IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in
particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione
del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con
decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2003 la misura della
maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi
sopra citate;
Decreta:
La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 2003 nella misura
dell'1 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e
nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni oltre i diciotto
mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato