IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che
istituisce il gioco del «Bingo»;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, di approvazione
della convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della
gestione del gioco del Bingo;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
«Bingo» e' affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato;
Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, il quale prevede che le concessioni per
la gestione del gioco del Bingo sono affidate sulla base di una
razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo
parametri programmati e controllabili della rete di sale destinate
alla effettuazione del gioco, nonche' l'art. 8 della convenzione-tipo
il quale disciplina il trasferimento dei locali delle sale-Bingo;
Ritenuto opportuno stabilire, ai fini istruttori nell'ambito del
procedimento di trasferimento dei locali delle sale destinate al
gioco del Bingo, criteri oggettivi per la valutazione e
riconoscimento da parte dell'Amministrazione della sussistenza delle
condizioni previste dal citato art. 8 della convenzione-tipo;
Ritenuto, altresi', opportuno che anche il procedimento di
trasferimento dei locali delle sale Bingo sia finalizzato ad
assicurarne la razionale e bilanciata distribuzione sul territorio,
secondo parametri programmati e controllabili;
Decreta:
1. Il procedimento di trasferimento dei locali delle sale-Bingo e'
avviato ad iniziativa dei concessionari della gestione del gioco, i
quali presentano motivata istanza contenente una dettagliata e
documentata relazione in ordine ai motivi del trasferimento. Il
provvedimento finale e' adottato dall'Amministrazione entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
2. L'istanza di trasferimento dei locali prima di due anni di
esercizio della concessione, deve essere corredata da idonea
documentazione comprovante la perdita della disponibilita' della sede
originaria della sala, la grave diseconomia della gestione, ovvero
qualsiasi altro fatto derivante da motivi di forza maggiore nonche'
della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di
cui al punto 4.
3. Nell'interesse generale, sia dell'erario che del concessionario,
qualora l'approntamento di una sala-Bingo nei locali proposti nella
offerta di gara, fa prevedere, con ragionevole certezza, che si
determineranno condizioni di grave diseconomia a motivo della
vicinanza ad altra sala-Bingo gia' attiva, puo' essere autorizzato,
sulla base di motivata richiesta dell'assegnatario, il trasferimento
dei locali prima della realizzazione della sala, nell'osservanza
delle condizioni di cui al punto 4. Il trasferimento non e'
autorizzato se i locali proposti nella offerta di gara sono
localizzati, rispetto alla sala-Bingo piu' prossima, ad una distanza
superiore a quella indicata al punto 4, in relazione al rispettivo
bacino di utenza.
4. Il trasferimento dei locali, di regola, e' autorizzato
nell'ambito della medesima provincia se sussistono, per ciascun
comune (bacino di utenza) le condizioni di seguito indicate, le quali
fanno ritenere tutelati gli interessi erariali e degli altri
concessionari:
=====================================================================
| | N. massimo di sale
| | (compresa la sala da
Comune (bacino di utenza) |Distanze minime| trasferire)
=====================================================================
fino a 30.000 abitanti |= |1
---------------------------------------------------------------------
da 30.001 a 50.000 | |
abitanti |3.000 metri |2
---------------------------------------------------------------------
da 50.001 a 100.000 | |
abitanti |2.000 metri |3
---------------------------------------------------------------------
oltre 100.000 abitanti |1.000 metri |-
Il trasferimento non e' autorizzato se la sala-Bingo piu' prossima,
nel medesimo comune, ha un fatturato medio mensile inferiore a
150.000 euro, determinato dall'Amministrazione sulla base degli
acquisti di cartelle negli ultimi sei mesi.
Il numero di abitanti del comune e' quello indicato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2003, concernente
la popolazione legale della Repubblica in base al censimento del
21 ottobre 2001.
La distanza (percorso pedonale piu' breve) tra il locale nel quale
si chiede il trasferimento e la sala-Bingo piu' prossima deve essere
comunicata dal richiedente e deve risultare da apposita dichiarazione
asseverata di un tecnico abilitato.
5. Puo' essere autorizzato, ferme restando l'osservanza delle
condizioni sopraindicate, il trasferimento dei locali in altre
province solo nel caso in cui nell'ambito delle stesse non siano
state assegnate, per insufficienza o esaurimento della rispettiva
graduatoria di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive
modificazioni, le concessioni nel numero stabilito dal decreto
direttoriale 16 novembre 2000 (approvazione del piano di
distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo).
6. L'autorizzazione al trasferimento dei locali comporta la
sospensione dell'attivita' nella sala-Bingo da trasferire. Il
trasferimento dei locali deve essere completato, nel rispetto dei
requisiti minimi delle sale-Bingo stabiliti dal bando di gara, entro
90 giorni dalla data di sospensione dell'attivita' nella sala da
trasferire e, comunque, non oltre 150 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento di autorizzazione al trasferimento. Il
trasferimento e' soggetto a collaudo da parte dell'Amministrazione.
L'attivita' deve essere iniziata entro quindici giorni
dall'esecuzione del collaudo.
La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2003
Il direttore generale: Tino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato