IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato alla pesca e all'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento
della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del
17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
Visto in particolare l'art. 10, paragrafo 3, lettera b) del
suddetto regolamento che stabilisce i criteri di cumulo degli aiuti
pubblici;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2001, recante
modalita' di attuazione della misura di arresto definitivo delle
attivita' di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006;
Visto in particolare l'art. 6 del suddetto decreto che stabilisce i
criteri di cumulabilita' degli aiuti pubblici;
Vista la nota n. 40093 del 4 marzo 2002 con la quale la Commissione
europea ha comunicato di aver riscontrato un errore nella versione
italiana del regolamento (CE) n. 2792/1999 in ordine alla corretta
applicazione del disposto del citato art. 10;
Ritenuto opportuno applicare in maniera corretta le disposizioni
del citato art. 10 e modificare conseguentemente l'art. 6 del citato
decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, protocollo n.
36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di
stato on. Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la
disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca,
acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
Decreta:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 22 dicembre
2000, citato in premessa, e' sostituito dal seguente:
«1. in ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta
peschereccia si applicano le seguenti disposizioni. L'entita' del
premio determinato con le modalita' di cui all'art. 4 e' diminuito:
a) di una parte dell'importo riscosso, in caso di aiuto per
l'ammodernamento, calcolata pro rata temporis per il periodo
vincolativo residuo;
b) dell'intero aiuto per l'arresto temporaneo erogato ai sensi
del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999
e dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del
3 novembre 1998, nell'anno precedente l'ammissione al premio di
arresto definitivo.».
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutte
le istanze ammesse, a decorrere dal 1° gennaio 2000, al premio di
arresto definitivo ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999, del
Consiglio, del 17 dicembre 1999.
Il presente decreto registrato dagli organi di controllo, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2003
Il Sottosegretario di Stato
delegato alla pesca e all'acquacoltura
Scarpa Bonazza Buora
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2 Politiche agricole e forestali foglio n. 278
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato