La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale
di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di
Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le
attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a
Farnborough il 27 luglio 2000.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo quadro di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro
stesso.
ART. 3.
1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato
l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle
Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi
violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti
umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o
del Consiglio d'Europa;".
ART. 4.
1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche con
riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi
intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di
progetto o in relazione ad esse";
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a
licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle
imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai
Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e
sottoposti al regime della licenza globale di progetto";
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono
annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica
sulle attivita' espletate sulla base della licenza ottenuta,
corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale
documentazione e' parte integrante della relazione di cui al comma
1".
ART. 5.
1. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola: "UEO" e' sostituita dalla seguente:
"UE";
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le
operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi
di cui all'articolo 13, comma 1".
ART. 6.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n.
185, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui
all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia
dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di
cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del
tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del
materiale ove gia' individuate nell'ambito del programma congiunto.
Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione
successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro
novanta giorni dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorita' governative,
enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma
congiunto. Tale identificazione non e' richiesta per le operazioni
previste dall'articolo 9, commi 4 e 5".
ART. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione puo'
assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a
singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o
transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di
programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca,
sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di
Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia
sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di
trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il
controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della
presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni
analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la
Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il
Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle
misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita'
dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27
luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre,
essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati
o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per
uso militare nazionale".
ART. 8.
1. All'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad
eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in
caso di licenza globale di progetto";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione"
sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale
di progetto che e' rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed
e' prorogabile,".
ART. 9.
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
le parole: "ai Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "alle
Amministrazioni".
ART. 10.
1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole:
"ovvero in caso di licenza globale di progetto";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di
progetto, l'impresa e' tenuta a conservare per cinque anni la
documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare
l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente
legge tale documentazione dovra' essere esibita su richiesta del
Ministero degli affari esteri".
ART. 11.
1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione
intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di
equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, gia' avviati alla
data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi
della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di
concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei
materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero
della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione
doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.
ART. 12.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle
norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui e' vietata
la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto
11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della
NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi
intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di
materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.
ART. 13.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1927):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero)
e dal Ministro della difesa (Martino) il 9 novembre 2001.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari), IV (Difesa), in sede referente, in data 10
dicembre 2001 con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X,
XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 22, 29,
30 gennaio 2002.
Esaminato in aula il 25 marzo 2002, 27 maggio 2002, 25
giugno 2002 e approvato il 26 giugno 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1547):
Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 4ª (Difesa), in sede referente, il 2 luglio
2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e giunta
per gli affari delle Comunita' europee e Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani.
Esaminato dalle commissioni 3ª e 4ª, il 4, 9, 10, 16,
17, 23 luglio 2002, 11, 18, 19, 24 settembre 2002.
Esaminato in aula il 27 febbraio 2003, 4, 20, 26 marzo
2003 e approvato con modificazioni il 27 marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 1927-B):
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari), IV (Difesa), in sede referente, il 31 marzo
2003 con pareri delle commissioni I, V, VI.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV l'8, 9,
10, 14 aprile 2003, 13, 14, 15, 27 maggio 2003.
Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 2003.
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato