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Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2003
Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia
rurale;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare gli
articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e
coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante
provvidenze a favore delle popolazioni colpite da terremoto del
novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria,
dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a
favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal
terremoto;
Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2003 la misura della
commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi
sopra citate;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 2003 nelle seguenti
misure:
a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2003;
b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2003 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1993 al 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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