IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito
agrario;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2003, la misura
della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari
per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di
esercizio;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per
gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di
esercizio, e' fissata, per l'anno 2003, nella misura dell'1,20% per
le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1%
per quelle di durata superiore a dodici mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato