IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 196, istitutivo del Fondo nazionale per le attivita' delle
consigliere e dei consiglieri di parita';
Visto il comma 4 del medesimo art. 9 istitutivo di una commissione
interministeriale per la gestione del Fondo succitato;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data
28 novembre 2002;
Visto il decreto direttoriale 25 settembre 2001 relativo
all'impegno di spesa, sul cap. 1352 (ex 2661), per l'esercizio
finanziario 2001 di Euro 9.300.000 per le attivita' dei consiglieri
di parita', ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera d) della legge
17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 6, commi 2, 4 e 5 del succitato decreto legislativo n.
196/2000;
Ritenuto di dover ripartire le assegnazioni dell'anno 2001 nella
misura del 30% riservata all'ufficio del consigliere nazionale di
parita' e del 70% destinata alle regioni;
Ritenuto di dover stabilire per le consigliere ed i consiglieri
regionali e provinciali di parita', effettivi e supplenti, ove si
tratti di lavoratori dipendenti, la misura massima dei permessi non
retribuiti e l'importo della relativa indennita';
Ritenuto di dover determinare per le consigliere ed i consiglieri
regionali e provinciali di parita', effettivi e supplenti, ove si
tratti di lavoratori autonomi o liberi professionisti, il limite
massimo delle ore di attivita' e la misura della relativa indennita';
Ritenuto di dover determinare per la consigliera o il consigliere
nazionale di parita', effettiva/o e supplente, ove lavoratore
dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e di
fissare la relativa indennita' e, in alternativa, l'importo di
un'indennita' complessiva in caso di collocamento in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato;
Ritenuto di dover determinare per la consigliera o il consigliere
nazionale di parita', effettiva/o e supplente, ove lavoratore
autonomo o libero professionista, il numero massimo delle ore di
attivita' e la relativa indennita';
Tenuto conto della proposta di riparto tra le regioni, approvata
dalla commissione interministeriale succitata, sulla base di
parametri oggettivi di cui al comma 3 dell'art. 9 del succitato
decreto legislativo, nella riunione del 19 febbraio 2002 e modificata
nella riunione del 25 novembre 2002, gli allegati verbali delle quali
formano parte integrante del presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' attribuita all'ufficio del consigliere nazionale di parita' la
somma di Euro 2.790.000 pari al 30% di Euro 9.300.000 impegnati sul
cap. 1352 (ex 2661) con decreto direttoriale 25 settembre 2001 per
l'esercizio finanziario 2001.
Art. 2.
E' attribuita alle regioni la somma di Euro 6.510.000 pari al 70%
di Euro 9.300.000 impegnati sul cap. 1352 (ex 2661) con decreto
direttoriale 25 settembre 2001 per l'esercizio finanziario 2001.
La somma di Euro 6.510.000 attribuita alle regioni e' ripartita
secondo l'allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente
decreto.
Art. 3.
E' stabilito, secondo l'allegata tabella 2 che forma parte
integrante del presente decreto:
per le consigliere e consiglieri, regionali e provinciali di
parita', effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori
dipendenti il numero massimo di permessi non retribuiti e la relativa
indennita';
per le consigliere e consiglieri regionali e provinciali di
parita', effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori autonomi
o liberi professionisti, il limite massimo delle ore di attivita' e
la misura della relativa indennita' rapportata alle rispettive
tariffe degli ordini professionali o albi di appartenenza;
per la consigliera o consigliere nazionale di parita',
effettiva/o e supplente, ove lavoratore dipendente, il numero massimo
di permessi non retribuiti, nonche' la relativa indennita'; in
alternativa, in caso di collocamento in aspettativa non retribuita
per la durata del mandato, l'importo di un'indennita' complessiva
determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione
perduta e di compenso dell'attivita' svolta;
per la consigliera o consigliere nazionale di parita',
effettiva/o e supplente, ove lavoratore autonomo o libero
professionista, il limite massimo di ore di attivita' e l'indennita'
relativa rapportata alle rispettive tariffe degli ordini
professionali o albi di appartenenza.
In ogni caso, le indennita' previste spettano esclusivamente per le
ore di attivita' effettivamente svolte.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per le pari opportunità
Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 215
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato