IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di cassa integrazione e mobilita';
Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle imprese esercenti
attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta addetti, le
disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale;
Visto l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che ha esteso la disciplina in materia di indennita' di mobilita'
alle suddette imprese;
Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
ha prorogato l'accesso ai surrichiamati trattamenti sino al
31 dicembre 1997;
Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai
sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della
legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al
31 dicembre 1998;
Visto l'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la
proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal
sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei
trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilita', di
cui al predetto art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
Visto l'art. 78, comma 15, lettera a) della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, che ha disposto la proroga dei trattamenti di cassa
integrazione e di mobilita' limitatamente alle imprese esercenti
attivita' commerciali con piu' di cinquanta addetti, sino al
31 dicembre 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del
10 giugno 2000;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30956
del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002,
registro n. 1, foglio n. 314;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002
il quale ha disposto, in particolare, che, in attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220
del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003,
registro n. 2, foglio n. 331, con il quale e' stato prorogato
l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di
mobilita' - relativamente all'anno 2003 - anche per le imprese
esercenti attivita' commerciali con organico superiore a cinquanta
addetti;
Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o
settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita'
commerciali con organico superiore a cinquanta addetti, la proroga
dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
di mobilita';
Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi
dei sopra richiamati trattamenti;
Vista la nota I.N.P.S. n. 845 pervenuta il 27 marzo 2003 inerente
la quantificazione degli oneri relativi all'indennita' di mobilita'
per l'anno 2003;
Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni
precedenti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per le imprese esercenti attivita' commerciali con organico
superiore a cinquanta addetti e' autorizzata la proroga dell'accesso
ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita'
relativamente all'anno 2003.
Art. 2.
La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta
del venti per cento.
Art. 3.
In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione
salariale straordinario e del trattamento di mobilita', riscontrato
nel 2002 per le sole imprese esercenti attivita' commerciali con piu'
di cinquanta addetti, il limite di spesa per l'anno 2003 e' fissato
in complessivi 30.241.876,00 euro cosi' ripartiti:
26.109.876,00 euro per il trattamento di mobilita';
4.132.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione
salariale.
Art. 4.
1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori
licenziati entro la data del 31 dicembre 2003. L'erogazione del
beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data
di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 5.
1. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa da
ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della
prestazione, di cui al precedente art. 2, e' fatto obbligo alle
Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di
rilevare, tramite gli uffici delle Regioni competenti nelle procedure
di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero
dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 6.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si
applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle
relative al contratto di solidarieta'.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine
cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese
appartenenti ai settori interessati presso la Divisione V della
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione
stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data
la sua articolazione sul territorio, si considera la data di
protocollo della prima istanza.
Art. 7.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base
delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi
corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti
articoli, e' tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero
dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa,
afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine
di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse
finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Sulla base di tale comunicazione, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della
relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451, riferira' sullo stato dei flussi finanziari utilizzati,
ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2003
Il Ministro: Maroni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato