IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER L'ANAGRAFE NAZIONALE BOVINA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 concernente
attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e
suina;
Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del
21 gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto
riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del
sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni
bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in
particolare il titolo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 437 recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei
bovini;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge
con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, recanti
disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in
agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo Umbro Toscano;
Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
nomina del commissario dell'11 dicembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
proroga del mandato commissariale del 7 aprile 2003;
Tenuto conto che, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio
2002, il detentore o il suo delegato sono pienamente responsabili sia
della veridicita' che della tempestiva registrazione di tutti gli
eventi inerenti ogni movimentazione di capi in entrata ed in uscita
dall'azienda e che si rende necessario conseguire il definitivo e
puntuale allineamento dei contenuti informativi registrati nella
Banca dati nazionale dell'anagrafe bovina con l'effettiva consistenza
degli allevamenti stessi;
Considerato che con accordo sottoscritto il 15 maggio 2002 da tutte
le parti rappresentate nel Comitato di cui all'art. 15 del decreto
ministeriale 31 gennaio 2002 e' stato stabilito un preciso e
condiviso calendario operativo che prevedeva l'allineamento della
consistenza di stalla nella BDN entro il 31 ottobre 2002;
Tenuto conto che l'attuazione di tale accordo ha fatto riscontrare
difficolta' operative tali che tuttora non risulta totalmente
conseguito il predetto allineamento dei dati;
Considerato che gli interventi tecnico-organizzativi promossi e
posti in essere consentono oggi di eseguire le operazioni di
allineamento con le modalita' previste dal citato decreto
ministeriale 31 gennaio 2002;
Ordina:
Art. 1.
Certificazione della consistenza delle BDN con la situazione
di stalla - Adempimenti dei produttori
1. Al fine di garantire, l'allineamento dell'Anagrafe nazionale
bovina con le effettive situazioni di stalla cosi' come riportate da
ogni allevamento nell'apposito registro tenuto secondo quanto
disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, a partire dal 15 luglio e sino al 15 novembre
2003, ogni detentore di animali della specie bovina, comprese le
specie Bison bison e Bubalus bubalus, riscontra la situazione
dell'allevamento di competenza in collegamento con la Banca dati
nazionale, ed effettua gli aggiornamenti, secondo le modalita'
previste dal manuale operativo approvato con decreto del Ministro
della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali
7 giugno 2002, e successive modificazioni e integrazioni, degli
eventi per i quali non risulti ancora eseguita la registrazione
informatica nella Banca dati nazionale.
2. L'attivita' di riscontro effettuata ai sensi di quanto disposto
dal comma 1 puo' essere eseguita anche per il tramite dell'assistenza
degli organismi di cui all'art. 14 del decreto del Ministro della
salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio
2002.
3. A conclusione dell'attivita' di riscontro, ogni detentore di
animali notifica alla Banca dati nazionale l'avvenuta certilicazione
della piena rispondenza tra quanto riportato nell'apposito registro
aziendale ed il contenuto informativo registrato nell'Anagrafe
nazionale bovina; secondo modalita' che il detentore trovera'
pubblicate sullo stesso portale di gestione della Banca dati
nazionale.
4. Le registrazioni nella Banca dati nazionale effettuate ai sensi
del comma 1 non costituiscono inadempimento in relazione agli
obblighi ed ai termini fissati dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e del citato decreto del Ministro
della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali
31 gennaio 2002.
5. L'esecuzione delle registrazioni in Banca dati nazionale non
esclude la responsabilita' dei detentori in ordine al rispetto dei
termini, stabiliti dai citati decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 2000, n. 437 e decreto 31 gennaio 2002, per la notifica
amministrativa degli eventi cui le registrazioni si riferiscono.
6. Le modalita' operative previste nel presente articolo consentono
la piena attuazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 2,
e devono pertanto essere seguite a regime dai soggetti cui competono
obblighi di comunicazione di eventi alla Banca dati nazionale
dell'anagrafe bovina.
Art. 2.
Monitoraggio dell'attivita' di certificazione della consistenza
delle BDN con la situazione di stalla
1. Per l'intero periodo di attuazione dell'ordinanza, e' istituito
un comitato tecnico di supporto all'attivita' commissariale per il
monitoraggio dell'attivita' di riscontro e certificazione composto
dai membri facenti parte del Comitato tecnico di coordinamento
istituito ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro della salute
e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002,
allargato ai rappresentanti degli organismi di cui all'art. 14 del
gia' citato decreto del Ministro della salute e del Ministro delle
politiche agricole e forestali.
2. Il comitato di cui al comma 1:
a) relaziona, almeno su base mensile, sull'andamento
dell'attivita' di certificazione della consistenza delle BDN con la
situazione di stalla;
b) sulla base delle risultanze acquisite dagli elaborati
predisposti dal Centro servizi nazionale, predispone le eventuali
azioni integrative da adottarsi con le medesime modalita' di
emanazione della presente ordinanza.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Al termine del periodo previsto per l'esecuzione dell'attivita'
di certificazione della consistenza delle BDN con la situazione di
stalla, saranno attivati specifici controlli aziendali da parte dei
servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali volti ad
accertare l'effettiva esistenza e consistenza delle aziende, nonche'
l'avvenuta certificazione della piena rispondenza tra la consistenza
di stalla riportata nell'apposito registro aziendale ed il contenuto
informativo riscontrato nell'Anagrafe nazionale bovina e la
conseguente applicabilita' di quanto previsto dal sistema
sanzionatorio vigente.
2. I controlli in oggetto riguardano anche le aziende per le quali
non risulti notificata alla Banca dati nazionale l'avvenuta
certificazione della reale consistenza di stalla.
Roma, 19 giugno 2003
Il commissario straordinario: Cursi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato