IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, istitutiva, presso
l'I.N.P.S., del Fondo integrativo dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore
del personale dipendente dalle aziende private del gas, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la
definizione delle modalita' di esercizio della facolta', attribuita
in favore degli iscritti al sopracitato Fondo, di proseguire
volontariamente il versamento dei contributi previdenziali, in
presenza delle condizioni previste dalla norma stessa, fino al
conseguimento dei requisiti per le prestazioni erogate dal Fondo
medesimo;
Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
espressamente subordina il diritto al trattamento integrativo erogato
in favore del personale dipendente dalle aziende private dal gas al
conseguimento dei requisiti e con la decorrenza previsti della
disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza;
Visto l'art. 16 della citata legge n. 1084 del 1971, che fissa i
requisiti di contribuzione nel Fondo per la maturazione del diritto
alla pensione complessiva di cui alla medesima legge;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1432, la legge 18 febbraio 1983, n. 47 e successive modificazioni
ed integrazioni, e il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in
tema di prosecuzione volontaria;
Decreta:
Articolo unico
1. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i lavoratori
iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a favore
del personale dipendente dalle aziende private del gas che, per
effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza
degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, ovvero per la messa in mobilita' a seguito di ristrutturazione
aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le
predette aziende, non abbiano maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche del Fondo stesso, e' concessa, in presenza di
contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria,
nell'assicurazione generale obbligatoria, se l'assicurato puo' far
valere i requisiti di effettiva contribuzione nel Fondo previsti
dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 584.
2. L'importo del contributo volontario e' pari all'aliquota di
finanziamento del Fondo applicata all'importo medio della
retribuzione imponibile percepita nell'ultimo anno di contribuzione
precedente la data della domanda.
3. L'esercizio della facolta' di proseguire volontariamente il
versamento dei contributi al Fondo e' ammessa fino al conseguimento
dei requisiti contributivi di cui all'art. 16 della legge 6 dicembre
1971, n. 1084, unitamente a quelli, anagrafici e contributivi,
previsti nell'assicurazione generale obbligatoria.
4. In materia di prosecuzione volontaria, per quanto non
disciplinato dal presente decreto, trovano applicazione, laddove
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed
integrazioni, alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni e al decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato