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Gazzetta Ufficiale N. 150 del 1 Luglio 2003

LEGGE 25 giugno 2003, n.155
Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale
1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano,
a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di
prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio
prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 giugno 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1787):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali (Maroni).
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 26 novembre 2002 con pareri delle
commissioni 5ª, 6ª, 10ª, 12ª e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione il 22 gennaio 2003 e
approvato il 29 gennaio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3604):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 3 febbraio 2003 con pareri delle
commissioni I, V, X e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 18,
25, 27 febbraio 2003; 5, 12, 13 marzo 2003 e 9 aprile 2003.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, il 6 maggio 2003 con il parere delle
commissioni I, V, X e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa,
il 13 e 14 maggio 2003 e approvato con modificazioni il
15 maggio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1787-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 27 maggio 2003 con pareri delle
commissioni 5ª, 6ª, 10ª, 12ª e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione il 28 maggio 2003 e
approvato l'11 giugno 2003.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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