IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1966, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del
10 giugno 2000;
Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali
modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori
delle compagnie portuali;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il
quale e' stata concessa, non oltre il 31 dicembre 2001, una
indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei
lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Visto il protocollo d'intesa in data 7 novembre 2001, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro, in cui le parti hanno
convenuto, nell'attesa di definire le problematiche relative ai
lavoratori del settore portuale, sulla necessita' di continuare a
riconoscere ai predetti lavoratori, l'indennita' pari al trattamento
massimo di integrazione salariale straordinaria, di cui al predetto
art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla
normativa vigente in materia;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450
del 20 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre
2002, registro n. 6, foglio n. 10;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nella parte in cui dispone, in particolare, che, in attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre
2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia'
previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220
del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003,
registro n. 2, foglio n. 331, con il quale e' stato prorogato
l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria -
relativamente all'anno 2003 - anche nei confronti dei lavoratori
portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b) della legge n. 84/1994;
Visto il verbale di accordo redatto il giorno 10 dicembre 2002
presso il Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione
e tutela dei lavoratori - Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro, con il quale e' stata concordata la necessita'
di ricorrere alla indennita' sopra richiamata anche per l'anno 2003;
Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima
ed interna del 17 e 27 gennaio 2003, nelle quali, tra l'altro, viene
quantificato in Euro 12.380.936,00, l'onere complessivo per la
proroga del trattamento di cui trattasi;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n.
289/2002, di concedere, anche per l'anno 2003, la proroga
dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria, gia' disposta dal citato decreto interministeriale n.
31450 del 20 settembre 2002, in favore dei lavoratori portuali
transitati nelle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b)
della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' concessa - dal
1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 - nel limite di Euro
12.380.936,00, ai lavoratori portuali transitati nelle societa' di
cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n.
84, ancorche' divenuti dipendenti e/o soci lavoratori dell'impresa di
cui all'art. 17, comma 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero
dell'Agenzia di cui al comma 5 del predetto art. 17, come sostituito
dalla legge 30 giugno 2000, n. 186, la proroga dell'indennita' pari
al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, gia'
concessa con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 31450 del 20 agosto 2002 citato in premessa.
Art. 2.
La proroga di cui all'art. 1 ha termine con decorrenza dal giorno
in cui:
a) la societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, a cui appartengono i predetti
lavoratori, effettui nel corso del 2003 assunzioni di personale a
tempo indeterminato;
b) l'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994,
ovvero l'Agenzia di cui al comma 5 del predetto art. 17, in cui i
predetti lavoratori siano transitati in qualita' di dipendenti e/o
soci lavoratori, effettui nel corso del 2003 assunzioni di personale
a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla propria dotazione
organica, determinata dall'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima in attuazione delle specifiche
norme recate dal richiamato art. 17 della legge n. 84/1994.
Art. 3.
L'erogazione della surrichiamata indennita', da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione
degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da
riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo accertamento
del termine di validita' della proroga di cui all'art. 1 al
verificarsi delle condizioni previste nell'art. 2.
Art. 4.
La misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 20%.
Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di Euro 12.380.936,00 l'Istituto nazionale della previdenza sociale -
I.N.P.S. - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti
all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2003
Il Ministro: Maroni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato