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Gazzetta Ufficiale N. 148 del 28 Giugno 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2003
Istituzione della nuova serie «A8» di buoni fruttiferi postali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante:
«Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni
in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»
convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la
deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, recante: «Trasformazione in societa' per
azioni dell'Ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante:
«Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;
Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, recante: «Condizioni
generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due
nuove serie di buoni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
27 dicembre 2000;
Visto il decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle
finanze recante: «Istituzione della nuova serie "A7" di buoni
fruttiferi postali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del
22 marzo 2003;
Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni
fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di
emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 -
parte prima;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione della nuova serie
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali,
contraddistinta con la sigla «A8».
2. A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili,
pena la nullita', i buoni fruttiferi postali della serie
contraddistinta con la sigla «A7», istituita con decreto 14 marzo
2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.

Art. 2.
Taglio e importo massimo sottoscrivibile
1. I buoni della nuova serie «A8» rappresentati da documento
cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000,
2.500 e 5.000.
2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento
cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e
multipli.
3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un
unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di
1.000.000 di euro.

Art. 3.
Prezzo di emissione
1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie «A8» sono emessi al
valore nominale.

Art. 4.
Durata e interessi
1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «A8» possono essere
liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo
anno successivo a quello di emissione.
2. Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati
prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono
indicati nella tabella allegata.
4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di
giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da
Poste Italiane S.p.a.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti

Tabella del saggi di interesse dei buoni fruttiferi postali
della serie contraddistinta dalla sigla «A8»

                            |Saggio di interesse lordo
 1° anno ....               |1,75%
 2° anno ....               |2,00%
 3° anno ....               |2,50%
 4° anno ....               |3,00%
 5° anno ....               |3,00%
 6° anno ....               |4,25%
 7° anno ....               |4,25%
 8° anno ....               |4,25%
 9° anno ....               |4,25%
10° anno ....               |4,75%
11° anno ....               |4,75%
12° anno ....               |4,75%
13° anno ....               |4,75%
14° anno ....               |4,75%
15° anno ....               |5,00%
16° anno ....               |5,00%
17° anno ....               |5,00%
18° anno ....               |5,00%
19° anno ....               |5,00%
20° anno ....               |5,00%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al
lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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