BANCA D'ITALIA - PROVVEDIMENTO 5 giugno 2003
Definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 210/2001, relativamente ai sistemi di regolamento del
contante gestiti dalla Banca d'Italia.
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210 (di seguito decreto), secondo cui i sistemi italiani stabiliscono
il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema
medesimo nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca
d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;
Considerato che, ai sensi del decreto, si considerano sistemi per
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1,
lettera m), n. 1, (di seguito sistemi di pagamento) i sistemi BI-REL
e BI-COMP gestiti dalla Banca d'Italia; che attualmente i predetti
sistemi sono gli unici sistemi italiani di pagamento designati;
Considerato l'atto di indirizzo della Banca centrale europea del
26 aprile 2001 relativo ad un sistema di trasferimento espresso
trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale
(TARGET);
Determina:
1. I sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia fissano il
momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel
rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di
assicurare il coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di
regolamento titoli.
2. In particolare gli indicati sistemi fissano il momento di
immissione degli ordini di trasferimento con modalita' che ne
assicurino l'esatta e oggettiva determinazione ed in conformita' ai
seguenti criteri:
nel sistema di regolamento su base lorda BI-REL, tale momento non
deve essere anteriore a quello in cui gli ordini di trasferimento
siano certi, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili
per l'ordinante;
nel sistema di regolamento su base netta BI-COMP, tale momento
non deve essere anteriore a quello in cui si completa l'acquisizione
degli ordini di trasferimento o delle posizioni bilaterali dei
partecipanti relative ai sottosistemi in cui la Compensazione
giornaliera dei recapiti si articola;
per gli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi
designati ai sensi della Direttiva 98/26 CE, tale momento deve
coincidere con quello di immissione nel sistema di provenienza.
Roma, 5 giugno 2003
Il Governatore: Fazio
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato