IL DIRETTORE GENERALE
per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione ed, in
particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 febbraio 2001, n. 106, attuativo delle disposizioni in precedenza
indicate, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di
borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per
l'istruzione;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere
dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella A allegata al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri citato e relative alla
ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di lire 250
miliardi, s'intendono modificate - con apposito provvedimento
dell'ufficio scrivente - in relazione agli ultimi dati disponibili
rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilita' annuali di
bilancio;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della precitata
legge n. 62/2000 la cifra assegnabile ammonta, a partire dall'anno
2001, a lire 300 miliardi (pari ad Euro 154.937.070);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Preso atto che il decreto emesso dal Ministero dell'economia e
delle finanze in data 31 dicembre 2002, relativo alla ripartizione in
capitoli delle unita' previsionali di base afferenti al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ai fini di cui
sopra ha appostato, nel capitolo 3044 del Ministero citato, la somma
di Euro 154.937.070;
Considerato che gli ultimi dati di calcolo relativi al reddito
forniti dall'ISTAT, come precisato con nota 5 giugno 2003, n. 3629,
dall'Istituto medesimo all'uopo adito, coincidono, per quanto
riguarda le famiglie con reddito fino a lire 30 milioni, con quelli
considerati nella prefata tabella A relativa al riparto afferente
all'anno 2000 ed a quelli successivi, disposti, rispettivamente, con
decreti direttoriali 20 settembre 2001 e 4 luglio 2002;
Preso atto, altresi', di quanto concordato, al riguardo,
nell'apposita riunione del 5 giugno 2003, con le competenti
amministrazioni regionali, enti locali e dicasteri interessati,
relativamente all'identita' della base di calcolo, ai fini della
ripartizione inerente al corrente anno 2003, con quella gia' adottata
nel corso dei riparti degli anni precedenti;
Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti
prestazioni agevolate ed il il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i
modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazioi, con
relative istruzioni;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, la
ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, per l'anno 2003, della somma complessiva di Euro 154.937.070
(pari a lire 300 miliardi) prevista, in particolare, dall'art. 1,
comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per le iniziative
contemplate dalla normativa di riferimento, e' definita secondo
l'allegata tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
Roma, 16 giugno 2003
Il direttore generale: Pagnani
Allegato A
PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALL'EROGAZIONE DI BORSE DI
STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO
SCOLASTICO E NELLA SUCCESSIVA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA
Euro 154.937.070 per l'anno 2003
(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito
della regione di residenza non superano i 30 milioni di vecchie lire
di reddito netto (ultimo dato ISTAT).
(b) Numero alunni.
(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle
famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni
meno abbienti e' stato calcolato rapportando il numero complessivo
degli alunni della regione al valore percentuale delle famiglie con
reddito fino a 30 milioni della regione stessa).
(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di
alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato