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Gazzetta Ufficiale N. 144 del 24 Giugno 2003

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Integrazione alla istruttoria dei mutui per debiti fuori bilancio. (Comunicato CDP 18 giugno 2003).

Si richiama la riserva operata dalla Cassa depositi e prestiti
nella circolare n. 1251 del 27 maggio 2003, in ordine alla attivita'
istruttoria relativa alle richieste di finanziamento dei debiti fuori
bilancio.
Considerata la particolare attenzione che l'Istituto mutuante
deve prestare nell'esatta individuazione delle fattispecie
ammissibili a finanziamento, si comunicano le seguenti integrazioni
ai fini dell'istruttoria della adesione e dell'erogazione dei
finanziamenti per debiti fuori bilancio:
1) ai fini dell'adesione di massima, unitamente alla
dichiarazione gia' prevista in circolare, deve essere trasmessa copia
conforme all'originale della delibera di riconoscimento del debito
fuori bilancio;
2) ai fini dell'erogazione dei soli finanziamenti concessi per
debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000, il pagamento viene
subordinato alla acquisizione di una dichiarazione da cui risulti:
che dopo la concessione del mutuo non e' intervenuto alcun
provvedimento di sospensione dell'esecutivita' della sentenza da cui
e' originato il debito per il quale e' stato operato il
riconoscimento;
che l'ente e' obbligato ad erogare al creditore, entro venti
giorni dalla data di disponibilita', la somma ricevuta dalla Cassa
depositi e prestiti;
che l'ente si impegna a trasmettere alla Cassa, entro trenta
giorni dall'avvenuto pagamento, apposita attestazione circa
l'intervenuto pagamento.
A fronte del mancato rispetto dei termini sopra indicati
l'Istituto comminera' l'estinzione anticipata del mutuo.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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