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Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2003
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 2003, alle banche per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del
credito peschereccio di esercizio;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2003, la misura
della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le
operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro
della loro attivita' di intermediazione;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le
operazioni di credito peschereccio di esercizio e' fissata, per
l'anno 2003, nella misura dell'1%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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