IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare
l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della
tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente;
Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di
tutela degli animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza
di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una
specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al
fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative
pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel
territorio nazionale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la
tutela dei cani e gatti domestici;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione della predetta ordinanza 21 dicembre 2001;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive
modifiche;
Ordina:
Art. 1.
1. E' vietato:
a) utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per
la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di
abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in
tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie
animali;
b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto
delle specie di cui alla lettera a);
c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e
di gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita'
o utilizzo, nonche' capi di abbigliamento e articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle
pellicce di dette specie ammali.
Art. 2.
La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.
All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale
rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a
carico del soggetto interessato.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 8
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato