IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge n. 29/1993 e successive modifiche;
Visto il decreto del 10 febbraio 2003 in corso di pubblicazione,
con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle
domande intese ad ottenere, senza obbligo di offerte in ritiro di
naviglio equivalente, un contributo per le nuove costruzioni da
adibire alla pesca oceanica;
Visto il Reg. 2369/2002 che fissa le condizioni relative agli aiuti
pubblici per il rinnovo della flotta e per l'ammodernamento dei
pescherecci;
Considerato che da un riesame delle capienze disponibili per tale
segmento e' risultato una disponibilita' inferiore in termine di
stazza e di potenza motore rispettivamente di TSL 370,52 e HP 1.100;
Decreta:
Art. 1.
La capienza disponibile di cui all'art. 1 del citato decreto del
10 febbraio 2003 e' ridotta nei seguenti termini - TSL 1.932,65 pari
a GT 2467 in luogo di TSL 2.303,17 (2.303,17 - 370,52 = 1932,65) e -
hp 5.140 pari a KW 3.780, in luogo di 6.240 (6.240 - 1.100 = 5.140).
Art. 2.
Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta sono concessi
soltanto per i pescherecci fino a 400 GT, come previsto dall'art. 9,
lettera b), del citato regolamento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2003
Il Sottosegretario di Stato
con delega alla pesca
Scarpa Bonazza Buora
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003 Ufficio di controllo
sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Ministero
delle politiche agricole e forestali, foglio n. 384
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato