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Gazzetta Ufficiale N. 141 del 20 Giugno 2003

BANCA D'ITALIA - PROVVEDIMENTO 5 giugno 2003 


Definizione  dei  criteri  di  cui  all'art.  2, comma 2, del decreto
legislativo  n. 210/2001, relativamente ai sistemi di regolamento del
contante gestiti dalla Banca d'Italia.


                 IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210 (di seguito decreto), secondo cui i sistemi italiani stabiliscono
il  momento  in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema
medesimo  nel  rispetto  delle  prescrizioni  impartite  dalla  Banca
d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze;
  Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;
  Considerato  che,  ai sensi del decreto, si considerano sistemi per
l'esecuzione  di  ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  m), n. 1, (di seguito sistemi di pagamento) i sistemi BI-REL
e  BI-COMP  gestiti  dalla Banca d'Italia; che attualmente i predetti
sistemi sono gli unici sistemi italiani di pagamento designati;
  Considerato  l'atto  di  indirizzo della Banca centrale europea del
26 aprile  2001  relativo  ad  un  sistema  di trasferimento espresso
trans-europeo  automatizzato  di  regolamento  lordo  in  tempo reale
(TARGET);
                             Determina:
  1.  I  sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia fissano il
momento  di  immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel
rispetto  dell'esigenza  di  contenere  i  rischi di regolamento e di
assicurare  il  coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di
regolamento titoli.
  2.  In  particolare  gli  indicati  sistemi  fissano  il momento di
immissione  degli  ordini  di  trasferimento  con  modalita'  che  ne
assicurino  l'esatta  e oggettiva determinazione ed in conformita' ai
seguenti criteri:
    nel sistema di regolamento su base lorda BI-REL, tale momento non
deve  essere  anteriore  a  quello in cui gli ordini di trasferimento
siano  certi, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili
per l'ordinante;
    nel  sistema  di  regolamento su base netta BI-COMP, tale momento
non  deve essere anteriore a quello in cui si completa l'acquisizione
degli  ordini  di  trasferimento  o  delle  posizioni  bilaterali dei
partecipanti   relative  ai  sottosistemi  in  cui  la  Compensazione
giornaliera dei recapiti si articola;
    per  gli  ordini  di  trasferimento  originatisi in altri sistemi
designati  ai  sensi  della  Direttiva  98/26  CE,  tale momento deve
coincidere con quello di immissione nel sistema di provenienza.
    Roma, 5 giugno 2003
                                                Il Governatore: Fazio


      

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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