IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del
credito peschereccio di esercizio;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2003, la misura
della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le
operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro
della loro attivita' di intermediazione;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le
operazioni di credito peschereccio di esercizio e' fissata, per
l'anno 2003, nella misura dell'1%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato