IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246;
Visto in particolare l'articolo 8 che disciplina gli organismi di
certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al
rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto;
Visto altresi' l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del
richiamato decreto 21 aprile 1993, n. 246, il quale prevede la
fissazione, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dell'interno, dei criteri di valutazione degli organismi di cui
all'articolo 8 comma 1, anche ai fini del rilascio dell'attestato di
conformita' nonche' le modalita' di presentazione della relativa
domanda di abilitazione;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si e'
favorevolmente espresso con parere n. 311 reso nell'adunanza del
20 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, reso
nell'adunanza del 17 gennaio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del
Consiglio di Stato con riferimento alla lettera c) nella parte
relativa alla previsione di un modello per la predisposizione del
manuale di qualita' in quanto i contenuti di detto manuale derivano
direttamente dalle norme armonizzate UNI CEI EN45011-UNI CEI EN45012,
nonche' i rilievi di cui alla lettera d) in quanto si ritiene di
qualificare il silenzio sull'istanza come accoglimento implicito
anziche' come silenzio rigetto realizzandosi in tal modo una tutela
piu' efficace dell'interessato;
Ritenuto, altresi', di non condividere il citato parere con
riferimento alla seconda parte della lettera g), in quanto il comma 7
dell'articolo 9 del presente regolamento fissa criteri di carattere
generale che l'Organismo deve rispettare in materia di riservatezza e
sicurezza delle informazioni acquisite nell'ambito dell'intera
attivita' e non limitatamente al manuale di qualita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 20263/R3C/100 in data 17 aprile 2003;
A d o t t a n o
il seguente regolamento:
Art. 1.
Requisiti degli Organismi
1. Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di
prova preposti al rilascio dell'attestato di conformita' di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246 (di seguito denominati «Organismi»), sono abilitati
secondo le modalita' ed i criteri di cui al presente decreto.
2. Possono ottenere l'abilitazione di cui al comma 1, le societa'
di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o
intendono svolgere attivita' nel campo del rilascio dell'attestato di
conformita' dei prodotti da costruzione e che possiedono i seguenti
requisiti:
a) operano da almeno due anni nell'ambito di controlli e/o delle
prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da costruzione;
b) applicano al loro interno regole e procedure che garantiscono
l'indipendenza e l'imparzialita' dell'organismo nonche' competenza e
affidabilita' nel rilascio dell'attestato di conformita', secondo
quanto stabilito nell'allegato IV della direttiva 89/106/CEE ed in
coerenza con quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI -
EN 45000.
3. L'Amministrazione competente accerta l'esistenza e
l'applicazione di tali regole e procedure, nonche' impone, ove la
ritiene necessaria, l'istituzione di comitati tecnici che
garantiscono la correttezza delle procedure impiegate.
4. Non possono conseguire l'abilitazione gli Organismi direttamente
interessati in attivita' di produzione, rappresentanza,
commercializzazione, manutenzione e messa in opera di prodotti
destinati alle opere di costruzione oggetto di prove, ovvero
certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
del 21 aprile 1993, n. 246, oppure i cui titolari, soci o
rappresentanti legali sono direttamente interessati in alcuna delle
suddette attivita'.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante
«Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente:
«Art. 8 (Organismi interessati dall'attestato di
conformita). 1. Ai fini del rilascio dell'attestato di
conformita' di cui all'art. 6:
a) organismi di certificazione sono gli organismi
imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e
le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione
di conformita' secondo le regole di procedura e di gestione
fissate;
b) organismi d'ispezione sono gli organismi
imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il
personale, la competenza e l'integrita' necessarie per
svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali
valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica
delle operazioni di controllo della qualita' effettuate dal
fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco,
o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;
c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali
che misurano, esaminano, provano, classificano o
determinano in altro modo le caratteristiche o la
prestazione dei materiali o dei prodotti.
2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse,
nei casi indicati dall'art. 7, lettera a), e con la
lettera b), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un
solo organismo purche' in possesso dei relativi requisiti.
3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e' organismo di certificazione ed
ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati
alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in
zone a rischio sismico, per i quali e' di prioritaria
importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e' organismo di certificazione ed
ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati
alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i
quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto
del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A
(sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto
centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi
destinati alla protezione attiva e passiva contro
l'incendio.
5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di
conformita' sono a carico del richiedente.
6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori
pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo
riguardera' altresi' le prove geotecniche sui terreni e
sulle rocce.
7. Restano salve le competenze del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene
l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595».
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante
«Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente:
«Art. 6 (Attestato di conformita). - 1. Il fabbricante
od il suo mandatario nella Comunita' europea e'
responsabile dell'attestato di conformita' di un prodotto
ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le
tipologie di cui all'art. 7.
2. L'attestato presuppone:
a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo
della produzione il quale permetta di stabilire che la
produzione corrisponde alle relative specificazioni
tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative
specificazioni tecniche;
b) che un organismo di certificazione riconosciuto
intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del
controllo della produzione o del prodotto stesso in
aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato
nella fabbrica.
3. I prodotti di cui al comma 2, lettera b), sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'interno e
del Ministro dei lavori pubblici, da emanare a seguito
delle determinazioni di competenza della Commissione e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi
di controllo della conformita».
- Il testo dell'art. 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993,
n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», e' il
seguente:
«Art. 9 (Organismi riconosciuti). - 1. (Omissis).
2. Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono
soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro
dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sulla base delle condizioni minime previste
dall'allegato B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo
decreto sono stabilite anche le modalita' di presentazione
della domanda di abilitazione.
3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1,
l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o
sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale
e geotecnica e per i quali e' di prioritaria importanza
garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
4. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1,
l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro
dell'interno, previa istruttoria, quando i prodotti e
sistemi sono destinati alla protezione attiva e passiva
contro l'incendio e per i quali e' di prioritaria
importanza garantire il rispetto del requisito essenziale
n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio).
5. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1,
l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai
requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato
A.
6. Negli altri casi con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno,
previa istruttoria, vengono individuati gli organismi di
cui all'art. 8, comma 1.
7. Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le
amministrazioni competenti possono avvalersi, mediante
convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti in
grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche.
8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono
essere rinnovate anche piu' volte.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero
dei lavori pubblici, vigilano sull'attivita' degli
organismi abilitati e, se rilevano il venir meno dei
requisiti di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o
irregolarita', promuovono la revoca delle abilitazioni
rilasciate».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note
alle premesse.
- Il testo dell'allegato IV della direttiva del
Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 (Pubblicata nella
G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. L 40), recante
«Ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti i prodotti da costruzione», e' il seguente:
«Allegato IV (Riconoscimento dei laboratori di prove e
degli organismi di ispezione e di certificazione).
I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli
organismi di certificazione designati dagli Stati membri
devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
1) disponibilita' di personale nonche' mezzi e
attrezzature necessari;
2) competenza tecnica e integrita' professionale del
personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione
delle prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei
certificati e l'esecuzione della sorveglianza di cui alla
presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico
rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o
persone direttamente o indirettamente interessate al
settore dei materiali da costruzione;
4) rispetto del segreto professionale da parte del
personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di
responsabilita' civile a meno che tale responsabilita' non
sia coperta dallo Stato in virtu' del diritto nazionale.
Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) e'
verificato periodicamente dalle competenti autorita' degli
Stati membri».
Art. 2.
Istanza di abilitazione
1. L'istanza per il rilascio dell'abilitazione, redatta secondo il
modello di cui all'allegato A al presente decreto, sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante dell'Organismo richiedente,
indica il tipo di abilitazione richiesto nonche' i tipi di prodotti e
di prove per i quali l'Organismo intende operare.
2. L'istanza, in originale e duplice copia, e' presentata,
corredata dai documenti indicati nell'allegato B al presente decreto,
al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo
sviluppo produttivo e per la competitivita' - Ispettorato tecnico.
Art. 3.
Registrazione e controllo dell'istanza
1. Il Ministero delle attivita' produttive, appena pervenuta
l'istanza, la registra in ordine cronologico, controlla la sua
completezza e la sua correttezza formale e, entro quindici giorni
dalla data di ricevimento, la invia all'Amministrazione competente al
rilascio dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, nei casi di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246, individua le Amministrazioni competenti al
rilascio dell'abilitazione e designa l'Amministrazione addetta al
coordinamento dell'istruttoria, alla quale trasmette gli atti.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si
vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 9, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si
vedano le note alle premesse.
Art. 4.
Istruttoria
1. L'istruttoria sull'istanza di cui all'articolo 2 si conclude
entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione
competente o l'Amministrazione addetta al coordinamento di cui
all'articolo 3, comma 2, ha ricevuto l'istanza.
2. L'istruttoria si effettua mediante:
a) esame e valutazione della documentazione prodotta;
b) ispezioni presso le strutture dell'organismo richiedente
l'abilitazione, nonche' presso le strutture di eventuali soggetti
convenzionati con lo stesso;
3. L'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione
chiede i chiarimenti e le integrazioni necessari: in tal caso il
termine di cui al comma 1 e' sospeso e riprende a decorrere dal
momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti
richiesti.
4. L'abilitazione e' rilasciata con provvedimento dirigenziale
dell'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla chiusura
dell'istruttoria e su presentazione della documentazione attestante
la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 13.
5. Qualora l'Amministrazione non si pronunci entro il termine di
cui al comma l, l'istanza si intende accolta.
Art. 5.
Rinnovo dell'abilitazione
1. L'abilitazione e' valida per sette anni ed e' rinnovabile.
2. L'istanza di rinnovo e' presentata dall'interessato al Ministero
delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo
produttivo e per la competitivita' - Ispettorato tecnico, almeno 6
mesi prima della scadenza di cui al comma precedente, a pena di
decadenza. All'istanza e' allegata una relazione attestante
l'attivita' svolta dall'Organismo richiedente nel precedente periodo
di abilitazione.
3. All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri, termini
e procedure previsti negli articoli 2, 3, e 4 tenendo altresi' conto
dell'attivita' svolta dall'Organismo nel precedente periodo di
abilitazione.
Art. 6.
Attivita' degli Organismi
1. Gli Organismi abilitati eseguono in proprio le attivita' per le
quali essi assumono l'incarico.
2. Previa autorizzazione del committente e comunicazione
all'Amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione, nell'ambito di
un incarico, e' ammesso l'affidamento a terzi dello svolgimento di
singole attivita' o di parti di esse. L'affidatario deve essere
abilitato, in conformita' a quanto previsto nel presente decreto, per
l'attivita' oggetto di affidamento. Nel rapporto di certificazione
deve essere chiaramente indicata l'attivita', o la parte di essa
affidata al terzo, e ad esso e' allegata la documentazione relativa.
3. Il contratto tra Organismo e terzo affidatario e' stipulato in
forma scritta, e contiene la disciplina del rapporto, prevedendo in
ogni caso, l'estensione al terzo degli obblighi di riservatezza in
conseguenza dell'attivita' affidata.
4. In caso di affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' o
di parte delle attivita' necessarie per procedere alla
certificazione, restano ferme tutte le responsabilita' gravanti in
capo all'Organismo incaricato della certificazione ovvero della
prova.
5. In ogni caso, sono vietate:
a) la delega sistematica di singole attivita';
b) la delega di tutte le attivita' relative ad un incarico;
c) la delega delle attivita' di valutazione.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
e' motivo di revoca dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 8.
Art. 7.
Certificato
1. I risultati dell'attivita' degli Organismi abilitati formano
oggetto da un certificato che espone con esattezza e chiarezza i
risultati delle attivita' svolte e le informazioni utili.
2. Il certificato, ovvero il rapporto di prova, secondo quanto
specificamente previsto nelle pertinenti norme armonizzate, deve
contenere almeno:
a) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede
dell'Organismo abilitato e il numero della notifica attribuito dalla
Commissione U.E.;
b) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede del
cliente;
c) la denominazione normalizzata del prodotto oggetto della
certificazione, ovvero del rapporto di prova;
d) la data di richiesta di certificazione, di ispezione o di
prova e la data di svolgimento dell'attivita' di certificazione e
delle eventuali prove eseguite;
e) l'identificazione dalla specifica tecnica armonizzata ovvero
nazionale riconosciuta, in base alla quale si effettua la
certificazione, l'ispezione o la prova;
f) la descrizione del metodo o della procedura applicata per lo
svolgimento dell'attivita' richiesta;
g) tutti gli scostamenti, le aggiunte o le esclusioni rispetto
alla specifica tecnica prevista per quel particolare tipo di
attivita';
h) l'identificazione di tutti i metodi ovvero delle procedure non
coperte da norma armonizzata che siano state eventualmente
utilizzate;
i) per l'organismo il certificato ovvero il rapporto di prova e
la data di emissione dello stesso.
3. Per ciascun tipo di certificazione effettuata dall'Organismo e'
adottato uno specifico modulo le cui pagine devono essere numerate e
siglate dal soggetto che ne assume la responsabilita'.
4. Il certificato ovvero il rapporto di prova deve essere
univocamente contrassegnato e registrato in un apposito libro
conservato presso l'Organismo;
5. Dopo l'emissione del certificato, ovvero del rapporto di prova,
allo stesso non possono essere apportate correzioni o aggiunte se non
per mezzo di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal
quale risulta espressamente la modifica e la correzione.
Art. 8.
Revoca e sospensione dell'abilitazione
1. Nel caso in cui l'Amministrazione competente accerti in
qualunque modo, anche mediante ispezioni e controlli, la sopravvenuta
mancanza dei requisiti e delle condizioni soggettive o oggettive
previste per il rilascio dell'abilitazione, diffida l'organismo a
mettersi in regola, assegnando, al riguardo un termine non inferiore
a trenta giorni. Decorso tale termine senza che l'Organismo abbia
provveduto, l'Amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 9,
comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246, revoca l'abilitazione.
2. Entro trenta giorni dalla diffida, l'Organismo ha la facolta' di
presentare eventuali controdeduzioni, in merito alle quali
l'Amministrazione si pronuncia entro i successivi sessanta giorni.
Nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate
l'Amministrazione provvede alla revoca dell'abilitazione.
3. L'Amministrazione competente provvede inoltre alla revoca
dell'abilitazione qualora accerti:
a) l'inosservanza alle disposizioni del presente decreto, in
particolare a quelle riguardanti l'imparzialita' e l'indipendenza
dell'organismo, la gestione dell'attivita' oggetto dell'abilitazione,
l'operato del direttore tecnico, il rispetto del manuale di qualita',
del tariffario, delle eventuali agevolazioni procedurali previste;
b) per gli organismi di prova, la mancanza o l'inefficienza delle
attrezzature previste, del controllo di taratura delle attrezzature,
la mancanza di correttezza e competenza nell'esecuzione delle prove.
4. La revoca e' adottata previa contestazione degli addebiti con
contestuale assegnazione di un termine per controdeduzioni.
5. Se le mancanze o inadempienze nelle quali e' incorso l'Organismo
sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente
gravi, l'Amministrazione, sempre previa contestazione degli addebiti
con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni,
dispone la sospensione dell'abilitazione per un periodo di durata non
superiore a sei mesi.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 9, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si
vedano le note alle premesse.
Art. 9.
Personale dell'Organismo
1. L'organico minimo degli Organismi e' costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline
tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel
relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore
per almeno tre anni;
b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline
tecniche;
c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso almeno del
diploma di scuola media superiore.
2. L'organigramma del personale dell'Organismo deve, in ogni caso,
prevedere la presenza di un Responsabile della qualita'.
3. Il direttore tecnico:
a) sovrintende all'attivita' tecnica dell'organismo;
b) adotta, tenuto conto dei vincoli normativi, le procedure
operative;
c) vigila sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia
tecniche che amministrative, da parte del personale addetto.
4. Il personale abilitato alle operazioni di certificazione, nel
rispetto delle competenze professionali, deve essere costituito da
tecnici laureati o diplomati o da altro personale fornito di provata
e pluriennale esperienza. In tale ultimo caso il personale non
diplomato non deve essere in numero prevalente rispetto al personale
diplomato e all'atto dell'istanza deve avere adeguata esperienza
almeno triennale. La qualificazione del personale e' documentata
attraverso i titoli specifici posseduti e l'esperienza maturata.
5. L'Organismo e il suo personale sono tenuti al rispetto del
segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte
durante lo svolgimento dei loro compiti, devono eseguire le
valutazioni e le verifiche con la massima integrita' professionale e
la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni
pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che
possano influenzare le loro decisioni e i risultati del loro operato,
in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone
interessati ai risultati delle verifiche.
6. La remunerazione del Direttore tecnico, del Responsabile della
qualita' e del personale non deve dipendere dal numero delle
certificazioni rilasciate ne' dal risultato di queste.
7. L'organismo deve rispettare i termini e le condizioni che
garantiscano il carattere riservato e la sicurezza delle informazioni
acquisite nel corso della sua attivita', come richiesto dagli
utilizzatori dei suoi servizi.
Art. 10.
Manuale della qualita'
1. L'organismo adotta una struttura e procedure conformi alle norme
della serie UNI CEI EN 45000 pertinenti al tipo di abilitazione
richiesto. A tal fine deve dotarsi di un «Manuale della qualita»,
da
allegare all'istanza di abilitazione.
2. Il manuale contiene almeno:
a) l'esposizione della politica per la qualita';
b) una descrizione dello stato giuridico dell'organismo e del
relativo assetto societario;
c) l'organigramma, compreso il consiglio direttivo o di
amministrazione, la sua composizione, il suo mandato ed il suo
regolamento interno;
d) nome, qualifica, esperienza, mandati e tipo di rapporto di
lavoro del direttore tecnico e del personale preposto alle attivita'
per la quale e' richiesta l'abilitazione o avente incarichi
direttivi;
e) l'elenco di tutte le normative di riferimento;
f) le procedure per la selezione, l'assunzione e l'addestramento
del personale preposto all'attivita' per la quale e' richiesta
l'abilitazione;
g) le attivita' operative e funzionali relative alla qualita' in
modo che ogni addetto conosca l'estensione e i limiti dei propri
compiti e delle proprie responsabilita';
h) le procedure generali della garanzia della qualita';
i) un riferimento alle procedure proprie di ciascun tipo di
attivita';
l) quando opportuno, un richiamo alle prove valutative e
all'utilizzo di materiali di riferimento;
m) le procedure per gestire la non conformita' ed assicurare
l'efficacia delle azioni correttive;
n) le procedure da utilizzare per le attivita' non normalizzate;
o) la lista dei delegati e le procedure per la loro sorveglianza;
p) le procedure riguardanti la registrazione delle non
conformita' e le relative azioni correttive e preventive;
q) la procedura per la gestione dei reclami;
r) la procedura per il rilascio, il ritiro e l'annullamento dei
certificati.
3. Per gli organismi di prova:
a) la descrizione delle prove che l'organismo svolge e per le
quali e' richiesta l'abilitazione;
b) l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le
prove, con l'indicazione, per ognuna delle procedure d'uso,
manutenzione, controllo e taratura;
c) ogni altro elemento richiesto per conformarsi alle pertinenti
norme UNI CEI EN 45000.
4. Il Manuale della qualita' deve essere riesaminato periodicamente
da parte del responsabile della qualita', allo scopo di mantenere
l'efficacia delle disposizioni prescritte e garantire l'intervento di
eventuali azioni correttive. Tali riesami devono essere registrati in
modo da fornire anche i dettagli di tutte le azioni correttive
intraprese. Le modifiche del Manuale della qualita' devono essere
presentate, per relativa approvazione, all'Amministrazione competente
che ha rilasciato l'abilitazione.
5. Gli Organismi devono redigere e tenere costantemente aggiornato
un elenco dei prodotti o sistemi certificati ovvero provati che deve
essere disponibile al pubblico. Ogni prodotto elencato deve essere
seguito dalla denominazione del fabbricante o del suo mandatario.
Art. 11.
Sistema di identificazione dei campioni
1. La manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prova
o taratura avviene con l'attuazione di un sistema di identificazione
degli stessi, sia per mezzo di documenti, sia per mezzo di marcatura,
ove possibile indelebile, che permetta di evitare confusioni
sull'identita' dei campioni o degli oggetti o sul risultato delle
misurazioni effettuate.
2. Il sistema di cui al comma 1, garantisce che, anche dopo
l'identificazione, i campioni possano essere manipolati in modo
anonimo.
3. E' prevista una procedura per l'immagazzinamento segregato per
particolari tipi di campioni, la cui natura lo richieda; tale
procedura e' specificamente indicata nel manuale della qualita'.
4. In tutte le fasi di immagazzinamento, di manipolazione e di
preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, sono prese le
precauzioni necessarie a evitarne il deterioramento e la conseguente
invalidazione dei risultati.
Art. 12.
Requisiti dei locali
1. I locali in cui l'Organismo svolge l'attivita' per cui e'
abilitato hanno i seguenti requisiti:
a) sono in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e di
igiene e sicurezza del lavoro;
b) sono mantenuti in maniera adeguata a soddisfare i requisiti
richiesti per lo svolgimento dell'attivita'.
2. I locali sede dell'attivita' di prova devono avere inoltre spazi
idonei a permettere lo svolgimento dell'attivita' per le quali si
richiede l'abilitazione, nonche' per la conservazione dei campioni.
Art. 13.
Polizza assicurativa
1. Il rilascio dell'abilitazione e' subordinato alla presentazione
da parte dell'Organismo interessato, della documentazione attestante
l'avvenuta stipula di una polizza assicurativa per la responsabilita'
civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori
connessi all'attivita' oggetto di abilitazione. Il massimale minimo
assicurato deve essere pari a 3.500.000 euro.
2. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa costituisce
causa di decadenza dall'abilitazione.
Art. 14.
Convenzioni
1. L'Autorita' competente approva, sulla base dei medesimi criteri
contenuti nel presente decreto, le convenzioni eventualmente
stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 13, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2. I costi connessi con l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
sono a carico dell'Organismo.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 9, comma 13, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n.
170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», e' il
seguente:
«13. Ogni organismo abilitato e' tenuto a trasmettere
alle amministrazioni che hanno rilasciato l'abilitazione
copia di eventuali convenzioni con altri soggetti o
laboratori per l'espletamento di fasi o parti delle
attivita' per cui e' abilitato. Le convenzioni non possono
aver durata superiore a quella residua dell'abilitazione e
sono inefficaci se non approvate con specifico decreto
emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti
soggetti e laboratori si applica il comma 2».
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante
«Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente:
«Art. 15 ( Proventi). - 1. I proventi derivanti da
attivita' svolte da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli
articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli
stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli
destinati al funzionamento dei servizi preposti allo
svolgimento delle attivita' di cui ai citati articoli.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori
pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinati ogni due anni i
proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi
dei servizi resi, e le relative modalita' di riscossione.
In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento».
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 9 maggio 2003
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 3
Attivita' produttive, foglio n. 263
Allegato A
Schema di istanza
di abilitazione o di rinnovo
Al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale per
lo sviluppo produttivo e la
competitivita' - Ispettorato
tecnico dell'industria - via
Molise, 2 - 00187 - Roma
Il sottoscritto ................. nato a ............ il .......
residente a ............. via ........... in qualita' di (1) ........
della ditta (2) ......................
Chiede
il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993
quale (3) .... per i seguenti tipi di prodotto o di prova;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni
che devono essere soddisfatte dagli organismi abilitati, fissate
dall'allegato B al d.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 e dal decreto
interministeriale n... del..., e si impegna sotto la propria
personale responsabilita', a condurre l'attivita' per cui richiede
l'abilitazione nel rispetto delle condizioni stesse.
Data ...........
Firma ................
(1) Titolare, legale rappresentante (2) Indicare la ragione
sociale e la sede (3) Specificare se organismo di certificazione, di
ispezione o di prova.
Allegato B
Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di
abilitazione (in originale o copia autenticata e due copie),
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta o
societa'.
1) Organigramma.
2) Dichiarazione di compatibilita' resa dal titolare (per le
ditte individuali) o dal legale rappresentante (per le societa),
secondo il seguente schema: «Il sottoscritto dichiara che non
sussiste alcuna incompatibilita' fra l'attivita' esercitata
nell'Organismo di certificazione (o ispezione o prova) ed altre
attivita' esterne eventualmente espletate dal medesimo. In
particolare dichiara di non essere direttamente interessato in
attivita' di produzione, rappresentanza, commercializzazione,
manutenzione, messa in opera di prodotti o materiali riguardanti
certificazioni o prove oggetto della presente richiesta. Per gli
organismi di prova, lo schema di dichiarazione deve essere integrato
come segue «Si impegna inoltre a non utilizzare le strutture del
laboratorio per prove su prodotti o materiali destinati alle opere di
ingegneria civile, provenienti da cantieri nei quali operi o abbia
operato in qualita' di progettista, direttore dei lavori o
collaudatore.
3) Certificato di iscrizione alla Cartiera di commercio, con
esclusione degli enti non soggetti.
4) Statuto dell'organismo.
5) Elenco nominativo del personale tecnico e direttivo con
indicazione delle relative funzioni, sottoscritto dal legale
rappresentante.
6) Curricula e pertinente documentazione comprovante la
qualificazione del personale.
7) Attestato rilasciato da una Societa' assicuratrice comprovante
la stipula di assicurazione di responsabilita' civile che copra
espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi
all'attivita' oggetto di abilitazione per importo minimo di 3.500.000
euro.
8) Planimetrie e sezioni, in scala 1:100, dell'immobile in cui
viene esercitata l'attivita', con l'indicazione della destinazione
d'uso dei locali e di ogni elemento utile comprovante l'idoneita'
delle aree destinate alla conservazione degli atti, delle
campionature di prova e dei tipi di prodotto; gli elaborati grafici e
l'annessa relazione tecnica devono essere firmati da professionista
iscritto all'albo.
9) Documentazione rilasciata dalle autorita' competenti,
comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di
vista dell'igiene e della sicurezza del lavoro; nelle more della
presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente puo' essere
provvisoriamente attestata da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio presentata dal legale rappresentante dell'organismo.
10) Manuale della qualita' sottoscritto dal legale rappresentante
e dal Responsabile della qualita'.
11) Tariffario delle prestazioni, con indicazione della sua
validita' nel tempo e delle massime agevolazioni concedibili.
12) Eventuali convenzioni che si intendono stipulare ai sensi
dell'art. 9, comma 13 del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 con altri
organismi. Ogni convenzione proposta deve essere corredata della
documentazione indicata nel presente allegato, predisposta
dall'organismo con cui si intende stipulare la convenzione stessa.
13) Attestato di versamento comprovante l'avvenuto pagamento
della quota prevista dal decreto interministeriale di cui all'art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile n. 246 per
l'attivita', di abilitazione richiesta.
14) La documentazione comprovante che i locali utilizzati sono in
regola con le vigenti disposizioni edilizie.
Gli organismi di prova, in aggiunta a quanto indicato ai
precedenti punti, devono produrre
15) Una planimetria dei locali con la disposizione delle
attrezzature e l'indicazione degli spazi per l'immagazzinamento, il
carico e lo scarico dei campioni da sottoporre a prova.
16) Un prospetto da cui risultino i seguenti elementi:
a) norme di prova adottate;
b) attrezzatura utilizzata;
c) ente che effettua le tarature e periodicita'.
Gli organismi di prova, in aggiunta a quanto indicato ai
precedenti punti devono produrre
17) Documentazione attestante che l'Organismo e' operante da
almeno due anni nell'ambito delle prove e/o valutazioni sui prodotti
da costruzione.
Allegato C
Contenuto del certificato CE di conformita'
Il certificato CE di conformita' deve contenere in particolare:
il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione;
il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nella Comunita';
la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego
etc.);
le disposizioni a cui risponde il prodotto;
le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto;
il numero del certificato;
le eventuali condizioni di durata di vanita' del certificato;
il nome e la qualifica del fabbricante.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato