1. Premessa.
La legge 26 marzo 2003, n. 48, concernente «Modifiche ed
integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi
per i Giochi olimpici invernali Torino 2006» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del giorno 29 marzo 2003 - serie generale - n. 74,
interviene sulla disciplina previgente con importanti modifiche,
volte a favorire una piu' efficace applicazione della legge ed a
rendere piu' spediti e coordinati gli interventi che consentiranno al
Paese di ospitare l'evento olimpico del 2006.
L'intervento legislativo e' operato, ove possibile novellando la
legge e, negli altri casi, dettando disposizioni transitorie o
interpretative delle norme vigenti.
2. Le principali innovazioni della legge.
Tra le innovazioni piu' significative del provvedimento si
segnalano, anzitutto, gli interventi a favore della razionalizzazione
delle procedure.
In questo senso sono da intendersi le previsioni che riguardano: a)
l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, dei soggetti competenti alla realizzazione delle opere
connesse allo svolgimento dei Giochi; b) la redazione per stralci del
piano degli interventi da parte del Comitato organizzatore, al fine
di quantificare l'onere di ciascun intervento e la relativa copertura
finanziaria; c) la facolta' dell'Agenzia per i Giochi olimpici di
delegare le funzioni di stazione appaltante e l'affidamento alla
stessa anche delle competenze in materia di procedure espropriative e
di occupazione d'urgenza; d) la publicizzazione in via telematica
degli accertamenti effettuati dal Comitato di alta sorveglianza e
garanzia; e) la definizione dei poteri della conferenza di servizi in
caso di variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici; f) la
disciplina derogatoria in materia di polizze assicurative; g) la
preventiva individuazione, mediante le convenzioni attuative del
piano degli interventi, della definitiva destinazione degli impianti
sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano
medesimo.
La nuova disciplina precisa, altresi', nel quadro gia' delineato
dalla legge n. 285, i ruoli e le funzioni degli organi coinvolti
nell'organizzazione dei Giochi; cio' consente di precisare
l'imputazione delle relative competenze, anche rispetto al Comitato
Olimpico internazionale.
E' prevista, poi, la costituzione di un Comitato, rappresentativo
degli enti territoriali coinvolti e del C.O.N.I., con funzioni di
«cabina di regia» di tutte le attivita' relative alla organizzazione
dell'evento.
Viene, infine, rafforzato il ruolo dell'Agenzia, mediante
l'affidamento di ulteriori competenze, tra le quali quelle in materia
di procedure espropriative, ed il conseguente potenziamento anche dal
punto di vista organizzativo, con la previsione di due vice-direttori
generali.
In ragione della rilevanza delle modifiche introdotte ed al fine di
assicurare l'uniforme applicazione della legge, si ritiene opportuno
fornire alcune indicazioni sui punti piu' qualificanti della nuova
normativa.
3. Le competenze e le responsabilita' degli enti e degli organi
coinvolti nell'organizzazione dell'evento.
a) L'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 285, come ora modificato,
prevede la costituzione, presso la regione Piemonte, di un nuovo
organismo, definito «Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali
Torino 2006». Si tratta di una innovazione particolarmente
significativa, in quanto il Comitato, presieduto dal presidente della
regione e composto dal sindaco di Torino, dal presidente della
provincia e dal presidente del C.O.N.I., svolge, essenzialmente,
funzioni di «cabina di regia» con particolare riferimento ai compiti
di indirizzo a coordinamento delle attivita', assumendo, a tale
scopo, le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi.
Ad esso e' sostanzialmente riconosciuto il compito di raccordare le
competenze degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici (TOROC) e dell'Agenzia finalizzate
all'attuazione degli interventi medesimi. La presenza del
rappresentante del Coni enfatizza la finalita' sportiva degli
interventi e, quindi. la particolare attenzione che dovra' essere
dedicata dagli organi preposti alla riuscita dell'evento olimpico. In
tale quadro, la verifica dei tempi e dei modi di attuazione degli
interventi, pur affidata al Comitato, non potra' prescindere dalla
considerazione della necessita' che sia consentito agli atleti di
allenarsi e prepararsi adeguatamente utilizzando le strutture
olimpiche.
Accanto a tali funzioni di carattere generale, l'art. 14-bis della
legge n. 285 del 2000, conferisce al Comitato di regia, d'intesa con
il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, la specifica
competenza relativa alla definizione dei singoli stralci del piano
degli interventi ed alle rimodulazioni all'interno del piano
medesimo.
Risulta, dunque, evidente, dallo spirito e dalla lettera delle
nuove disposizioni, come il Comitato di regia sia chiamato
essenzialmente a svolgere funzioni di supervisore, di raccordo e di
coordinamento dell'azione generale utile alla realizzazione
dell'evento. In particolare, esso rappresenta la sede ove i problemi
ed i contrasti che sorgono nel corso dell'organizzazione dei Giochi,
a fronte di piu' soluzioni individuate, tecnicamente istruite e
rappresentate dai governi locali e dal TOROC, devono essere risolti.
In tale ambito, un cenno particolare merita la previsione relativa
alla partecipazione al Comitato di regia di un rappresentante del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si tratta di una scelta strategicamente molto significativa
compiuta dal legislatore.
Infatti, pur non essendovi alcuna intromissione del Governo in
scelte operative e gestionali naturalmente affidate ai soggetti
istituzionalmente competenti (donde la previsione che il suo
rappresentante partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di
voto), e' evidente che tale disposizione ha inteso rafforzare il
coordinamento dell'Esecutivo, con una presenza nell'organismo
deputato alle funzioni di indirizzo e di scelta strategica.
In ragione di tale esigenza, e' necessario che il rappresentante
governativo sia tenuto costantemente al corrente dello stato di
realizzazione dell'organizzazione dei Giochi e delle relative
problematiche. Cio' allo scopo di consentire che tale soggetto,
nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di raccordo con
l'autorita' politica, possa segnalare tempestivamente a questa, in
raccordo con il Comitato di Alta sorveglianza e Garanzia, lo stato di
attuazione degli interventi, evidenziare eventuali ritardi e proporre
le possibili soluzioni.
b) L'art. 2 della legge, che introduce l'art. 1-bis alla legge n.
285 del 2000, assume una particolare importanza con riferimento alla
esigenza di definire la natura e il ruolo del Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici (TOROC).
La disposizione chiarisce, infatti, che il Comitato e' una
fondazione di diritto privato, costituita il 27 dicembre 1999 dal
comune di Torino e dal Comitato olimpico nazionale italiano
(C.O.N.I.), in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi
assunti nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO), con
il contratto sottoscritto a Seul il 19 giugno 1999.
In questo senso la legge non ha innovato, nel contenuto, quanto
gia' previsto nella legge n. 285, ribadendo la natura privatistica
del Comitato, quale ente strumentale e con funzioni operative ai fini
della realizzazione dell'evento. Con cio' si intende, come
espressamente indicato nella disposizione, che «nello svolgimento di
tutte le proprie attivita', il Comitato organizzatore dei Giochi
olimpici agisce in regime di diritto privato ...», sebbene poi si
specifichi l'applicazione, nei contratti conclusi con i terzi «i
principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla
nazionalita».
Dalla disposizione si evidenziano, poi, espressamente, i compiti e
le responsabilita' del Comitato nei confronti del CIO, che sono state
assunti per effetto del vincolo contrattuale del 19 giugno 1999.
A questo proposito, risulta opportuno chiarire che la costituzione
del Comitato «in adempimento degli impegni contrattuali assunti ...
con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999» implica,
sempre secondo la legge, che: a) il Comitato e' «subentrato nella
titolarita' dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di
cui al comma 1»; b) il Comitato esercita tali diritti ed adempie a
tali doveri in armonia con le disposizioni contenute nella Carta
olimpica «assumendo la correlativa responsabilita' anche
patrimoniale»; c) le attivita' e i compiti del Comitato previsti
nella legge sono «funzionali all'adempimento degli obblighi
contrattuali con il CIO».
Il Comitato e', pertanto, l'organo direttamente responsabile
dell'organizzazione e dello svolgimento dei Giochi e cio' anche nei
confronti del CIO, come, peraltro, si evince dal contratto del 19
giugno 1999, richiamato espressamente dalla legge, e dallo Statuto
dell'ente stesso. A tale riguardo, e' opportuno rammentare in questa
sede i principali obblighi specificamente assunti dal Comitato in
occasione della definizione di tali atti, tra i quali l'approvazione
da parte del CIO, quale condizione di validita' di qualsiasi
contratto stipulato dal Comitato che riguardi, direttamente o
indirettamente, l'organizzazione dei Giochi; l'obbligo di referto
periodico al CIO, consistente nella redazione di un Master plan
iniziale e di successivi aggiornamenti semestrali e, negli ultimi due
anni, trimestrali; l'obbligo di presentazione del programma dei
Giochi (discipline sportive e competizioni) entro il febbraio 2003
per l'approvazione da parte del CIO.
D'altra parte, il Comitato, nell'ambito della funzione di controllo
sulla realizzazione complessiva dell'evento, e' chiamato a svolgere
il controllo sull'azione dell'«Agenzia per lo svolgimento dei Giochi
olimpici» che, gia' per effetto della legge del 2000 e ora anche alla
luce di nuovi interventi legislativi, appare chiaramente come
l'organo che opera in coerenza con le strategie definite dal Comitato
nel piano generale riepilogativo degli interventi, al fine della
migliore riuscita dell'evento olimpico. In tale prospettiva e' stata
inserita la previsione secondo cui la nomina dei due vicedirettori
generali dell'Agenzia avviene con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato organizzatore,
analogamente a quanto l'art. 6 della legge del 2000 gia' prevede per
la nomina del direttore generale.
c) Le disposizioni concernenti l'«Agenzia per lo svolgimento dei
Giochi olimpici» offrono la soluzione ad una delle maggiori critiche
segnalate in corso di attuazione della normativa previgente e, cioe',
la definizione dei compiti e, dunque responsabilita' di tale
organismo.
L'art. 3, della legge n. 48, che modifica il medesimo articolo
della legge n. 285 del 2000, interviene, prioritariamente, al fine di
definire e rafforzare il ruolo essenzialmente operativo dell'Agenzia,
quale stazione appaltante nell'ambito degli interventi volti alla
realizzazione delle opere strumentali allo svolgimento dei Giochi.
Una significativa novita' e', al riguardo, rappresentata dalla
facolta', introdotta dal comma 3-bis, di delegare le funzioni di
stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, al fine
di consentire una razionale ed efficace gestione dell'ingente carico
di lavoro che si determinera' in previsione dell'avvio contestuale
delle gare d'appalto.
D'altra parte, ai fini del superamento di ulteriori problemi
applicativi, con particolare riguardo allo snellimento ed alla
razionalizzazione delle procedure, si e' reso indispensabile disporre
che l'Agenzia, in quanto stazione appaltante, e' competente per le
procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della
regione Piemonte, preordinate alla realizzazione degli interventi
previsti dalla legge. Tale previsione, concentrando in un unico
soggetto anche tale competenza, consentira' di velocizzare i tempi di
attuazione delle opere.
Il nuovo dettato normativo conferma, poi, che l'Agenzia, nella
realizzazione del piano degli interventi predisposto dal Comitato di
regia ai sensi dell'art. 14-bis della legge, opera in coerenza con le
indicazioni impartite dal Comitato organizzatore sulla base del piano
generale riepilogativo, e cio' relativamente agli interventi, alla
localizzazione degli stessi, alle caratteristiche delle opere,
nonche' ai tempi di attuazione.
Per quanto concerne, infine, la natura giuridica dell'organismo, la
legge non innova rispetto alla disciplina preesistente: e', dunque,
ribadita la personalita' di diritto pubblico dell'Agenzia, che si
evidenzia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, e cioe'
nello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante. D'altra
parte, in questo senso, e' stata concepita la nuova formulazione
dell'art. 3, comma 2, della legge n. 285 del 2000, secondo cui
l'Agenzia proprio ai fini dello svolgimento delle funzioni
istituzionali di stazione appaltante, e' assimilata alle
amministrazioni dello Stato, secondo quanto previsto dalla legge n.
109 del 1994. La precisazione contenuta in questa previsione tende
evidentemente ad eliminare ogni eventuale dubbio circa
l'assoggettabilita' delle procedure finalizzate alla realizzazione
dei Giochi, poste in essere dall'Agenzia, alla normativa nazionale e
comunitaria di riferimento ed, in particolare, alla legge quadro in
materia di lavori pubblici.
Cio' non contrasta, e' utile ribadirlo in questa sede, con la
natura privatistica dell'attivita' strumentale dell'Agenzia stessa, e
cioe' dell'attivita' necessaria al funzionamento della stessa,
nell'ambito della quale e' evidentemente compresa la gestione del
personale.
d) Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, integrato nella sua
composizione anche da un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze, conserva le proprie competenze come definite dalla
disciplina previgente, dovendo in particolare informare le autorita'
competenti sull'esito degli accertamenti effettuati (art. 7, lettera
d).
Un rafforzamento dei compiti di controllo del Comitato e', d'altra
parte, rappresentato dalla previsione contenuta nell'art. 4 della
legge, che aggiunge, alle altre, la competenza relativa alla
approvazione delle deliberazioni dell'Agenzia che adottano i
regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il
funzionamento e l'attivita' della stessa.
Roma, 29 aprile 2003
Il Ministro degli affari esteri: Frattini
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 79
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato