IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 5 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236;
Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n.
56;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in
particolare l'art. 4, commi 6 e 21 e l'art. 9, comma 25, punto b);
Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la
programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte
dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale
sono stati definiti i criteri di priorita' per la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge
n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;
Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile
1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998,
n. 176;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del
23 dicembre 1999;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera c) del decreto-legge n. 346 del
24 novembre 2000;
Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 ed in particolare
l'art. 2, comma 1, punti a) e b) e l'art. 4;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della
programmazione economica, n. 30012, del 6 giugno 2001, registrato
alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n.
78;
Visto l'art 52, comma 46 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30874
del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2002,
registro n. 1, foglio n. 285;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002
il quale ha disposto, in particolare, che, in attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220
del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003,
registro n. 2, foglio n. 331 con il quale e' stato prorogato
l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di
mobilita', relativamente all'anno 2003 nei confronti, anche, dei
lavoratori gia' beneficiari dei predetti trattamenti ai sensi
dell'art. 4, comma 21, comma 5 della citata legge n. 608/1996 e
dell'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 393/1997, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o
settoriali, di autorizzare la corresponsione di proroghe dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilita'
nei confronti dei surrichiamati lavoratori, anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con
particolare riferimento alla citata legge n. 223/1991 per l'anno
2003;
Ritenuto che la proroga dei suddetti trattamenti, ai sensi
dell'art. 41, comma 1 della citata legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei
lavoratori nelle attivita' che verranno avviate nelle aree in fase di
reindustrializzazione, ove siano gia' stati stipulati protocolli
d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero con le parti
sociali;
Vista la nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS,
del 30 aprile 2003 con la quale si comunica che per il pagamento
dell'indennita' di mobilita' e delle relative prestazioni accessorie
per l'anno 2002, e' stata spesa la cifra complessiva di 5.112.923,30
euro;
Viste le istanze pervenute al competente ufficio ministeriale di
accesso al trattamento CIGS per l'anno 2002, ai sensi del citato art.
52, comma 46 della legge n. 488/2001;
Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni
precedenti;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate e' prorogato, fino al
31 dicembre 2003, l'accesso al trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle
aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art.
4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge
1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni nella legge
28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' dell'art. 41, comma 1 della legge n. 289, del 27 dicembre
2002, nel limite di spesa di 6.100.000,00 euro.
Art. 2.
Per le motivazioni in premessa esplicitate e' prorogato, ai sensi
dell'art. 41, comma 1 della legge n. 289, del 27 dicembre 2002, fino
al 31 dicembre 2003, il trattamento di mobilita' in favore dei
lavoratori gia' beneficiari del predetto trattamento ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e
successive modificazioni ed integrazioni e nel limite di spesa di
5.112.923,30 euro.
Art. 3.
L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
Art. 4.
La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del
venti per cento.
Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di 6.100.000,00 euro per il trattamento di integrazione salariale
straordinaria e di 5.112.923,30 euro per il trattamento di mobilita',
l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti
all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2003
Il Ministro: Maroni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato