IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Ritenuta l'esigenza di organizzare il nuovo Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, attraverso un centro di propulsione
che assicuri il coordinamento delle complesse materie nelle quali si
articola, nell'ottica della pianificazione, della vigilanza e della
tutela della sicurezza, prodromiche alle scelte di alta
amministrazione;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 6 e del 30 settembre 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale prevista
dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Aree funzionali
1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo la lettera d), sono
aggiunte le seguenti:
«d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da
leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate
dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le
espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi
infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere
corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema
delle citta' e delle aree metropolitane.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con la
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997,
n. 63.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O. n. 112.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 S.O. n. 163.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 177, reca: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2001, n.
114 S.O. n. 120.
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, reca: «Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
2002.
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e
privato» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172
del 24 luglio 2002.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa, qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione
modale fra i sistemi di trasporto;
b) edilizia residenziale, aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,
realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e
5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal
precedente articolo.
2. Il Ministero si articola in un numero non superiore
a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni
dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e
organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti
di posti di funzione individuati dalla pianta organica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di
seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 e'
ridotta di due unita'.
2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di
porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale dieci
Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito
denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. e'
articolato in due settori relativi, rispettivamente,
all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno
dei quali e' preposto un dirigente generale, nominato ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al
S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo e'
preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'art.
19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico,
amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito delle
competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le
corrispondenti attivita' di servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su
base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo
e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese
quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo,
nonche' ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni e integrazioni, nel
rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla
struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla
loro articolazione territoriale, secondo il criterio
dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei
corrispondenti bacini di utenza, utilizzando
prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici,
anche al fine di incrementare la qualita' delle funzioni e
delle attivita' rese nei confronti dei singoli, delle
imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli
enti territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le
strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della
navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.
2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei
lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del
Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e
gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori
pubblici.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 177, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6».
- Il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni reca: «Legge quadro in materia di lavori
pubblici» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19
febbraio 1994, n. 41 S.O. n. 1.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Ordinamento
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16
direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello
generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai
sensi dell'articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati
dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti
di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 e' ridotta di due
unita'.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle
quali non si applica il disposto dell'articolo 11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale dieci Servizi
integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T.,
quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Ogni S.I.I.T. e' articolato in due settori relativi,
rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a
ciascuno dei quali e' preposto un dirigente generale, nominato ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per
le regioni Lazio e Abruzzo e' preposto un dirigente generale nominato
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico,
amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito delle competenze
di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attivita' di
servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base
convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale
alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali
anche ad ordinamento autonomo, nonche' ai soggetti di cui alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,
nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura
organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione
territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento
delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando
prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al
fine di incrementare la qualita' delle funzioni e delle attivita'
rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche
amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del
Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei
lavori pubblici.
2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di
consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici
competenti in materia di lavori pubblici.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato