IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del Tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 16 settembre 2002, recante la
«classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari»;
Visto da ultimo il proprio decreto del 25 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2003 e, in particolare,
l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio
italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre
1° gennaio 2003-31 marzo 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in
base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [ ..... ] la Banca
d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) [ ..... ] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici
che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento al periodo 1° gennaio 2003-31 marzo 2003 e tenuto conto
della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante
interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione
di intermediari secondo le modalita' indicate nella nota
metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2
della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1° gennaio 2003-31 marzo 2003, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo
scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2003.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 30 settembre 2003, ai fini della determinazione degli
interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del
presente decreto devono essere aumentati della meta'.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge
7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle
«istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai
sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e
dall'Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per
il trimestre 1° aprile 2003-30 giugno 2003 alla rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre
2002.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti
percentuali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2003
Il capo della direzione V: Maresca
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e
degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione
del valore medio della misura sostitutiva del tasso ufficiale di
sconto periodo di riferimento della rilevazione: 1° gennaio - 31
marzo 2003 applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2003.
Nota metodologica.
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i
tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
16 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del
30 settembre 2002, ha ripartito le operazioni di credito in categorie
omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei
cambi il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel
trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo;
limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata,
all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono
incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a
tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni
a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato»,
«leasing», «mutuo», «altri finanziamenti»
e «prestiti contro cessione
del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai
rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato
un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla
normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di
credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo
di
carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio
commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente
sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte
le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base
dell'effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del
tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art.
107 del testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base
di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si
tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento
rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari
presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la
distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di
stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene
esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di
espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati
nell'universo e quella degli strati del campione.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad
aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione
e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che e' stata definita
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - e'
composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di
operazioni.
Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite
considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme
tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi
presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo
e' contenuto.
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari
si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla
natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali
specificita', alcune categorie di operazioni sono evidenziate
distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari
riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca
d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della
Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e
dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a
campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono
comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e
sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale
dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo
superiore a 75000,00 euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono
stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del
tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di
riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per
l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, si fa
riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la
legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da
considerarsi usurari.
Con l'ultima modifica delle istruzioni per la rilevazione del tasso
globale medio e' stata chiesta la separata evidenza, nell'ambito del
credito finalizzato, delle operazioni di credito revolving e con
utilizzo di carte di credito. Per queste operazioni e' mutata la
metodologia di calcolo del tasso, che si basa ora su tutti i rapporti
che hanno registrato una movimentazione nel corso del trimestre.
L'operazione di aggregazione tra credito revolving e credito
finalizzato ha comportato una riduzione, di entita' contenuta, del
solo tasso sulle operazioni rientranti nella classe di importo fino a
1.500 euro. L'osservazione dei dati ha messo in luce una omogeneita'
delle condizioni praticate dalle banche e dagli intermediari
finanziari.
Rilevazione degli interessi di mora.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a
una rilevazione statistica riguardante la misura media degli
interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione e'
stato interessato un campione di banche e di societa' finanziarie
individuato sulla base della distribuzione territoriale e della
ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono
state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le
aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le
condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le
operaziom m essere. In relazione al complesso delle operazioni, il
valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a
confronto con il tasso medio rilevato.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato