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Gazzetta Ufficiale N. 145 del 25 Giugno 2003

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2003
Definizione del termine iniziale di presentazione delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, da inviare ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Definizione del termine iniziale di presentazione delle istanze
per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento
dell'occupazione.
1.1. Le istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per
l'incremento dell'occupazione, previste dall'art. 63, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, redatte sul modello approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio
2003, sono presentate a decorrere dall'ottavo giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del
CIPE n. 16 del 9 maggio 2003.
1.2. L'Agenzia delle entrate, nel rendere l'atto di assenso
previsto dal comma 3 dell'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto
distintamente dei limiti finanziari rispettivamente previsti dal
citato art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera b),
per quanto concerne il contributo di euro 100 ovvero di euro 150 e
dalla citata delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, per quanto
concerne l'ulteriore contributo di euro 300 se l'assunzione e'
effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Motivazioni.
L'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel prorogare
l'incentivo per l'incremento dell'occupazione sino al 31 dicembre
2006, ha fissato i nuovi importi del contributo di cui all'art. 7
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le nuove assunzioni che
determinano incrementi occupazionali, ed ha stabilito, a decorrere
dal 1° gennaio 2003, dei limiti finanziari annui di spesa.
Con le disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), ultimo
periodo, e lettera b), del citato art. 63, e' stato inoltre fatto
rinvio ad una deliberazione del CIPE per la definizione del limite
finanziario per l'attribuzione dell'ulteriore contributo di 300 euro
mensili, spettante per le assunzioni effettuate negli ambiti
territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del
2000.
Nell'osservanza di tali disposizioni, il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2003, con il
quale e' stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del
credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), al
punto 3.2 ha fatto rinvio ad un successivo provvedimento per la
definizione del termine iniziale per la presentazione delle istanze.
Con delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, in corso di
pubblicazione, e' stata determinata l'allocazione delle risorse per
interventi nelle aree sottoutilizzate, ai sensi degli articoli 60 e
61 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, ed in particolare e'
stato definito l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie
disponibili per l'attribuzione del contributo per le assunzioni
effettuate nei predetti ambiti territoriali, in misura tale da
garantire il credito d'imposta per gli incrementi occupazionali
relativi anche agli anni successivi al 2003.
Sulla base della citata deliberazione, le risorse complessivamente
assegnate, come risulta dalle note del 10 e del 12 giugno 2003 del
dipartimento per le politiche di coesione e del dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, devono intendersi disponibili nella
misura di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al
2006 per l'accoglimento delle istanze presentate nel 2003, nella
misura di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al
2005 per l'accoglimento delle istanze presentate nel 2004 e nella
medesima misura di 250 milioni di euro per l'accoglimento delle
istanze presentate nel 2005.
Il contributo e' attribuito in relazione alle risorse finanziarie
disponibili, rispettivamente previste dal citato art. 63, comma 1,
lettera a), secondo periodo, e lettera b), per quanto concerne il
contributo di euro 100 ovvero di euro 150 e dalla citata delibera del
CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, per quanto concerne l'ulteriore
contributo di euro 300 se l'assunzione e' effettuata negli ambiti
territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Nel caso in cui dette risorse non consentano il pieno
riconoscimento del contributo per tutti gli anni per i quali e' stato
richiesto nell'istanza, il contributo medesimo e' attribuito in
relazione alle risorse finanziarie residue disponibili per ciascun
anno in modo da garantirne la fruizione per tutti gli anni richiesti.
Con il presente provvedimento il termine iniziale di presentazione
delle istanze previste dal succitato art. 63, comma 3, della legge n.
289 del 2002, viene stabilito a decorrere dall'ottavo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
citata delibera del CIPE.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma
4.
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001);
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e piuriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2003);
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio
2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003, con il quale e' stato approvato
il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per
l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO);
Delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, in corso di
pubblicazione, concernente la determinazione del limite finanziario
disponibile per l'attribuzione dell'ulteriore contributo spettante
per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al
comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il direttore dell'Agenzia: Ferrara


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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