) di essere gia' in possesso della licenza di cui all'art. 69
T.U.L.P.S. da almeno due anni;
b) di aver effettuato, nel corso dell'anno precedente al
verificarsi dell'evento fortuito, almeno centocinquanta
rappresentazioni;
c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver
contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno
per il 25% il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o
danneggiate dall'incendio.
Art. 13.
Istanza per il contributo per danni da evento fortuito
L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve
essere presentata all'Amministrazione nel termine di sessanta giorni
dalla data dell'evento e corredata da:
a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del
complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente,
sotto la propria responsabilita', le circostanze del sinistro e
l'entita' del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata dall'autorita' di P.S. o da qualsiasi
altra autorita' competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri,
autorita' diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che
abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano
attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e
vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e
dalle attrezzature del complesso circense;
c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti
o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della
data e del luogo dell'evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista
abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei
danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostruzione degli impianti e
delle attrezzature distrutte o danneggiate;
f) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente
ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno
precedente;
g) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione,
nella ipotesi di cui all'art. 12, lettera c).
Art. 14.
Documentazione per la liquidazione
Entro centottanta giorni dalla comunicazione di assegnazione del
contributo, l'interessato deve far pervenire all'Amministrazione, ai
fini della liquidazione, la seguente documentazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni
fiscali, comprovanti il corrispettivo pagato all'impresa che ha
provveduto alla ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli
impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
c) dichiarazione dell'impresa che ha provveduto ai lavori,
comprovante l'avvenuta consegna del materiale;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale
l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita', che:
non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i
medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o
privati. In caso affermativo e' tenuto ad indicare l'ente erogatore e
l'ammontare del contributo;
per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna
copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta una
polizza di assicurazione, l'interessato e' tenuto a dichiararlo,
indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente
concordato, offerto o liquidato. Resta fermo quanto previsto
nell'art. 12, lettera c) in materia di copertura assicurativa in caso
di incendio;
e) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del
provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla
competente autorita' giudiziaria, nonche' dichiarazione della
compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento
liquidato, concordato o offerto;
f) dichiarazione nella quale siano indicate le modalita' di
pagamento prescelte;
g) eventuale documentazione necessaria per richiedere la
certificazione antimafia, prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
Capo III
Contributi per accertate difficolta' di gestione
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)
Art. 15.
Requisiti e condizioni
1. I contributi per accertate difficolta' di gestione possono
essere richiesti in presenza dei requisiti di cui all'art. 12,
lettere a) e b) del presente decreto ed a condizione che le
difficolta' di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da
cattiva amministrazione dell'esercente e che siano sufficientemente
documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.
2. La domanda di contributo dovra' essere presentata entro il
28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la
situazione deficitaria.
3. L'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, deve
contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato
le difficolta' di gestione e deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente
ha effettuato nell'anno precedente almeno centocinquanta
rappresentazioni;
b) documenti contabili (libri contabili, bordero' ecc.), in
fotocopia autenticata o da esibire all'Ufficio in originale, se si
tratta di ditte che vi sono tenute per legge;
c) eventuali attestazioni di pubbliche autorita' che abbiano
conoscenza delle cause che hanno determinato le difficolta' di
gestione;
d) ogni altra documentazione (bancaria, giudiziaria,
amministrativa) idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in
ordine alla situazione deficitaria.
Art. 16.
Liquidazione del contributo
1. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far
pervenire, entro sessanta giorni dalla comunicazione
dell'assegnazione, la seguente documentazione:
a) certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) modalita' di pagamento;
c) eventuale documentazione per la richiesta della certificazione
antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
3 giugno 1998, n. 252.
Capo IV
Contributi per acquisto di nuovi impianti,
macchinari, attrezzature e beni strumentali
(legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, comma 3)
Art. 17.
C r i t e r i
I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi
impianti per l'attivita' circense, stabiliti ed aggiornati con il
decreto previsto dall'art. 4 del presente decreto, devono indicare
gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.
Art. 18.
Requisiti e condizioni
1. I contributi per acquisto di nuovi impianti possono essere
concessi agli esercenti circensi e di motoautoacrobatiche che:
a) siano gia' in possesso da almeno tre anni della licenza di cui
l'art. 69 T.U.L.P.S.;
b) abbiano effettuato, nel corso dell'anno precedente a quello di
presentazione dell'istanza, almeno centocinquanta rappresentazioni;
c) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni
strumentali nuovi di fabbrica e non usati, finalizzati al
potenziamento o al ripristino delle strutture dello spettacolo
circense. L'attivita' degli esercenti di motoautoacrobatiche viene
assimilata a quella circense unicamente al fine della concessione dei
contributi di cui al presente capo.
2. Ulteriori contributi per le finalita' di cui al presente capo
potranno essere concessi ai medesimo richiedente solo dopo che siano
trascorsi tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
all'ultima assegnazione e dopo che siano state effettuate, nello
stesso periodo, minimo seicento rappresentazioni, di cui almeno
centocinquanta l'anno.
3. Per gli esercenti di motoautoacrobatiche l'ammissibilita' al
contributo di nuovi beni strumentali e' subordinata alla condizione
che siano trascorsi almeno sei anni dall'ultima assegnazione per lo
stesso titolo e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia
effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno seicento
rappresentazioni.
4. Quando trattasi di acquisto di autoveicoli, la liquidazione del
contributo e' subordinata alla presentazione della copia autenticata
della copia di circolazione dell'autoveicolo, attestante che lo
stesso e' classificato «ad uso speciale circhi - spettacolo
viaggiante».
5. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non
possono essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima
assegnazione, gli anni a fianco di ciascuno indicati:
a) chapiteaux ed accessori: anni cinque;
b) autoveicoli o trattori di vario genere: anni sei;
c) gradinate e tribune: anni sette;
d) carovane uso abitazione e/o roulotte: anni dieci.
6. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente
dalla possibilita' di presentare ulteriore istanza di contributo
nell'anno successivo a quello in cui la rinuncia viene notificata
all'Amministrazione.
Art. 19.
Istanza di contributo
1. L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta
legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si intende effettuare
l'acquisto.
2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del
contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente
documentazione in originale o in copia autenticata:
a) attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha
effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno
precedente;
b) eventuale atto preliminare di compravendita dei nuovi impianti
ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.
Art. 20.
Documentazione per la liquidazione
La liquidazione del contributo avviene ad acquisto effettuato e a
condizione che venga presentata, in originale o in copia autenticata,
la seguente documentazione consuntiva entro il termine di tre mesi
dalla comunicazione dell'assegnazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni
acquistati, ed eventuale documento di trasporto, rilasciato dalla
ditta venditrice;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio ovvero
certificazione di vigenza del tribunale concernente sia il soggetto
richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;
d) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata
dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che
trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;
e) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in
regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto
acquisto, nell'anno per il quale e' stato concesso il contributo, dei
nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;
f) esauriente documentazione fotografica di ciascun impianto
acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta
venditrice;
g) modalita' di pagamento;
h) eventuale documentazione necessaria per la richiesta della
certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
Capo V
Contributi per iniziative promozionali
(legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 13, lettera f)
Art. 21.
Definizione dell'attivita'
e limite dell'intervento finanziario
1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e
le iniziative, anche di carattere museale, ivi comprese le
pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da
imprese circensi nonche' da enti pubblici e privati, associazioni e
comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello
spettacolo circense sul piano artistico e tecnico.
2. Fatta eccezione per l'attivita' pubblicitaria svolta dalle
singole imprese circensi, si considerano iniziative promozionali
quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di
comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile
elemento idoneo a formare nel pubblico stesso una immagine
dell'istituzione circense tale da indurlo a frequentare i relativi
spettacoli.
Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella
presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli
circensi possono essere considerate iniziative promozionali a
condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense.
Peraltro qualora l'attivita' promozionale si svolga in forma di
presentazione di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore
artistico e/o spettacolare e non configurarsi, per le modalita' di
svolgimento e durata, come ordinaria attivita' circense.
3. Il contributo ha carattere integrativo e non puo' superare
l'ammontare dell'apporto finanziario a carico del soggetto
richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.
Art. 22.
Festival circensi
1. I contributi per i festival circensi, per i quali si terra'
conto anche dell'attivita' eventualmente svolta negli anni
precedenti, possono essere concessi a condizione che:
a) si tratti di manifestazioni a carattere competitivo, con
selezioni, serata finale e consegna dei premi;
b) le manifestazioni stesse abbiano rilevanza nazionale od
internazionale e contribuiscano alla diffusione, al rinnovamento e
allo sviluppo della cultura circense, anche in relazione alla
promozione del turismo culturale e siano realizzate in un arco di
tempo limitato e preferibilmente in un periodo nel quale non si
registra il maggiore afflusso di pubblico per l'ordinaria attivita'
circense;
c) vi siano esibizioni di artisti provenienti da scuole circensi
italiane e/o straniere piu' rappresentative;
d) la giuria sia composta prevalentemente da personalita' di
chiara fama nazionale e/o internazionale nell'ambito del mondo
circense e dello spettacolo.
Art. 23.
Attivita' editoriali
I contributi per le attivita' editoriali, pubblicazioni
monografiche, nonche' documenti ed eventuali reperti sonori ed
audiovisivi concernenti il patrimonio circense possono essere
concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attivita' da almeno
cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione
di un congruo numero di copie.
Art. 24.
Campagne promozionali a favore del circo
intraprese mediante spot radiotelevisivi
Le campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante
spot radiotelevisivi possono ottenere il contributo a condizione che
siano destinate a dare una buona immagine di qualita' del circo e
contribuiscano al rilancio del settore. Tale attivita' deve pero'
riguardare l'attivita' del settore nel suo insieme e non la singola
impresa.
Art. 25.
Istanza di contributo
1. L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve
pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa.
2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del
contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) curriculum dell'attivita' svolta nel settore circense;
b) dettagliata relazione sull'attivita' che si intende svolgere;
c) preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle
uscite, dal quale risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del
contributo richiesto;
d) originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonche' atto di nomina del legale rappresentante che ha
sottoscritto la richiesta di contributo.
Art. 26.
Documenti per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a
condizione che venga presentata la seguente documentazione
consuntiva:
a) relazione sull'attivita' svolta;
b) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in
regola con le vigenti disposizioni fiscali;
c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra
le entrate dovranno essere indicati anche eventuali introiti
derivanti da cosiddetti «passaggi televisivi» o di sponsorizzazioni
pubblicitarie da parte di imprese commerciali;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale
l'interessato attesti sotto la propria responsabilita' che:
il rendiconto finale e' veritiero ed onnicomprensivo delle
entrate e delle uscite e che fa parte integrante del bilancio
generale;
tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese
trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio
fiscale;
il contributo assegnato non determina utili di bilancio;
siano stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed
assicurativi;
non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima
iniziativa da parte di organismi pubblici o privati. In caso
affermativo indicare l'ente e l'ammontare del contributo;
e) modalita' di pagamento;
f) per le pubblicazioni ed i reperti sonori ed audiovisivi, deve
essere allegato un esemplare delle stesse.
2. Compatibilmente con la natura dell'iniziativa, le spese
sostenute devono essere strettamente attinenti all'attivita'
promozionale svolta nel periodo compreso tra i quarantacinque giorni
precedenti alla data di inizio dell'attivita' e la data della sua
conclusione.
3. Qualora dalla documentazione consuntiva risultasse che le spese
sostenute siano inferiori a quelle indicate in preventivo, il
contributo verra' proporzionalmente ridotto.
Art. 27.
A c c o n t i
Ai beneficiari di sovvenzioni per attivita' promozionali possono
essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo
assegnato purche':
a) siano stati destinatari di contributi per le stesse finalita'
almeno nei cinque anni precedenti;
b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente
attesti dettagliatamente l'attivita' svolta alla data della richiesta
di acconto.
Capo VI
Contributi per iniziative assistenziali ed educative
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 3)
Art. 28.
Definizione
Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attivita'
di associazioni, enti o istituzioni che concorrano al consolidamento
e allo sviluppo dell'arte e della tradizione circense mediante
un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel
settore anche di nuovi operatori.
Art. 29.
Istanza di contributo e documenti per la liquidazione
Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedente capo V,
articoli 25 e 26.
Art. 30.
A c c o n t i
Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed
educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino ai 60% del
contributo assegnato purche' sussistano i presupposti indicati nel
precedente art. 27.
Capo VII
Contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate
per l'esercizio dell'attivita' circense
(legge 9 febbraio 1982, n. 37, art. 1, comma 4)
Art. 31.
Requisiti e condizioni
L'istanza puo' essere presentata da persone fisiche, enti pubblici
e privati, associazioni ed istituzioni che siano proprietarie di
un'area nel territorio dello Stato e che intendano destinare tale
area all'esercizio dell'attivita' circense, purche' l'area rientri
nel territorio di un comune in regola con le disposizioni dell'art. 9
della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Art. 32.
lstanza di contributo
L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta
legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare la
strutturazione dell'area, deve contenere l'indicazione del contributo
richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione, in
originale o in copia autenticata:
a) titolo di proprieta' o di disponibilita' almeno decennale
dell'area da strutturare;
b) progetto dettagliato dei lavori che si intendono eseguire,
redatto da professionista iscritto all'albo, recante l'approvazione
dell'amministrazione comunale competente;
c) preventivo di spesa;
d) impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni
alla destinazione di esercizio dell'attivita' circense;
e) atto costitutivo e statuto sociale della persona giuridica che
assume l'iniziativa, nonche' atto di nomina del legale
rappresentante.
Art. 33.
Documenti per la liquidazione
Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far
pervenire all'Amministrazione:
a) l'originale o la copia autenticata del certificato comunale
attestante l'agibilita' dell'area;
b) dichiarazione relativa alle modalita' di pagamento;
c) eventuale documentazione necessaria per richiedere la
certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
Capo VIII
Contributi per iniziative di spettacolo all'estero
(legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 1)
Art. 34.
Requisiti e condizioni
1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo, l'esercente dovra'
effettuare almeno novanta rappresentazioni in Italia nello stesso
anno per il quale viene richiesto il contributo e non oltre otto mesi
di attivita' all'estero. Inoltre deve aver svolto in Italia, in
precedenza, almeno un biennio di attivita' sovvenzionata
dall'Amministrazione.
2. Il contributo sara' determinato, nei limiti dello stanziamento
di bilancio del settore, in relazione all'area geografica estera
prescelta, alla struttura organizzativa e tecnica del circo ed alla
qualita' dello spettacolo rappresentato.
3. L'entita' del contributo viene calcolata in prevalenza
sull'ammontare delle spese di viaggio e trasporto esposte in
bilancio, con le seguenti modalita':
a) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati continuativamente
per via aerea, marittima e ferroviaria, i relativi oneri sono
valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;
b) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati su strada, gli
oneri sono valutati forfettariamente in una misura annualmente
determinata in relazione alla grandezza del complesso circense
(grande, medio e piccolo) ed al numero degli addetti, nonche' in
relazione alla distanza del Paese in cui viene svolta la tournee.
L'importo del contributo viene determinato anche dalla quota
relativa agli oneri sociali derivanti dai versamenti ENPALS, I.N.P.S.
e INAIL riferiti al periodo di svolgimento della tournee, desumibili
dalle rispettive certificazioni.
4. Non potranno essere sottoposte all'esame della Commissione le
iniziative presentate da esercenti che, avendo ottenuto
l'assegnazione di contributi nell'ultimo triennio, non abbiano
regolarizzato la relativa situazione consuntiva.
5. Le istanze di contributo non accolte dalla competente
Commissione potranno essere sottoposte ad un riesame solo in presenza
di documentati nuovi elementi di valutazione, che dovranno essere
presentate entro sessanta giorni dalla comunicazione
dell'Amministrazione.
6. Le eventuali modifiche di programma per sopravvenuti imprevisti
dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.
7. Durante lo svolgimento della tournee il complesso circense
dovra' avere una denominazione che richiami la tradizione circense
italiana ovvero utilizzi il cognome del titolare o di un componente
del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato
per la tournee che esegua uno o piu' numeri di particolare rilievo
nello spettacolo. In quest'ultimo caso si dovra' allegare copia del
contratto di scrittura.
Art. 35.
Istanza di contributo
L'istanza per l'ammissione a contributo, in duplice copia di cui
una in carta legale, deve essere presentata all'Amministrazione entro
il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' prevista
l'effettuazione della tournee. Deve recare l'indicazione del Paese o
dei Paesi di destinazione, la durata della tournee ed il numero del
personale impiegato, e va corredata dalla seguente documentazione:
a) denominazione del complesso circense;
b) progetto di massima sullo svolgimento della tournee
programmata, con l'indicazione delle strutture utilizzate e del
numero degli addetti;
c) bilancio preventivo;
d) programma artistico;
e) dichiarazione concernente i mezzi utilizzati per i viaggi e
trasporti;
f) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
g) documento concernente l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' circense (licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.).
Inoltre, se trattasi di societa':
a) documento da cui risulti la nomina del legale rappresentante;
b) originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo
e statuto sociale (in caso di prima istanza).
Art. 36.
Documenti per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a
condizione che venga presentata la seguente documentazione
consuntiva, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della
societa' o dal titolare del circo:
a) bilancio consuntivo con l'indicazione delle entrate e delle
spese;
b) dettagliata relazione sull'attivita' svolta;
c) originale o copia autenticata delle fatture rilasciate
dall'agenzia di viaggi e trasporti e copia dei relativi biglietti;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla
veridicita' del rendiconto finale, sui documenti giustificativi delle
entrate e delle spese e sull'adempimento degli obblighi fiscali;
e) modalita' di pagamento;
f) certificato SIAE attestante le giornate lavorative effettuate
in Italia nell'anno di svolgimento della tournee;
g) attestazione ENPALS ed eventuale documentazione attestante il
versamento dei contributi I.N.P.S. ed INAIL, nel caso in cui i
relativi oneri previdenziali figurino in bilancio;
h) dichiarazione dell'autorita' diplomatica o consolare dalla
quale risultino la data e le localita' ove si sono svolti gli
spettacoli.
2. Tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere in
lingua italiana ovvero tradotti in lingua italiana e quantificati in
euro (Euro).
Art. 37.
A c c o n t i
Ai beneficiari di contributi per attivita' circense all'estero,
possono essere concessi a domanda, acconti fino al 60% della cifra
assegnata purche' siano stati destinatari di almeno tre contributi
allo stesso titolo nel quinquennio precedente.
Capo IX
S a n z i o n i
Art. 38.
Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale qualora il
fatto costituisca reato, il contributo assegnato puo' essere
revocato:
1) qualora la documentazione consuntiva non sia trasmessa entro
sei mesi dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo
all'interessato;
2) per passaggio in giudicato di una sentenza che accerti
l'utilizzo di denominazioni ingannevoli anche nelle iniziative
promozionali e negli avvisi pubblicitari o l'utilizzo di animali di
qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o
lesivi per la loro incolumita' o in caso di loro maltrattamento.
Relativamente a quest'ultimo caso viene istituito presso
l'Amministrazione un elenco dei circhi, dei titolari e dei direttori
dei complessi circensi che effettuano spettacoli con esibizione di
animali.
I soggetti di cui sopra devono chiedere l'inserimento nell'elenco
al momento della presentazione da parte della loro impresa circense
della domanda di contributo per la svolgimento dell'attivita' in
Italia.
Accanto al nominativo di ogni iscritto nell'elenco sara' annotata
ogni condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali
nonche' ogni altra infrazione in materia del pari definitivamente
accertata, a norme sia statali sia di altri enti pubblici.
Delle condanne ed infrazioni annotate si terra' conto in sede di
assegnazioni di ulteriori contributi;
3) nel caso in cui l'Amministrazione accerti un uso difforme
della denominazione rispetto a quanto previsto all'art. 5, punto 2, e
all'art. 34, punto 7 del presente decreto.
Titolo III
Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 39.
Abrogazioni
La circolare ministeriale n. 4804/TB30 del 27 settembre 1989 e
successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 4, commi 4 e 8,
l'art. 6, commi 5 e 6, l'art. 9, comma 5 della circolare 11 agosto
1989, n. 4, nonche' la circolare n. 125 del 14 novembre 2002 sono
soppressi.
Titolo IV
Applicazione delle disposizioni
Art. 40.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2003
Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3 Beni e attivita'
culturali, foglio n. 289
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato