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Gazzetta Ufficiale N. 151 del 2 Luglio 2003

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2003
Determinazione degli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale e
criteri per il rilascio della certificazione di idoneita' alla «buona consegna» alle aziende, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9
della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, contenente la nuova
disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva
98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998;
Visto l'art. 1, comma 8 di detta legge, a norma del quale l'Ufficio
italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei
principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere
l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel
mercato nazionale;
Visto l'art. 1, comma 9, lettera a), di detta legge, che rimette
all'Ufficio italiano dei cambi la certificazione dell'idoneita' delle
aziende produttrici alla «buona consegna» sul mercato nazionale;
Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera b), di detta
legge, l'Ufficio italiano dei cambi «vigila sulla permanenza dei
presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla
revoca del relativo provvedimento»;
Visto l'art. 1, comma 9, lettera c), di detta legge, che rimette
all'Ufficio italiano dei cambi l'individuazione, sulla base di
criteri predefiniti, dei soggetti, pubblici o privati, dai quali
potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni
tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione;
Viste le delibere del Consiglio dell'Ufficio italiano dei cambi del
25 gennaio 2002 e del 20 giugno 2003, concernenti l'approvazione dei
criteri per la determinazione degli standard dell'oro di «buona
consegna», per il rilascio della certificazione e per
l'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio delle
attestazioni tecniche e merceologiche;
Considerato che con la suddetta delibera consiliare del 25 gennaio
2002 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in possesso
dei requisiti predefiniti dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
all'art. 1, comma 9, lettera c) della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e'
stato individuato come soggetto idoneo ad effettuare il rilascio alle
aziende interessate delle attestazioni tecniche e merceologiche
necessarie alla certificazione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978,
n. 154, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha, tra gli
altri, il compito di eseguire «saggi su monete e metalli per conto
dello Stato e di privati»;
Considerato che gli standard della London Bullion Market
Association sono in uso nei mercati internazionali:
E m a n a
le seguenti disposizioni attuative:

Art. 1.
Definizioni
Nel presente provvedimento si intendono per:
a) «Legge», la legge 17 gennaio 2000, n. 7;
b) «Ufficio», l'Ufficio italiano dei cambi;
c) «oro», quello di cui all'art. 1, comma 1, let-tera a), primo
periodo, della legge 17 gennaio 2000. n. 7;
d) «standard», standard di buona consegna di cui all'art. 1,
comma 8 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) «certificazione», certificazione di idoneita' alla «buona
consegna» di cui all'art. 1, comma 9, lettera a) della legge
17 gennaio 2000, n. 7;
f) «Istituto attestatore», Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato.

Art. 2.
Determinazione degli standard dell'oro di «buona consegna»
Ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge, l'oro di «buona
consegna», sotto forma di lingotto, deve avere le seguenti
caratteristiche:
a) peso del lingotto pari a grammi 12.500. E ammessa, rispetto a
tale misura, un'oscillazione compresa tra grammi 11.000 e grammi
13.500. Il peso del lingotto, espresso in grammi, deve risultare da
idonea documentazione di accompagnamento. Tale documentazione puo',
eventualmente, riportare il risultato dell'analisi del contenuto di
impurita' presenti nel lingotto;
b) purezza del lingotto pari a titolo minimo di 995 millesimi;
c) forma del lingotto a tronco di piramide a base rettangolare
con angoli smussati e non acuti;
d) aspetto esteriore del lingotto privo di:
difetti esteriori;
restringimenti eccessivi;
irregolarita';
stratificazioni o scabrosita' (ruvidezza);
e) dati impressi sul lingotto:
marchio di identificazione di cui all'art. 7 del decreto
legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;
marchio della sede produttiva, nell'ipotesi di azienda con piu'
sedi produttive;
numero di serie;
titolo espresso in millesimi secondo quanto prescritto
dall'art. 3 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251.

Art. 3.
Requisiti per il rilascio della certificazione
1. L'azienda che richiede la certificazione deve possedere i
seguenti requisiti di affidabilita':
a) aver svolto attivita' di raffinazione di oro per almeno tre
anni ininterrotti antecedenti alla presentazione della richiesta;
b) avere una raffinazione media annua di oro non inferiore a 1000
kg;
c) possedere un patrimonio netto di valore non inferiore a
2.500.000 euro;
d) avere un bilancio certificato da una societa' di revisione.
2. I partecipanti al capitale, gli amministratori e i dipendenti
investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale dell'azienda
che richiede la certificazione devono possedere i requisiti di
onorabilita' previsti dagli articoli 108 e 109 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L'azienda che richiede la certificazione deve possedere i
seguenti requisiti di capacita' tecnica e merceologica:
a) capacita' tecnica per il saggio di campioni di oro;
b) capacita' tecnica per la raffinazione di oro conforme agli
standard stabiliti dall'art. 2;
c) capacita' tecnica di mantenimento della qualita' della
raffinazione di oro uniforme nel tempo secondo gli standard stabiliti
all'art. 2.

Art. 4.
Modalita' e tariffe per la richiesta ed il rilascio della
certificazione
1. L'azienda richiedente il rilascio della certificazione deve
inoltrare la richiesta all'Ufficio completa di tutta la
documentazione necessaria idonea a dimostrare il possesso dei
requisiti di affidabilita' e di onorabilita' di cui all'art. 3, commi
1 e 2 e deve contestualmente inoltrare all'Istituto attestatore la
richiesta per il rilascio dell'attestazione concernente il possesso
dei requisiti delle capacita' tecniche e merceologiche di cui
all'art. 3, comma 3.
2. La richiesta inoltrata all'Ufficio deve contenere le seguenti
informazioni:
a) ragione o denominazione sociale dell'azienda richiedente;
b) indirizzo di tutte le sedi produttive;
c) notizie sintetiche in merito all'operativita' dell'azienda,
anche con riferimento alla raffinazione media annua di oro realizzata
nei tre esercizi precedenti;
d) stima della quantita' dell'oro raffinato in conformita' agli
standard di cui all'art. 2, nei 12 mesi successivi alla data della
richiesta.
3. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) 2 serie di fotografie a colori che mostrino, in tutti i loro
lati, i lingotti conformi agli standard di cui all'art. 2, prodotti
dall'azienda;
b) 2 disegni tecnici in scala dei lingotti conformi agli standard
di cui all'art. 2 che mostrino le dimensioni e i dettagli relativi
alle stampigliature e ai marchi che appaiono sui lingotti stessi;
c) documentazione idonea ad accertare i requisiti di cui all'art.
3, comma 1 e comma 2; e' ammessa l'autocertificazione, prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per
i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, punti a) e b); e' richiesta
una dichiarazione della societa' di revisione, per i requisiti di cui
all'art. 3, comma 1, punti c) e d).
4. L'Ufficio, ricevuta la richiesta, verifica la completezza della
documentazione allegata e il possesso, da parte dell'azienda, dei
requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.
5. L'Ufficio entro sessanta giorni comunichera' all'azienda
richiedente e all'Istituto attestatore l'esito della verifica di cui
al precedente comma e in caso di esito favorevole rilascera' formale
benestare all'Istituto attestatore affinche' provveda ad espletare le
operazioni di accertamento del possesso da parte dell'azienda dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 3.
6. L'Istituto attestatore, ricevuto il benestare dell'Ufficio di
cui al precedente comma, inviera' all'azienda il testo di contratto
che regola l'espletamento delle operazioni di accertamento,
richiedendo, al contempo, alla stessa azienda un anticipo del 50 per
cento sul compenso dovuto per le attivita' di accertamento, di cui al
successivo art. 5 pari a complessivi euro undicimila (IVA esclusa).
Saranno a carico dell'azienda le eventuali spese di vacazione
necessarie ad espletare la predetta attivita' di verifica.
7. L'importo del compenso dovuto per le predette attivita' di
verifica potra' subire, su richiesta motivata dell'Istituto
attestatore, futuri adeguamenti da concordare previamente con
l'Ufficio.
8. L'Istituto attestatore non procedera' al compimento delle
operazioni di verifica dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, nel
caso in cui l'azienda richiedente non corrisponda l'anticipo
richiesto e/o non restituisca il contratto sottoscritto, con
l'impegno a prestare la massima collaborazione nello svolgimento dei
test di verifica e con l'impegno di versare il compenso dovuto per le
relative attivita'.

Art. 5.
Accertamento dei requisiti delle capacita' tecniche e merceologiche
di cui all'art. 3, comma 3
1. L'accertamento dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, viene
compiuto dall'Istituto attestatore attraverso specifiche operazioni
di verifica.
2. Preliminarmente alle operazioni di accertamento di cui al
precedente comma, l'azienda puo' richiedere eventualmente
all'Istituto attestatore una visita di pre-audit presso la propria
sede produttiva, onde constatare il possesso, da parte dell'azienda
stessa, di organizzazione, professionalita' e tecnologie di sicuro
affidamento per poter dare avvio alle operazioni di accertamento dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 3.
3. In sede di visita di pre-audit, l'Istituto attestatore puo'
suggerire all'azienda l'adozione di quelle misure ritenute necessarie
e/o utili per poter dare avvio alle operazioni di accertamento dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 3. La visita di pre-audit non
vincola in alcun modo l'Istituto attestatore sull'esito
dell'eventuale successiva procedura per il rilascio dell'attestazione
del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, ne' l'Ufficio
in ordine all'emanazione del provvedimento finale di certificazione
di idoneita' alla «buona consegna». Le spese della fase di pre-audit,
che non sono comprese nel compenso complessivo di cui all'art. 4,
comma 6, sono a carico dell'azienda, secondo criteri preventivamente
e autonomamente concordati con l'Istituto attestatore.
4. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui
all'art. 3, comma 3, lettera a):
a) l'Istituto attestatore provvede a recapitare presso la sede
produttiva dell'azienda, ovvero all'indirizzo dalla stessa
comunicato, otto campioni di oro, aventi grado di purezza diversa, di
titolo compreso tra 995 e 999,9 millesimi;
b) l'azienda deve effettuare il saggio su tutti gli otto campioni
di oro predisposti dall'Istituto attestatore e comunicare
all'Istituto attestatore stesso, entro quindici giorni dalla data di
ricevimento dei campioni, il risultato dei singoli saggi al primo
numero decimale;
c) la prova di capacita' tecnica per il saggio di campioni di oro
puo' ritenersi superata dall'azienda nel caso in cui i risultati dei
singoli saggi non evidenzino, complessivamente per tutti gli otto
campioni, piu' di uno scostamento rispetto ai valori determinati
dall'Istituto attestatore. Per scostamento deve intendersi la
differenza tra valori di misura superiore all'uno per mille;
d) al termine del saggio, i singoli campioni devono essere
restituiti all'Istituto attestatore a spese dell'azienda.
5. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui
all'art. 3, comma 3, lettera b):
a) l'azienda deve recapitare alla Sezione Zecca dell'Istituto
attestatore tre lingotti di oro di propria produzione, di peso
compreso tra 12.35 e 12.650 grammi, corredati da dichiarazione
attestante il peso espresso in grammi, il titolo espresso in
millesimi, il numero di serie, e la sede produttiva. Le spese di
trasporto ed assicurazione dei suddetti tre lingotti sono a carico
dell'azienda;
b) l'Istituto attestatore esegue gli accertamenti su due dei tre
lingotti consegnati, mentre il terzo lingotto deve essere conservato
e potra' essere utilizzato dall'Istituto al fine di eseguire
eventuali test di verifica supplementari resisi necessari dall'esito
incerto delle prime analisi. Della necessita' di eseguire tali test
di accertamento supplementari del terzo lingotto, l'Istituto
attestatore deve dare preventiva comunicazione all'azienda;
c) la prova di capacita' tecnica per la raffinazione di oro si
riterra' superata dall'azienda nel caso in cui:
il peso dei lingotti sia compreso tra 12.350 e 12.650 grammi;
la purezza dei lingotti abbia titolo minimo di 995 millesimi;
i lingotti abbiano la forma di un tronco di piramide a base
rettangolare con angoli smussati e non acuti;
l'aspetto esteriore dei lingotti sia privo di:
difetti esteriori;
restringimenti eccessivi;
irregolarita';
stratificazioni o scabrosita';
il lingotto rechi impressi i seguenti dati:
marchio di identificazione di cui all'art. 7 del decreto
legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;
marchio della sede produttiva, nell'ipotesi di azienda con
piu' sedi produttive;
numero di serie;
titolo espresso in millesimi secondo quanto prescritto
dall'art. 3 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;
d) al termine del test di accertamento del possesso del requisito
di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), l'oro potra' essere ritirato
dall'azienda, o verra' alla stessa riconsegnato a sue spese, al
titolo appurato dall'Istituto attestatore al netto dei cali di
fusione.
6. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui
all'art. 3, comma 3, lettera c), l'Istituto attestatore provvede a
recarsi presso la sede produttiva dell'azienda onde verificare il
reale possesso da parte dell'azienda stessa di organizzazione,
professionalita' e tecnologie idonee a garantire il mantenimento ed
il rispetto nel tempo degli standard cui deve rispondere l'oro per
avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale.
Nel caso in cui l'Istituto attestatore accerti che l'azienda, pur
avendo dato prova di sicura affidabilita', non dispone a pieno di
quei requisiti tecnici idonei ad assicurare la capacita' di
mantenimento nel tempo degli standard di «buona consegna», l'istituto
attestatore stesso fornisce indicazioni all'azienda per l'adozione
delle misure ritenute necessarie e/o utili al riguardo e fissa un
termine per la relativa attuazione.
Alla scadenza effettua un'ulteriore verifica di audit. Le spese di
tale seconda verifica saranno a carico dell'azienda secondo criteri
preventivamente ed autonomamente concordati con l'Istituto
attestatore.
7. Al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 3, l'Istituto attestatore
inviera', entro sei mesi dalla data di ricevimento del benestare
dell'Ufficio rilasciato ai sensi all'art. 4, comma 5, formale
attestazione all'azienda e all'Ufficio stesso circa l'esito positivo
o negativo degli accertamenti effettuati.
8. Tale termine di sei mesi, da riferirsi a ogni singola azienda o
ad ogni singola sede produttiva, deve intendersi orientativo, potendo
essere prorogato per effetto di piu' richieste di verifica
contemporanee inviate dalle aziende, ovvero per l'espletamento della
visita di pre-audit o di piu' visite di audit, ovvero per cause e
ritardi imputabili alle aziende.
9. In nessun caso, comunque, l'Istituto attestatore risponde di
ritardi dovuti a negligenza, imperizia o incuria da parte
dell'azienda e, in genere, a una mancata collaborazione dell'azienda
stessa con l'Istituto attestatore nell'espletamento del proprio
incarico.
10. L'Istituto attestatore non rilascia la suddetta attestazione
nel caso in cui l'azienda, al termine dei test di accertamento, non
abbia versato l'importo totale del compenso dovuto, come determinato
ai sensi dell'art. 4, comma 6, dietro presentazione di fattura.

Art. 6.
Rilascio della certificazione
1. L'Ufficio, in caso di esito positivo degli accertamenti sul
possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, rilascia
all'azienda la certificazione con apposito provvedimento; in caso di
esito negativo dei suddetti accertamenti, comunica all'azienda il
diniego del provvedimento di certificazione dandone notizia,
contestualmente, all'Istituto attestatore.

Art. 7.
Vigilanza dell'Ufficio sulla permanenza dei requisiti di cui all'art.
3 e conferma della certificazione
1. L'Ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera b) della
legge, vigila, mediante controlli periodici, sulla permanenza dei
requisiti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.
2. L'Ufficio si avvale dell'Istituto attestatore al fine di
verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3.
3. Le visite periodiche verranno richieste dall'Ufficio, previo
accertamento della permanenza, in capo all'azienda certificata, dei
requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.
4. Decorsi tre anni dal rilascio della certificazione, l'Istituto
attestatore provvedera', su richiesta dell'Ufficio e previa
comunicazione all'azienda certificata, ad effettuare visite
periodiche, di norma biennali, onde verificare la permanenza in capo
all'azienda dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, tali da
assicurare gli standard di «buona consegna.
5. Al termine delle visite periodiche, l'Istituto attestatore
inviera' formale attestazione all'azienda e all'Ufficio circa l'esito
positivo o negativo degli accertamenti effettuati, ai fini della
conferma o della revoca della certificazione.
6. Il compenso dovuto all'Istituto attestatore per le attivita' di
verifica periodica, pari a complessivi euro tremiladuecento (IVA
esclusa) per ciascuna visita, oltre alle spese di vacazione
necessarie per l'espletamento dell'incarico, sara' a carico
dell'azienda certificata.
7. L'importo del compenso per le predette attivita' di verifica
periodica potra' subire, su richiesta motivata dell'Istituto
attestatore, futuri adeguamenti da concordare previamente con
l'Ufficio.
8. L'Istituto attestatore non procedera' al rilascio della suddetta
attestazione, nel caso in cui l'azienda non abbia versato il compenso
dovuto, come determinato al comma precedente, per le operazioni di
verifica periodica dietro presentazione di fattura.
9. L'Ufficio, in caso di esito positivo dei controlli periodici,
conferma la certificazione con apposito provvedimento; in caso di
esito negativo dei suddetti controlli revoca la certificazione
all'azienda con apposito provvedimento.
10. L'Ufficio provvede alla revoca del provvedimento di
certificazione qualora verifichi, nei controlli periodici di cui al
precedente comma 1, la circostanza che per l'azienda certificata non
sussista almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 8.
Riconoscimento degli standard internazionali
1. Gli standard definiti dalla London Bullion Market Association
sono riconosciuti nel mercato nazionale.
2. L'Ufficio conferisce, su richiesta, la certificazione alle
imprese iscritte nella «good delivery list», tenuta dalla London
Bullion Market Association.

Art. 9.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore il 30 ottobre 2003.

Roma, 23 giugno 2003
Il presidente: Fazio


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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