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Gazzetta Ufficiale N. 144 del 24 Giugno 2003

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2003
Approvazione di due modelli, da utilizzare in relazione al periodo d'imposta 2002, per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi;

Dispone:

1. Approvazione dei modelli.
1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli
annessi modelli M ed N per la comunicazione dei dati relativi ai
contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che
costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da
presentare con il modello Unico 2003, anche in forma unificata. I
modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli
per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attivita'
esercitate attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di
compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai
contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata
annotazione.
1.2 Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, si
assolve, per il periodo d'imposta 2002, all'obbligo di annotazione
separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili
rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
1.3 I modelli di cui al punto 1.1 sono predisposti esclusivamente
per la compilazione in euro.
1.4 Per la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 deve essere
utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.
2.1 I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la
compilazione dei modelli approvati al punto 1.1, possono comunicare
al contribuente i dati annotati separatamente ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei
predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati
contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con
l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la
descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma
abbreviata se tale modalita' risulta piu' agevole. Qualora alcuni
dati non siano presenti il codice degli stessi dovra' comunque essere
riportato con l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella
oppure, ove risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno
comunque riportati gli zeri prestampati.
2.2 Lo schema di cui al punto 2.1 va riprodotto su stampati a
striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni
modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di
separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza:
«ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina
singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
2.3 I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle
bande laterali di trascinamento.
2.4 La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei
fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
2.5 I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere
«courier», o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
3. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
3.1 E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei
punti 1 e 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli indicati al punto 1.1, su fogli singoli di
formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita'
dei modelli nel tempo.
3.2 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili
gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e
possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet
www.agenziaentrate.it nel rispetto, in fase di stampa, delle
caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.
3.3 I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate nel punto precedente e rechino l'indirizzo del sito dal
quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente
provvedimento.
4. Modalita' per la trasmissione dei dati.
4.1 I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base
all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli
studi di settore, devono essere trasmessi unitamente alla
dichiarazione dei redditi.
4.2 La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente
all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico entratel
o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, secondo le specifiche
tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.
5. Asseverazione.
5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili
indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli
risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione
idonea.
5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai
dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera
documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio
dell'attivita'.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, coerentemente con quanto previsto
dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000,
25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001,
27 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002, 25 marzo 2002,
21 febbraio 2003 e 6 marzo 2003, con i quali sono stati
complessivamente approvati 202 studi di settore, stabilisce:
a) le modalita' con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati annotati separatamente;
b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da
utilizzare per comunicare, anche meccanograficamente, i dati annotati
separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
c) le caratteristiche e le modalita' di predisposizione dei
predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate.
I modelli approvati con il presente provvedimento sono parte
integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il
modello Unico 2003.

Riferimenti normativi
a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art.
2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
b) disciplina degli studi di settore;
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis):
Istituzione degli studi di settore;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(art. 3, commi 2-bis e 3), e successive modificazioni: Modalita' per
la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto;
decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del
12 agosto 1998: Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 44 del 23 febbraio 1999; decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000; decreto 21 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001 e
decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: Modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000,
16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001,
15 febbraio 2002, 8 marzo 2002, 25 marzo 2002, 21 febbraio 2003 e
6 marzo 2003: «Approvazione degli studi di settore relativi ad
attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del
commercio e ad attivita' professionali»;
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002: «Approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di
vendita».
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2003
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara

Allegato da pag. 32 a pag. 52


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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