IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito
agrario;
Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2003, la misura
della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari
per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di
miglioramento;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di
miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata,
per l'anno 2003, come appresso:
a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 2003;
b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 2003 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato