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Gazzetta Ufficiale N. 152 del 3 Luglio 2003


ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALICAPO I
Il giorno 12 giugno 2003 alle ore 18,00, presso la sede dell'Aran, ha
avuto luogo l'incontro tra:
L'   ARAN   nella   persona   del   Presidente   avv.  Guido  Fantoni

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :
Organizzazioni sindacali : Confederazioni :
FP/CGIL      firmato                  CGIL       firmato
FPS/CISL       firmato              CISL      firmato
UIL/PA        firmato              UIL         firmato
CISAL INTESA     firmato           CISAL          firmato
CONFSAL/ UNSA      firmato       CONFSAL      firmato
RDB/PI       non firmato           RDB - CUB      non firmato
FLP       firmato             UGL        firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo al personale del comparto
Ministeri.per   il  quadriennio  normativo  2002  -  2005  e  biennio
economico 2002 - 2003.

                               ART. 1
                        CAMPO DI APPLICAZIONE
   1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il  personale  - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato   o   a  tempo  determinato,  dipendente  da  tutte  le
amministrazioni del comparto indicate dai quattro alinea dell'art. 8,
comma  1  del  CCNQ  sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva del 18 dicembre 2002.
   2. Il presente contratto si applica, altresi':
   a)  al personale dipendente di nazionalita' italiana, assunto - ai
sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre
1990  n.401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli
Affari  Esteri  nelle  sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti
italiani  di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL del
22 ottobre 1997 e del 12 aprile 2001, con le precisazioni di cui agli
artt. 18 e 25;
   b)  agli  ufficiali giudiziari di cui all'art.1, comma 2, del CCNL
del  16  febbraio  1999,  fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24
aprile 2002;
   c)  al  personale  direttivo dell'amministrazione penitenziaria di
cui  all'art.  1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo
quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002.
   3.  Nella  provincia  autonoma  di  Bolzano  il presente CCNL puo'
essere  integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le
materie ivi previste.
   4.  ll  riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni  ed integrazioni e' riportato nel testo del
presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001.

      

                               ART. 2
                DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE
                    DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
   1.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31
dicembre 2005 per la parte normativa ed e' valido dall'1 gennaio 2002
fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
   2.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla data di
stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente contratto.
L'avvenuta    stipulazione   viene   portata   a   conoscenza   delle
amministrazioni   interessate   con   idonea   pubblicita'  da  parte
dell'ARAN.
   3.  Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato   ed   automatico   sono  applicati  dalle  Amministrazioni
destinatarie  entro  30  giorni  dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
   4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In   caso   di   disdetta,  le  disposizioni  contrattuali  rimangono
integralmente  in  vigore  fino  a  quando  non  siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
   5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
   6.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre
mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti  del  comparto  sara'  corrisposta  la relativa indennita'
secondo  le  scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del
23  luglio  1993.  Per l'erogazione di detta indennita' si applica la
procedura  di  cui  agli  artt.  47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del
2001.
   7.  In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica  da  corrispondere,  ulteriore  punto  di  riferimento  del
negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione
programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo  quanto  previsto  dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al
comma precedente.

      


TITOLO II
RELAZIONI SINDACALICAPO I
                               ART. 3
                         RELAZIONI SINDACALI
   1.  Si  conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal
CCNL  del  16  febbraio  1999  con le modifiche riportate ai seguenti
articoli.

      

                               ART. 4
                TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE
                      DEI CONTRATTI INTEGRATIVI
   1.  I  contratti  collettivi integrativi hanno durata quadriennale
per  la  parte  normativa  e  biennale  per  la  parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello,
da  trattarsi  in  un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
previste  dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione   diversi   essendo   legate   a  fattori  organizzativi
contingenti.   L'individuazione   e  l'utilizzo  delle  risorse  sono
determinati   in  sede  di  contrattazione  integrativa  con  cadenza
annuale.
   2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica  abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta
giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 8,
comma  1  del CCNL 16 febbraio 1999, per l'avvio del negoziato, entro
trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
   3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione  collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa  certificazione  degli  oneri sono effettuati secondo quanto
previsto  dall'art.  2  del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine,
l'ipotesi   di   contratto   collettivo  integrativo  definita  dalla
delegazione  trattante  e'  inviata  entro  5  giorni  agli organismi
indicati   nel  citato  art.  2,  corredata  dall'apposita  relazione
illustrativa  tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,
il  contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte
pubblica   la   sottoscrizione   e'  demandata  al  Presidente  della
delegazione  trattante.  In  caso  di  rilievi  da parte dei predetti
organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
   4.  I  contratti  collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti.
   5.  Le  amministrazioni  sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro
cinque  giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale
con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
   6.  Il  presente  articolo  sostituisce  l'art.  5 del CCNL del 16
febbraio 1999, che e' pertanto disapplicato.

      

                               ART. 5
     MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME DI PARTECIPAZIONE
   1.  All'art.  4,comma  3  lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 ,
dopo il terzo alinea e' aggiunto il seguente :
   "Criteri  generali per l'attuazione della mobilita' volontaria dei
dipendenti  tra sedi centrali e periferiche o tra le sedi periferiche
di  una  stessa  amministrazione  nel rispetto di quanto stabilito al
comma 5".
   2. All'art. 6, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 , al termine
dell'ultima  frase  del  punto  3  e' aggiunta la seguente frase: "le
materie   per  le  quali  e'  prevista  l'informazione  preventiva  e
successiva  possono essere integrate nell'ambito della contrattazione
di secondo livello in sede di amministrazione di cui all'art.4, comma
3, lett. A) ".
   3.  Nell'ambito  delle  forme  di partecipazione di cui all'art. 6
lett.  D)  del  CCNL  del  16 febbraio 1999, sono altresi' costituiti
appositi  Comitati  paritetici,  ai  quali  e' affidato il compito di
acquisire  elementi  informativi  al  fine  di  formulare proposte in
materia  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  per  la
realizzazione delle finalita' di cui all'art. 26 del citato CCNL.

      


CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
                               ART. 6
            COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
   1.  Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta
emergendo,  sempre  con  maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing,
inteso  come  forma  di  violenza  morale  o psichica in occasione di
lavoro  -  attuato  dal  datore di lavoro o da altri dipendenti - nei
confronti  di  un  lavoratore. Esso e' caratterizzato da una serie di
atti,  atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in
modo   sistematico   ed  abituale,  aventi  connotazioni  aggressive,
denigratorie  e  vessatorie  tali  da  comportare  un  degrado  delle
condizioni  di  lavoro  e  idonei  a  compromettere  la  salute  o la
professionalita'  o  la  dignita'  del  lavoratore stesso nell'ambito
dell'ufficio  di  appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal
contesto lavorativo di riferimento.
   2.  In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono
la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare  la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza
sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze
pericolose  per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato
e,   piu'   in  generale,  migliorare  la  qualita'  e  la  sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
   3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6,
lett.  D)  del  CCNL  del 16 febbraio 1999 sono, pertanto, istituiti,
entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,
specifici  Comitati  Paritetici presso ciascuna amministrazione con i
seguenti compiti:
   a)   raccolta   dei   dati  relativi  all'aspetto  quantitativo  e
qualitativo  del  fenomeno  del  mobbing in relazione alle materie di
propria competenza;
   b)   individuazione   delle  possibili  cause  del  fenomeno,  con
particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di
lavoro  o  fattori organizzativi e gestionali che possano determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
   c)  formulazione  di  proposte  di  azioni positive in ordine alla
prevenzione  e alla repressione delle situazioni di criticita', anche
al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
   d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
   4.  Le  proposte  formulate  dai  Comitati vengono presentate alle
amministrazioni  per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano,
in  particolare,  la costituzione ed il funzionamento di sportelli di
ascolto,  nell'ambito  delle strutture esistenti, l'istituzione della
figura  del consigliere/consigliera di fiducia nonche' la definizione
dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
   5.  In  relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno di cui
al  comma  3,  i  Comitati  valuteranno  l'opportunita'  di  attuare,
nell'ambito  dei piani generali per la formazione, previsti dall'art.
26  del  CCNL  del 16 febbraio 1999, idonei interventi formativi e di
aggiornamento  del  personale,  che  possono  essere finalizzati, tra
l'altro, ai seguenti obiettivi:
   a)  affermare  una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza  della  gravita'  del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
   b)   favorire  la  coesione  e  la  solidarieta'  dei  dipendenti,
attraverso  una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare
il   recupero   della   motivazione   e  dell'affezione  all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
   6.  I  Comitati  sono  costituiti  da  un  componente designato da
ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali di comparto firmatarie del
presente    CCNL    e   da   un   pari   numero   di   rappresentanti
dell'amministrazione.  Il Presidente del Comitato viene designato tra
i   rappresentanti  dell'amministrazione  ed  il  vicepresidente  dai
componenti  di  parte  sindacale.  Per  ogni  componente effettivo e'
previsto  un  componente  supplente.  Ferma rimanendo la composizione
paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del
Comitato   per  le  pari  opportunita',  appositamente  designato  da
quest'ultimo,  allo  scopo  di garantire il raccordo tra le attivita'
dei due organismi.
   7.  Le  Amministrazioni  favoriscono l'operativita' dei Comitati e
garantiscono  tutti  gli  strumenti  idonei al loro funzionamento. In
particolare  valorizzano  e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo,  i  risultati  del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati
sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
   8.  I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per
la  durata  di  un  quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi.   I   componenti   dei   Comitati   possono  essere  rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.

      


CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
                               ART. 7
                           NORMA DI RINVIO
   1.  Per  le  prerogative  e  diritti sindacali, si rinvia a quanto
previsto  dal  CCNQ  del  7  agosto 1998, in particolare all'art. 10,
comma  2 relativo alle modalita' di accredito dei dirigenti sindacali
presso  le  amministrazioni,  nonche' ai CCNQ stipulati il 27 gennaio
1999,  il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e
loro successive modifiche.
   2.  In  relazione  alla questione insorta sull'art. 9 comma 1, del
CCNL del 16 febbraio 1999 relativamente alla fruibilita' dei permessi
sui  luoghi  di  lavoro,  le  parti  convengono  sulla  necessita' di
procedere  ad  un  approfondimento in una apposita sessione negoziale
che iniziera' entro il 15 marzo 2003.

      


TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALECAPO IIL SISTEMA CLASSIFICATORIO
                               ART. 8
                        PRINCIPI DEL SISTEMA
   1.  Nel  quadro  della  riforma  del  lavoro  pubblico, al fine di
garantire  il  progressivo  miglioramento  della  funzionalita' degli
uffici  nonche'  promuovere  l'efficienza  e  l'efficacia dell'azione
amministrativa,  le parti convengono sulla opportunita' di confermare
l'attuale  sistema  di  classificazione  previsto  dal  CCNL  del  16
febbraio   1999  e  di  proseguire  nel  processo  di  valorizzazione
professionale  dei  lavoratori,  che  si  configura come strumento di
supporto   alla   riforma   stessa   anche  nell'ottica  della  piena
armonizzazione con il settore privato.
   2.  Nella  prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle
risorse  umane  e sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione
alla  maggiore  flessibilita'  organizzativa  attuata con i contratti
collettivi  del  precedente  quadriennio,  le  parti ritengono che la
contrattazione  integrativa  debba  valorizzare,  in  particolare,  i
seguenti principi gia' enunciati nel citato sistema classificatorio:
   a)  garanzia  di  un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno,
ove previsto dal vigente sistema di classificazione, per la copertura
dei posti;
   b)   valutazione  ponderata  di  tutti  i  titoli  presentati  dai
candidati,   in   relazione   alle   peculiarita'  professionali  che
caratterizzano  le  aree e i profili cui si riferiscono le selezioni.
Pertanto,  ai  sensi  dell'art.  15  del  CCNL  del 16 febbraio 1999,
all'esperienza  professionale, al titolo di studio, agli altri titoli
culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione
professionale  ed  alle  prove selettive finali e' attribuito un peso
equilibrato  ai  fini  della determinazione del punteggio complessivo
ottenuto   nella   graduatoria   finale   dai  dipendenti  che  hanno
partecipato alla selezione.
   c)  esplicito  riconoscimento, nelle progressioni verticali, della
prevalenza   all'inquadramento   del   personale   proveniente  dalla
posizione economica immediatamente inferiore.
   3.  Un  ruolo fondamentale e' attribuito alla formazione continua,
che  attraverso  una  serie  organica  ed  articolata  di interventi,
costituisce  un  fondamentale fattore di accrescimento professionale,
di  aggiornamento  delle  competenze,  nonche' di affermazione di una
nuova   cultura  gestionale.  A  tal  fine  deve  essere  data  piena
attuazione  all'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999, in particolare
rendendo  disponibili  le risorse indicate nel comma 5 della medesima
norma.
   4.Le   parti  si  danno  reciproco  atto  della  operativita'  dei
contratti integrativi gia' stipulati, aventi tra l'altro, per oggetto
il  sistema  classificatorio  e,  conseguentemente,  si  impegnano ad
assumere,   ciascuna   secondo   la  propria  autonomia,  ogni  utile
iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli stessi.

      

                               ART. 9
        COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
   1.  Gli  obiettivi  di pieno riconoscimento della professionalita'
dei   dipendenti   e  della  qualita'  delle  prestazioni  lavorative
individuali  richiedono  l'impegno  delle parti nel portare avanti il
sistema  di  classificazione  professionale  di  cui  al  CCNL del 16
febbraio 1999, quale efficace e concreto strumento di riforma.
   2.  A  tale scopo, le parti, attuata la fase di prima applicazione
del  sistema  classificatorio  di cui al comma 1, si danno atto della
necessita'  di  valutarne  i risultati nella prospettiva di pervenire
anche  ad  una semplificazione dello stesso per una migliore gestione
dei  processi  lavorativi ed un impiego piu' flessibile delle risorse
umane.
   3.  A  tal  fine e' istituita, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore   del   presente  CCNL,  una  Commissione  paritetica  ARAN  -
Confederazioni  ed  Organizzazioni  sindacali firmatarie del presente
CCNL,  con  il  compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza
idonei  al  raggiungimento  degli obiettivi suindicati e di formulare
alle   parti   negoziali   proposte  per  una  verifica  del  sistema
classificatorio che in particolare esamini la possibilita' di:
   - attuare una riduzione degli attuali accessi dall'esterno;
   -  individuare  all'interno  delle  aree  posizioni esclusivamente
economiche e le relative modalita' di sviluppo professionale;
   -   ricomporre   i   processi   lavorativi  attraverso  una  nuova
declaratoria   di   area,   con   l'indicazione  di  eventuali  norme
transitorie per il passaggio dall'attuale al nuovo sistema;
   -  valutare  le  implicazioni  sulla  dotazione organica derivanti
dall'applicazione delle proposte.
   Eventuali  decisioni  della  Commissione,  per la parte sindacale,
saranno  adottate  sulla base della rappresentativita' espressa dalle
stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
   4.  A  tale Commissione e' demandato anche il compito di formulare
proposte  in  ordine  alla  verifica della disciplina dell'area della
vice   dirigenza  e  di  quella  dei  professionisti,  ai  sensi  del
Protocollo  di  intesa  siglato  nel  febbraio  2002,  tra Governo ed
organizzazioni  sindacali. La realizzazione di tali proposte avverra'
con  le modalita' e tempi indicati nell'art. 10 della legge 19 luglio
2002 n.145.

      


TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVOROCAPO INORME DISCIPLINARI
                               ART. 10
                          CLAUSOLE GENERALI
   1.  E' confermata la disciplina contenuta nel capo IV del CCNL del
16  maggio  1995  come  integrato  dal CCNL del 16 maggio 2001, ed in
particolare  gli artt. 23, 24 e 26 del citato capo IV, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli.

      

                               ART. 11
          MODIFICHE ALL'ART. 23 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
   1.  All'art.  23  del  CCNL  del  16 maggio 1995 sono apportate le
seguenti modifiche:
   a)  la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" e' modificata
in "obblighi del dipendente";
   b)  al termine del comma 1, dopo il punto, e' aggiunta la seguente
frase  "Il  dipendente  adegua  altresi'  il proprio comportamento ai
principi  riguardanti  il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di
condotta allegato";
   c)  al comma 3, lettera d), le parole "della legge 4 gennaio 1968,
n.15" vengono sostituite con "del d. lgs. del 28 dicembre 2000 n. 443
e del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445";
   d)  al comma 3, lettera q), dopo le parole "interessi finanziari o
non  finanziari  propri" e prima del punto viene aggiunta la frase "o
di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi".

      

                               ART. 12
          MODIFICHE ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
   1.  All'art.  24  del  CCNL  del  16 maggio 1995 sono apportate le
seguenti modifiche:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
   "1.  Le  violazioni,  da  parte  dei  lavoratori,  degli  obblighi
disciplinati  all'art. 23 del presente contratto danno luogo, secondo
la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari previo procedimento disciplinare:
   a) rimprovero verbale;
   b) rimprovero scritto (censura);
   c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
   d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a dieci giorni;
   e)  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da
11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
   f) licenziamento con preavviso;
   g) licenziamento senza preavviso."
   b) al comma 4 il riferimento all' "art.59, comma 4, del d. lgs. n.
29 del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma
4, del d. lgs. n. 165 del 2001";
   c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
   "4/bis.  Qualora  anche  nel  corso del procedimento emerga che la
sanzione  da  applicare  non  sia di spettanza del responsabile della
struttura,   questi,   entro  5  giorni,  trasmette  tutti  gli  atti
all'ufficio    competente,    dandone    contestuale    comunicazione
all'interessato.   Il   procedimento   prosegue  senza  soluzione  di
continuita' presso quest'ultimo ufficio."
   d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
   "Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori
il  termine  iniziale  e quello finale del procedimento disciplinare.
Nelle  fasi  intermedie  i  termini  ivi  previsti  saranno  comunque
applicati nel rispetto dei principi di tempestivita' ed immediatezza,
che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
   e) il comma 10 e' sostituito dal seguente comma:
   "11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art. 55 del d. lgs. n. 165 del 2001".

      

                               ART. 13
                         CODICE DISCIPLINARE
   1.  Nel  rispetto  del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle  sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza  e in
conformita'  a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001
e  successive  modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti
criteri generali:
   a) il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati
anche in relazione:
   -  alla  intenzionalita'  del  comportamento, alla rilevanza della
violazione di norme o disposizioni;
   -   al   grado  di  disservizio  o  di  pericolo  provocato  dalla
negligenza,  imprudenza  o  imperizia  dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilita' dell'evento;
   -   all'eventuale   sussistenza   di   circostanze   aggravanti  o
attenuanti;
   -   alle  responsabilita'  derivanti  dalla  posizione  di  lavoro
occupata dal dipendente;
   -  al  concorso  nella  mancanza di piu' lavoratori in accordo tra
loro;
   -  al  comportamento  complessivo  del lavoratore, con particolare
riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto
dalla legge;
   - al comportamento verso gli utenti;
   b)  al  lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura
gia'  sanzionate  nel  biennio di riferimento, e' irrogata, a seconda
della gravita' del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore
entita' prevista nell'ambito del medesimo comma.
   c)  al  dipendente  responsabile  di  piu'  mancanze  compiute  in
un'unica  azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro
collegate  ed  accertate con un unico procedimento, e' applicabile la
sanzione   prevista  per  la  mancanza  piu'  grave  se  le  suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
   2.  La  sanzione  disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto   al  massimo  della  multa  di  importo  pari  a  4  ore  di
retribuzione si applica al dipendente per:
   a)  inosservanza  delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;
   b)  condotta  non  conforme ai principi di correttezza verso altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
   c)  negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
a  lui  affidati  o sui quali, in relazione alle sue responsabilita',
debba espletare azione di vigilanza;
   d)  inosservanza  delle  norme  in  materia  di  prevenzione degli
infortuni  e  di  sicurezza  sul  lavoro  nel  caso in cui non ne sia
derivato    un    pregiudizio    al   servizio   o   agli   interessi
dell'amministrazione o di terzi;
   e)  rifiuto  di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del  patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300;
   f) insufficiente rendimento;
   L'importo  delle  ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali.
   3.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione  fino  ad  un massimo di 10 giorni si
applica per:
   a)  recidiva  nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione
del  massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma
2 presentino caratteri di particolare gravita';
   b)  assenza  ingiustificata  dal  servizio  fino  a  10  giorni  o
arbitrario  abbandono  dello  stesso; in tali ipotesi l'entita' della
sanzione  e'  determinata  in  relazione  alla  durata dell'assenza o
dell'abbandono  dal  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla
gravita'   della  violazione  degli  obblighi  del  dipendente,  agli
eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
   c)   ingiustificato   ritardo,   non  superiore  a  10  giorni,  a
trasferirsi nella sede assegnata dall'amministrazione;
   d)  svolgimento  di altre attivita' lavorative durante lo stato di
malattia o di infortunio;
   e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente
in procedimenti disciplinari;
   f)  minacce,  ingiurie  gravi,  calunnie  o  diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti
di lavoro, anche con utenti;
   g)  manifestazioni  ingiuriose nei confronti dell'amministrazione,
tenuto conto del rispetto della liberta' di pensiero e di espressione
ai sensi dell'art.1 L. n.300 del 1970;
   h)  qualsiasi  comportamento  da  cui  sia  derivato  danno  grave
all'amministrazione o a terzi;
   i)  atti,  comportamenti  o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignita' della persona;
   j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili
e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente.
   4.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione  da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi si applica per:
   a)   recidiva  nel  biennio  delle  mancanze  previste  nel  comma
precedente  quando  sia  stata  comminata  la sanzione massima oppure
quando  le  mancanze  previste  al  comma  3  presentino caratteri di
particolare gravita';
   b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15
giorni;
   c)  occultamento  di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione,   distrazione  di  somme  o  beni  di  spettanza  o  di
pertinenza  dell'amministrazione  o  ad  essa  affidati,  quando,  in
relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di
vigilanza o di controllo;
   d)   insufficiente   persistente   scarso   rendimento   dovuto  a
comportamento negligente;
   e)   esercizio,   attraverso   sistematici   e  reiterati  atti  e
comportamenti  aggressivi  ostili e denigratori, di forme di violenza
morale  o  di  persecuzione  psicologica  nei  confronti  di un altro
dipendente  al  fine  di  procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
   f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di
particolare gravita' che siano lesivi della dignita' della persona.
   Nella  sospensione  dal  servizio  prevista dal presente comma, il
dipendente  e'  privato  della  retribuzione  fino  al  decimo giorno
mentre,  a  decorrere  dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso
una  indennita'  pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 25,
comma  2,  primo  alinea,  del  CCNL  del  16 maggio 2001 nonche' gli
assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione
non  e',  in  ogni  caso,  computabile  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio.
   5.  La  sanzione  disciplinare  del licenziamento con preavviso si
applica per:
   a)  recidiva  plurima,  almeno  tre  volte nell'anno, in una delle
mancanze  previste  ai  commi  3  e  4, anche se di diversa natura, o
recidiva,   nel   biennio,  in  una  mancanza  che  abbia  comportato
l'applicazione  della  sanzione  massima di 6 mesi di sospensione dal
servizio  e  dalla  retribuzione,  salvo  quanto previsto al comma 6,
lett. a);
   b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d);
   c)    ingiustificato    rifiuto    del    trasferimento   disposto
dall'amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio
nel  rispetto  delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di
mobilita' attivata;
   d)   mancata   ripresa   del   servizio   nel  termine  prefissato
dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si
sia  protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il
dipendente  riprenda  servizio si applica la sanzione di cui al comma
4;
   e)  continuita',  nel  biennio,  dei  comportamenti  attestanti il
perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta
a  comportamento  negligente  ovvero  per  qualsiasi  fatto grave che
dimostri   la  piena  incapacita'  ad  adempiere  adeguatamente  agli
obblighi di servizio;
   f)  recidiva  nel biennio, anche nei confronti di persona diversa,
di  sistematici  e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori   e  di  forme  di  violenza  morale  o  di  persecuzione
psicologica  nei  confronti  di  un collega al fine di procurargli un
danno  in  ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
   g)  recidiva  nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche
di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona;
   h)  condanna  passata in giudicato per un delitto che, commesso in
servizio  o  fuori  dal  servizio  ma non attinente in via diretta al
rapporto  di  lavoro,  non  ne  consenta  la  prosecuzione per la sua
specifica gravita'.
   6.  La  sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
   a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie
o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie
di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
   b)  condanna  passata  in  giudicato  per  un  delitto commesso in
servizio  o  fuori  servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto  di  lavoro,  non  ne  consenta  neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
   c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione
di  documenti  falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
sottoscrizione  del  contratto  individuale  di lavoro sia avvenuta a
seguito di presentazione di documenti falsi;
   d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti
o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale,
sono  di  gravita'  tale  da  non  consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro;
   e) condanna passata in giudicato:
   1.  per  i  delitti  indicati  nell'  art. 1, commi 1 e 4 septies,
lettere  a),  b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed
e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;
   2.  quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici;
   3.  per  i  delitti  previsti  dall'art. 3, comma 1 della legge 27
marzo 2001 n. 97.
   7.  Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono
comunque  sanzionate  secondo  i criteri di cui al comma 1, facendosi
riferimento,  quanto  all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi  dei  lavoratori  di  cui all'art. 23 del CCNL del 16 maggio
1995, come modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura
delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
   8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere
data  la  massima  pubblicita'  mediante  affissione in ogni posto di
lavoro  in  luogo  accessibile  a  tutti  i dipendenti. Tale forma di
pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre.
   9.  L'art.  25  del  CCNL  del  16 maggio 1995 e' disapplicato. Di
conseguenza tutti i riferimenti al medesimo art. 25 devono intendersi
all'art. 25 come rinovellato dal presente contratto.

      

                               ART.14
    RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
   1.  Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza    penale    l'amministrazione   inizia   il   procedimento
disciplinare   ed   inoltra   la  denuncia  penale.  Il  procedimento
disciplinare  rimane  tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva.
Analoga sospensione e' disposta anche nel caso in cui l'obbligo della
denuncia  penale  emerga nel corso del procedimento disciplinare gia'
avviato.
   2.  Al  di  fuori  dei  casi previsti nel comma precedente, quando
l'amministrazione   venga   a   conoscenza   dell'esistenza   di   un
procedimento  penale  a  carico  del  dipendente per i medesimi fatti
oggetto  di  procedimento  disciplinare,  questo e' sospeso fino alla
sentenza definitiva.
   3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97
del  2001,  in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai
sensi  del presente articolo e' riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione  ha  avuto  notizia  della sentenza definitiva e si
conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
   4.  Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del
2001   il   procedimento   disciplinare  precedentemente  sospeso  e'
riattivato  entro  90  giorni  da  quando  l'amministrazione ha avuto
notizia   della  sentenza  definitiva  e  deve  concludersi  entro  i
successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
   5.  L'applicazione  della  sanzione  prevista  dall'art.  13, come
conseguenza  delle  condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6,
lett.  b)  ed  e),  non  ha  carattere  automatico  essendo correlata
all'esperimento  del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
   6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653
c.p.p..  Ove  nel  procedimento  disciplinare  sospeso al dipendente,
oltre  ai  fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento
medesimo riprende per dette infrazioni.
   7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
   8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione
l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.
   9.  Il  dipendente licenziato ai sensi dell'art. 13, comma 5 lett.
h)  e comma 6, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di
revisione  del  processo  ha  diritto,  dalla  data della sentenza di
assoluzione,  alla  riammissione in servizio nella medesima sede o in
altra  su  sua  richiesta,  anche  in  soprannumero,  nella  medesima
qualifica  e  con  decorrenza  dell'anzianita' posseduta all'atto del
licenziamento.
   10.  Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, e' reinquadrato
nell'area  e  nella  posizione  economica  in  cui  e'  confluita  la
qualifica   posseduta   al  momento  del  licenziamento  qualora  sia
intervenuta  una  nuova  classificazione  del  personale.  In caso di
premorienza,  il  coniuge  o il convivente superstite e i figli hanno
diritto  a  tutti  gli  assegni  che  sarebbero  stati  attribuiti al
dipendente  nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennita'  comunque  legate  alla  presenza  in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.

      

                               ART. 15
        SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
   1.  Il  dipendente  che  sia  colpito  da misura restrittiva della
liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della liberta'.
   2.  L'amministrazione,  ai sensi del presente articolo, cessato lo
stato  di  restrizione  della  liberta' personale, puo' prolungare il
periodo  di  sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva
alle medesime condizioni del comma 3.
   3.  Il  dipendente puo' essere sospeso dal servizio con privazione
della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta'
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o  comunque  per  fatti  tali da
comportare,  se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6.
   4.  Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione  per i reati previsti
dall'art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all'art.
316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
   5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n.
97  del  2001,  in  alternativa  alla  sospensione di cui al presente
articolo,  possono  essere  applicate le misure previste dallo stesso
art.  3.  Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della
pena,  si  applica  l'art.  4,  comma 1, della citata legge n. 97 del
2001.
   6.  Nei  casi  indicati  ai  commi  precedenti  si  applica quanto
previsto   dall'art.   14   in  tema  di  rapporti  tra  procedimento
disciplinare e procedimento penale.
   7.  Al  dipendente  sospeso  ai  sensi  dei  commi  da  1 a 5 sono
corrisposti  un'indennita'  pari  al  50% della retribuzione indicata
all'art.  25,  comma  2,  primo  alinea, del CCNL del 16 maggio 2001,
nonche'   gli   assegni   del  nucleo  familiare  e  la  retribuzione
individuale di anzianita', ove spettanti.
   8.   Nel   caso   di   sentenza   definitiva   di   assoluzione  o
proscioglimento,  ai  sensi  dell'  art.  14,  commi  6  e  7, quanto
corrisposto   nel  periodo  di  sospensione  cautelare  a  titolo  di
indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto dovuto al lavoratore se
fosse  rimasto  in  servizio,  escluse  le  indennita' o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
giudizio  disciplinare  riprenda  per  altre infrazioni, ai sensi del
medesimo  art.  14,  comma  6,  secondo periodo, il conguaglio dovra'
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
   9.  In  tutti  gli  altri  casi  di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
escluse  le  indennita'  o compensi per servizi e funzioni speciali o
per  prestazioni  di  carattere  straordinario  nonche'  i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
   10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa
di   procedimento  penale,  la  stessa  conserva  efficacia,  se  non
revocata,  per  un  periodo  di tempo comunque non superiore a cinque
anni.  Decorso  tale  termine la sospensione cautelare e' revocata di
diritto  e  il  dipendente  riammesso  in  servizio.  Il procedimento
disciplinare   rimane,   comunque,   sospeso   sino   all'esito   del
procedimento penale.
   11.  La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art.
27 del CCNL del 16 maggio 1995.

      

                               ART. 16
          NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
   1.  I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del  presente  contratto vanno portati a termine secondo le procedure
vigenti alla data del loro inizio.
   2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si
applicano  le  sanzioni  previste dall'art. 25 del CCNL del 16 maggio
1995   come   rinovellato   dal   presente  contratto,  qualora  piu'
favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo art. 25.

      


CAPO II
RAPPORTO DI LAVOROCAPO INORME DISCIPLINARI
                               ART. 17
         CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI
                        NEI LUOGHI DI LAVORO
   1.  Le amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione
di  cui  al  CCNL del 16 febbraio 1999, adottano con proprio atto, il
codice  di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta
contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione  della  Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le
parti,  allo  scopo  di  fornire  linee  guida  uniformi  in materia,
allegano a titolo esemplificativo il codice - tipo.

      


CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
                               ART. 18
                      DISPOSIZIONI PARTICOLARI
   1. Il comma 2 dell'art. 8 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001,
riguardante  l'aspettativa per dottorato di ricerca, all'ultimo rigo,
dopo  la  virgola, viene cosi' integrato " fatta salva l'applicazione
dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n. 448".
   2.  Con  riferimento  all'art.  33 del CCNL del 16 maggio 2001, le
parti prendono atto che per mero errore materiale, e' stata omessa la
citazione  della legge 24 maggio 1970 n. 336. Pertanto il comma 3 del
suddetto  articolo  viene  integrato, dalla data di entrata in vigore
del  predetto  CCNL,  come  qui  di seguito indicato:"In relazione ai
benefici  previsti  per  gli ex-combattenti e simili continua a farsi
riferimento  alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive
modificazioni ed integrazioni."
   3.  Con  riferimento  al  personale  di  cui  all'art. 1, comma 2,
lett.a),  sono confermate le norme stabilite negli specifici CCNL ivi
indicati.  Le  disposizioni  dei  contratti  collettivi  nazionali di
comparto,  ivi  richiamate  in relazione agli istituti per i quali e'
prevista   la   diretta  applicabilita'  al  personale  medesimo,  si
intendono  modificate  o integrate dalle norme contenute nel presente
contratto.
   4.  Le  parti,  a titolo di interpretazione autentica, chiariscono
che,  tra le risorse indicate nell'art. 17 , comma 13 del CCNL del 16
maggio  2001,  sin  dalla  data di entrata in vigore di quest'ultimo,
sono  state  ricomprese le risorse gia' destinate alla corresponsione
dell'indennita'   rischio   radiologico,   che   continua  ad  essere
attribuita al personale avente titolo nelle misure ed alle condizioni
previste  dalle  vigenti  disposizioni.  Per  il personale tecnico di
radiologia   dall'entrata   in   vigore  del  presente  contratto  la
denominazione  dell'indennita'  di  rischio e' cambiata in indennita'
professionale.
   5.  All'art. 9, comma 3, lett. a), del CCNL del 16 maggio 2001, il
comma  2  ivi  indicato,  al  termine,  e'  integrato con il seguente
periodo:  "Tra  le  motivazioni  per  cui  possono  essere concessi i
permessi  di  cui  al  presente  comma,  rientra  l'effettuazione  di
testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da
gravi  calamita'  naturali  che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi,
i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle
competenti autorita'"
   6. L'art. 18, comma 9, del CCNL del 16 maggio 1995 viene integrato
con  il  seguente  periodo:  "Tra  queste ultime assumono particolare
rilievo  l'art.  1  della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito
dall'art.  13  della  legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art. 5, comma 1,
della  legge  6  marzo  2001 n. 52, che prevedono, rispettivamente, i
permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
   7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con
orario  su  due  giorni  settimanali,  puo' recuperare i ritardi ed i
permessi  orari  con  corrispondente  prestazione  lavorativa  in una
ulteriore  giornata concordata preventivamente con l'amministrazione,
senza  effetti  di  ricaduta  sulla regola del proporzionamento degli
istituti contrattuali applicabili.
   8 Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del CCNQ del
7  agosto  1998  e successive modificazioni ed integrazioni competono
quote   di   incentivo   secondo   le   previsioni  concordate  nella
contrattazione integrativa.

      

                               ART. 19
               PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
   1.  Per tutte le controversie individuali e' previsto il tentativo
obbligatorio di conciliazione.
   2.  A  tal  fine  il  dipendente puo' avvalersi delle procedure di
conciliazione di cui all'art. 66 del d. lgs. n. 165 del 2001, in tema
di  tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto
di  lavoro  ovvero  di  quelle  indicate  nell'art. 4 del CCNQ del 23
gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.
   3.  Ove  la  conciliazione  non  riesca,  il dipendente puo' adire
l'autorita'  giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa
possono  concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a
prescindere  dalla tipologia della conciliazione prescelta tra quelle
indicate  nel  comma  2.  In  tal  caso  si  esperiscono le procedure
indicate  nell'art.  4  e  seguenti  del  CCNQ  del 23 gennaio 2001 e
successive modificazioni e proroghe.
   4.  Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di cui
al  comma  1, sono impugnabili con le procedure previste dall'accordo
stesso  ovvero  dinanzi all'organismo di cui all'art. 55, commi 8 e 9
del  d.  lgs.  n.  165 del 2001, richiamati dall'art. 6, lett. C) del
CCNL del 16 febbraio 1999.

      


TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICOCAPO I
                               ART. 20
                         STIPENDIO TABELLARE
   1.   Gli   stipendi  tabellari  sono  incrementati  tenendo  conto
dell'inflazione  programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata  del  biennio precedente nonche' di una anticipazione del
differenziale   tra  inflazione  reale  e  programmata  determinatosi
nell'anno 2002.
   2.  Ai  sensi  del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'art.   2,   comma  2,  del  CCNL  del  21  febbraio  2001,  sono
incrementati  degli  importi  mensili  lordi, per tredici mensilita',
indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.
   3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  l'indennita' integrativa
speciale  (IIS), di cui alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio
2001,   cessa   di   essere   corrisposta  come  singola  voce  della
retribuzione  ed  e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto
conglobamento  non  ha  effetti  diretti  o indiretti sul trattamento
economico  complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in
base alle vigenti disposizioni.
   4.  Gli  importi  annui tabellari risultanti dall'applicazione dei
commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dall'allegata Tabella B.
   5.  Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennita'  di  vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma
6, del presente CCNL.

      

                               ART. 21
                     EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
   1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione del
presente  contratto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul
compenso  per  lavoro  straordinario,  sul  trattamento  ordinario di
quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita,
sull'indennita'  di  cui  agli  artt.  13,  comma 4 e 15, comma 7 del
presente  CCNL,  sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali  e  relativi  contributi, comprese la ritenuta in conto
entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
   2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 20
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel  periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti
dell'indennita'  di  buonuscita,  di  licenziamento,  nonche'  quella
prevista  dall'art.  2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
   3.  Il  conglobamento  sullo  stipendio  tabellare dell'indennita'
integrativa  speciale, di cui all'art. 20, comma 3 del presente CCNL,
non  modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in
atto  del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

      

                               ART. 22
                    INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
   1.  Allo  scopo  di favorire il procedimento di perequazione delle
retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, le
misure  attualmente  vigenti  dell'indennita'  d'amministrazione sono
incrementate degli importi e con la decorrenza indicati nelle Tabelle
C e D.
   2.    Nei   casi   di   assegnazione   temporanea   presso   altra
amministrazione  del medesimo comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNL
del  16  maggio 2001, al personale viene corrisposta l'indennita' del
comma   1,   nella   misura  spettante  presso  l'amministrazione  di
destinazione.

      

                               ART. 23
           INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
   1.   Il  Fondo  unico  di  amministrazione  determinato  ai  sensi
dell'art.  31 del CCNL del 16 febbraio 1999 e dell'art. 6 del CCNL 21
febbraio  2001  e'  ulteriormente incrementato di un importo pari a €
10,90  pro  - capite per tredici mensilita' con decorrenza 1° gennaio
2003.
   2.  Sono,  altresi', confermate le modalita' di utilizzo del fondo
di cui all'art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999 e all'art.7 del CCNL
del 21 febbraio 2001.

      

                               ART. 24
                   NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA
   1.  Le  parti  prendono  atto che nell'ambito delle disponibilita'
economiche  stanziate  per il rinnovo del presente contratto relativo
al  biennio  economico  2002  -  2003,  sono  ricomprese  le  risorse
specificatamente destinate a garantire, dal 1° gennaio 2002, la piena
copertura finanziaria dell'art. 32 del CCNL integrativo del 16 maggio
2001 relativo al trattamento di fine rapporto di lavoro.
   2.  Qualora  le  risorse  stanziate  per  il  finanziamento  degli
istituti  di  cui  all'art.  23  non vengano completamente utilizzate
nell'anno   in   corso,   sono   riassegnate   al   Fondo   unico  di
amministrazione per l'esercizio successivo.
   3.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  contratto,  restano
confermate le norme dei precedenti CCNL.

      


CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICOCAPO I
                               ART. 25
         PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO PRESSO LE SEDI ESTERE
   1.  Il  fondo  unico  per il personale assunto a contratto a tempo
indeterminato  presso le sedi estere, di cui all'art. 10 del CCNL del
12   aprile   2001,  e'  ulteriormente  incrementato  di  un  importo
complessivo,  al  netto  degli oneri riflessi, pari a € 530.000 annui
con decorrenza 1 gennaio 2002, rideterminati in € 1.220.000 annui con
decorrenza  1  gennaio 2003. Tali importi sono individuati sulla base
degli  incrementi  medi  complessivi  pro-capite riferiti al restante
personale del comparto.

      


TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
                               ART. 26
                            NORME FINALI
   1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  contratto,  restano
confermate   le   norme   dei  sottoelencati  CCNL  nelle  parti  non
disapplicate:
   -  CCNL  1994/1997 del 16 maggio 1995, con particolare riferimento
all'art.  19, nella parte in cui prevede che l'orario di lavoro e' di
36 ore settimanali; CCNL sulle tipologie degli orari di lavoro del 12
gennaio 1996; Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30 aprile
1996;  CCNL  1998/2001  del  16 febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001;
CCNL  integrativo  del  CCNL 1998/2001 del 16 maggio 2001. In caso di
eventuali  interventi  legislativi in materia di orario di lavoro, le
parti   si  incontreranno  per  ridefinire  la  disciplina  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.

      

                               ART. 27
                           DISAPPLICAZIONI
   1.   -   Dalla   data  di  stipulazione  del  presente  CCNL  sono
disapplicate le seguenti norme:
   a)   Con   riferimento  all'art.  4  (tempi  e  procedure  per  la
stipulazione  dei  contratti  integrativi):  l'art. 5 del CCNL del 16
febbraio 1999;
   b)  Con  riferimento  agli  artt.  13  (Codice  disciplinare) e 14
(Rapporto  tra  procedimento  disciplinare  e  procedimento  penale):
l'art.  25  del  CCNL del 16 maggio 1995 come integrato dall'art. 17,
commi 6 e 9, del CCNL del 16 maggio 2001;
   c)  Con  riferimento all'art. 15 (Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale): l'art. 27 del CCNL del 16 maggio 1995;
   d)   Con   riferimento   all'art.  16  (Norme  transitorie  per  i
procedimenti  disciplinari):  l'art.  41, commi 1 e 2 del CCNL del 16
maggio 1995

      

   Tabella A

   Incrementi mensili della retribuzione tabellare

   Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'


=====================================================================
    Posizione                dal 1.1.02          dal 1.1.03
    economica
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Generale r.e.          59,50             66,3 0
Direttore Divisione r.e.         55,30             61,60
       C3-S                      47,90             53,40
       C3                        47,90             53,40
       C2                        43,60             48,60
       C1-S                      39,80             44,40
       C1                        39,80             44,40
       B3-S                      36,50             40,61
       B3                        36,50             40,61
       B2                        34,30             38,20
       B1                        32,60             36,30
       A1-S                      30,90             34,40
       A1                        30,90             34,40

   Tabella B

   Nuova retribuzione tabellare

   Valori in Euro per 12 mensilita'



=====================================================================
    Posizione                dal 1.1.02          dal 1.1.03 (1)
    economica
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Generale r.e.       18.899,48             26.667,22
Direttore Divisione r.e.      17.178,86             24.784,21
       C3-S                   15.667,74             22.949,97
       C3                     14.190,15             21.472,38
       C2                     12.417,72             19.546,16
       C1-S                   11.558,70             18.537,36
       C1                     10.876,46             17.855,12
       B3-S                   10.548,16             17.406,52
       B3                      9.487,87             16.346,23
       B2                      8.598,99             15.375,22
       B1                      7.906,16             14.619,38
       A1-S                    7.725,15            14.3 73,71
       A1                      7.194,75             13.843,31

   (1)  Il  valore  a  decorrere  da11.1.2003  comprende  ed  assorbe
l'Indennita' Integrativa Speciale.

   Tabella C

   Incrementi mensili dell'Indennita' d'amministrazione

   Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilita'

Corte   dei  Conti-  Ministero  Giustizia  -  Consiglio  di  Stato  -
Avvocatura  di Stato Ministero Giustizia DAP - ex Ministero Commercio
Estero  -  ex  MURST ex PCM Dip.Spettacolo/Turismo/Aree Urbane/Affari
Sociali      ex     Ministero     Trasporti     Motorizzazione/Marina
mercantile/Civilavia  ex  Ministero  Beni  culturali- Ministero della
                               Salute


=====================================================================
     Posizione               Incremento          Rideterminato (1)
     economica               dal 1.1.02            dal 1.1.03
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Generale r.e.         9,80                    10,80
Direttore Divisione r.e.        9,60                    10,80
       C3-S                     9,00                    10,00
       C3                       9,00                    10,00
       C2                       8,00                     8,80
       C1-S                     7,20                     8,00
       C1                       7,20                     8,00
       B3-S                     6,20                     7,00
       B3                       6,20                     7,00
       B2                       5,60                     6,40
       B1                       5,20                     5,80
       A1-S                     4,80                     5,40
       A1                       4,80                     5,40

   (1)  Il  valore  a  decorrere  da11.1.2003  comprende  ed  assorbe
l'incremento corrisposto da11.1.2002.

   Tabella D

   Incrementi mensili dell'Indennita' d'amministrazione

   Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilita'

Ministero  Comunicazioni-ex  Ministero  Lavoro -ex Ministero Tesoro e
Bilancio  ex Ministero Finanze - Ministero Difesa - Ministero Interno
-  ex  Ministero  Industria ex Ministero Ambiente-ex Ministero Lavori
Pubblici   ex   Ministero  Pubblica  Istruzione  Ministero  Politiche
                 Agricole - Ministero Affari Esteri


=====================================================================
     Posizione               Incremento          Rideterminato (1)
     economica               dal 1.1.02            dal 1.1.03
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Generale ne.         27,80                  29,00
Direttore Divisione ne.        26,60                  27,80
       C3-S                    20,80                  21,80
       C3                      20,80                  21,80
       C2                      18,60                  19,60
       C1-S                    16,60                  17,40
       C1                      16,60                  17,40
       B3-S                    14,60                  15,40
       B3                      14,60                  15,40
       B2                      13,20                  13,80
       B1                      11,80                  12,40
       A1-S                    10,60                  11,20
       A1                      10,60                  11,20

   (1)  Il  valore  a  decorrere  da11.1.2003  comprende  ed  assorbe
l'incremento corrisposto da11.1.2002.

      

   NOTA A VERBALE ARAN
   Con  riferimento  all'ultimo  periodo  dell'art.  20,  comma 3, si
precisa  che  al  personale  in  servizio all'estero destinatario del
presente  contratto,  cui  non  spetta  l'IIS,  verra'  applicata una
ritenuta  sullo  stipendio  metropolitano  corrispondente alla misura
dell'indennita'  integrativa  speciale percepita al 31 dicembre 2002,
che  continua  ad  essere considerata per il calcolo delle trattenute
previdenziali  secondo  la  normativa vigente. Si conferma, altresi',
che  per  il  suddetto  personale  il  conglobamento  dell'indennita'
integrativa  speciale  sullo  stipendio  tabellare  e'  utile ai fini
dell'indennita' di buonuscita.
   DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
   In  relazione  all'art. 6 ed in considerazione della necessita' di
affrontare  in modo organico le situazioni di mobbing esistenti nelle
amministrazioni del comparto, le parti raccomandano che le previsioni
in  esso  contenute  abbiano attuazione in tempi rapidi e nell'ambito
delle strutture esistenti.
   DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
   Con  riferimento  all'art.  9  le  parti convengono che nei lavori
della  Commissione  sara' dato particolare rilievo alle modalita' per
la riqualificazione professionale del personale appartenente all'area
A, anche in relazione ai processi di esternalizzazione dei servizi.
   DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
   In  relazione all'art. 18, le parti prendono atto della necessita'
di  verificare  congiuntamente  gli altri casi di donazione di organi
(ad  es.  rene,  fegato) per i quali prevedere una particolare tutela
anche,   eventualmente,  nell'ambito  dell'art.  6,  comma  1,  primo
periodo,  del CCNL integrativo del 16 maggio 2001. La verifica dovra'
essere portata a termine entro sei mesi
   DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
   In  relazione all'art. 19, le parti prendono atto della necessita'
che  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali preveda idonee
soluzioni    organizzative    atte    ad    evitare   situazioni   di
incompatibilita'  quando  venga  fatto  ricorso alle procedure di cui
all'art.  66 del d.lgs. n. 165 del 2001, da parte di dipendenti delle
Direzioni provinciali del Lavoro.
   DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
   Con    riferimento   all'art.   22,   le   parti   affermano   che
l'omogeneizzazione  dell'indennita'  di amministrazione percepita dai
dipendenti in servizio nei Ministeri accorpati ai sensi del d.lgs. 30
luglio  1999  n. 300, non assume carattere negoziale essendo connessa
con  il  riassetto  delle  pubbliche  amministrazioni interessate. Le
relative   risorse,   pertanto,  devono  essere  oggetto  di  preciso
finanziamento di legge non potendo il contratto collettivo provvedere
al   raggiungimento  di  tale  obiettivo  con  le  risorse  derivanti
dall'applicazione  dell'Accordo  sul  costo  del lavoro del 23 luglio
1993.   Tuttavia   le   parti,  nell'ambito  delle  limitate  risorse
contrattuali  disponibili,  si sono fatte carico di portare avanti il
processo  di  riallineamento retributivo perseguito sin dal contratto
collettivo   del   16   maggio  1995,  attraverso  un  meccanismo  di
perequazione dei valori dell'indennita' stessa.
   DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
   In  relazione all'Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30
aprile  1996,  le  parti si danno atto della necessita' di procedere,
entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore del presente contratto, alla
verifica  della  spesa effettivamente sostenuta a fronte dei relativi
stanziamenti  per  l'eventuale  revisione  della  disciplina  e degli
importi attualmente vigenti.
   DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
   In  relazione  alla  nuova  disciplina  delle  forme flessibili di
rapporto  di  lavoro introdotte dal CCNL del 16 maggio 2001, le parti
sottolineano   la  particolare  e  significativa  rilevanza  di  tali
strumenti  di  gestione  delle  risorse umane che, nonostante il loro
carattere  di  sperimentalita',  offrono  alle  amministrazioni  ampi
margini  di  gestione  diretta  dei  servizi, evitando in tal modo il
ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali.
   DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
   Con   l'obiettivo   di   verificare,   nell'arco   della   vigenza
contrattuale,   la  possibilita'  di  revisione  dell'istituto  della
trasferta,  le  parti  confermano  i  contenuti  della  dichiarazione
congiunta n. 2 del CCNL del 16 maggio 2001.

      

                                                        ALLEGATO N. 1
              SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
               NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

                               Art. 1
                            (Definizione)
   1.  Per  molestia  sessuale  si  intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti;
                               Art. 2
                             (Principi)
   1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
   a)  e'  inammissibile  ogni  atto o comportamento che si configuri
come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
   b)  e'  sancito  il  diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad
essere  trattati  con  dignita'  e  ad  essere tutelati nella propria
liberta' personale;
   c)  e'  sancito  il  diritto  delle  lavoratrici/dei  lavoratori a
denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
   d)  e'  istituita  la  figura della Consigliera/del Consigliere di
fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo
A3-0043/94,  e  denominata/o  d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e
viene  garantito  l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente
del  personale  che  si avvalga dell'intervento della Consigliera/del
Consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo
chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire,
mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
   e)  viene  garantito  l'impegno  dell'Amministrazione  a  definire
preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa  per  l'adozione  del  presente  Codice,  il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona  da  designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere  le  Amministrazioni  individuano  al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un
apposito percorso formativo;
   f)   e'  assicurata,  nel  corso  degli  accertamenti,  l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti;
   g)  nei  confronti  delle  lavoratrici  e dei lavoratori autori di
molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165
del  2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo
i  profili  ed  i  presupposti,  un'apposita  tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di
un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti  sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi
delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
   h)  l'amministrazione  si  impegna  a  dare  ampia informazione, a
fornire  copia  ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice
di  comportamento  e,  in particolare, alle procedure da adottarsi in
caso  di  molestie  sessuali,  allo  scopo  di diffondere una cultura
improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.
   2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento
negativo  di  valutazione  con  le  conseguenze  previste dai CCNL in
vigore.
                               Art. 3
        (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1.  Qualora  si  verifichi  un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo  sessuale  sul  posto  di  lavoro  la dipendente/il dipendente
potra'  rivolgersi  alla  Consigliera/al  Consigliere designata/o per
avviare  una  procedura  informale nel tentativo di dare soluzione al
                                caso.
   2.   L'intervento   della   Consigliera/del   Consigliere   dovra'
concludersi   in   tempi   ragionevolmente  brevi  in  rapporto  alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
   3.  La  Consigliera/il  Consigliere,  che  deve possedere adeguati
requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli  Enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di
contribuire alla soluzione del caso.
                               Art. 4
 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
   1.  La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine
di   favorire   il   superamento  della  situazione  di  disagio  per
ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla
persona  che  il  suo  comportamento  scorretto  deve cessare perche'
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
   4.  L'intervento  della  Consigliera/del Consigliere deve avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
                               Art. 5
                         (Denuncia formale)
   1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali
non  ritenga  di  far  ricorso  all'intervento  della Consigliera/del
Consigliere,  ovvero,  qualora dopo tale intervento, il comportamento
indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale  denuncia,  con
l'assistenza  della  Consigliera/del  Consigliere,  alla dirigente/al
dirigente  o  responsabile  dell'ufficio  di  appartenenza  che sara'
tenuta/o   a   trasmettere   gli   atti  all'Ufficio  competenze  dei
procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra
forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
   2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia
la  dirigente/il  dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia
potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
   3.   Nel   corso   degli  accertamenti  e'  assicurata  l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
   4.Nel  rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991
n.   125,  qualora  l'Amministrazione,  nel  corso  del  procedimento
disciplinare,  ritenga  fondati  i  dati,  adottera',  ove lo ritenga
opportuno,  d'intesa  con  le  OO.SS.  e  sentita  la  Consigliera/il
Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili
alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare  un  ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
   5.  Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125
del   1991  e  nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  nel  corso  del
procedimento  disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante  ha  la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto
di  lavoro  o  di  essere  trasferito altrove in una sede che non gli
comporti disagio.
   6.  Nel  rispetto  dei  principi che informano la legge n. 125 del
1991,   qualora   l'Amministrazione   nel   corso   del  procedimento
disciplinare  non  ritenga  fondati  i  fatti,  potra'  adottare,  su
richiesta  di  uno  o  entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di
trasferimento  in  via  temporanea,  in  attesa della conclusione del
procedimento  disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un
clima  sereno;  in  tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli
interessati   di   esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con
l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed e' comunque garantito
ad  entrambe  le  persone  che il trasferimento non venga in sedi che
creino disagio.
                               Art. 6
                  (Attivita' di sensibilizzazione)
   1.  Nei  programmi  di formazione del personale e dei dirigenti le
aziende   dovranno  includere  informazioni  circa  gli  orientamenti
adottati  in  merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
   2.   L'amministrazione  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici
interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della
dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di
comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare
attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali
sul posto di lavoro.
   3.  Sara'  cura  dell'Amministrazione  promuovere, d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
   4.  Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato
alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.
   5.   Sara'   cura  dell'Amministrazione  promuovere  un'azione  di
monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera'
a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  Protocollo  ed  alla
Presidente  del  Comitato  Nazionale di Parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
   6.   L'Amministrazione  e  i  soggetti  firmatari  del  Protocollo
d'Intesa   per   l'adozione  del  presente  Codice  si  impegnano  ad
incontrarsi  al  termine  del  primo  anno  per verificare gli esisti
ottenuti  con  l'adozione  del  Codice di condotta contro le molestie
sessuali  ed  a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.

      

                                                           ALLEGATO 2
               CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

                               Art. 1
                (Disposizioni di carattere generale)
   1.  I  principi  e  i  contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e
imparzialita',   che   qualificano   il  corretto  adempimento  della
prestazione  lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare,  quello  della  polizia  di  Stato  ed  il Corpo di polizia
penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e
dell'Avvocatura  dello  Stato  -  si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
   2.  I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma
3,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento
con le previsioni in materia di responsabilita' disciplinare. Restano
ferme  le  disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilita'
dei pubblici dipendenti.
   3.  Le  disposizioni  che  seguono trovano applicazione in tutti i
casi  in  cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o
comunque  per  i  profili  non  diversamente  disciplinati da leggi o
regolamenti.  Nel  rispetto  dei  principi  enunciati dall'art. 2, le
previsioni  degli  articoli  3  e seguenti possono essere integrate e
specificate  dai  codici  adottati  dalle  singole amministrazioni ai
sensi  dell'art.  54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
                               Art. 2
                             (Principi)
   1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale
di  servire  esclusivamente  la  Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita'
dell'amministrazione.   Nell'espletamento   dei  propri  compiti,  il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse  pubblico;  ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
   2.  Il  dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine
di  evitare  di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle
sue  mansioni  in  situazioni,  anche solo apparenti, di conflitto di
interessi.  Egli  non  svolge  alcuna  attivita' che contrasti con il
corretto  adempimento  dei  compiti d'ufficio e si impegna ad evitare
situazioni  e  comportamenti  che  possano  nuocere  agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
   3.  Nel  rispetto  dell'orario  di lavoro, il dipendente dedica la
giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie
competenze,  si  impegna  ad  adempierle  nel  modo  piu' semplice ed
efficiente  nell'interesse  dei cittadini e assume le responsabilita'
connesse ai propri compiti.
   4.  Il  dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone
per  ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio.
   4.  Il  comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire
un   rapporto   di   fiducia  e  collaborazione  tra  i  cittadini  e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
   massima  disponibilita' e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce  l'accesso  degli  stessi  alle  informazioni a cui abbiano
titolo  e,  nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le
notizie   e   informazioni   necessarie  per  valutare  le  decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
   6.  Il  dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e
delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura
di   semplificazione   dell'attivita'   amministrativa,   agevolando,
comunque,  lo  svolgimento,  da  parte dei cittadini, delle attivita'
loro  consentite,  o  comunque non contrarie alle norme giuridiche in
vigore.
   7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la
distribuzione  delle  funzioni  tra  Stato  ed enti territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e  dei  compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e
funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.
                               Art. 3
                      (Regali e altre utilita)
   1.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri, ne' accetta,
neanche  in  occasione  di  festivita', regali o altre utilita' salvo
quelli  d'uso  di  modico  valore,  da  soggetti che abbiano tratto o
comunque  possano  trarre  benefici da decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
   2.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri, ne' accetta,
regali  o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto  grado.  Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un
sovraordinato  o  a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d'uso di modico valore.
                               Art. 4
       (Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
   1.   Nel   rispetto   della  disciplina  vigente  del  diritto  di
associazione,  il  dipendente  comunica  al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere
non  riservato,  i  cui  interessi  siano coinvolti dallo svolgimento
dell'attivita'  dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
   2.  Il  dipendente  non  costringe  altri dipendenti ad aderire ad
associazioni  ed  organizzazioni,  ne'  li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
                               Art. 5
               Trasparenza negli interessi finanziari.
   1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di
tutti  i  rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che
egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
   a)  se  egli,  o  suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
   b)  se  tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti
che  abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
   2.  Il  dirigente,  prima  di  assumere  le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari  che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado  o  affini  entro  il  secondo,  o  conviventi  che  esercitano
attivita'  politiche,  professionali  o  economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano
coinvolte  nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su
motivata  richiesta  del  dirigente  competente  in materia di affari
generali  e  personale,  egli  fornisce  ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.
                               Art. 6
                       (Obbligo di astensione)
   1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione di
decisioni  o  ad  attivita'  che possano coinvolgere interessi propri
ovvero:  di  suoi  parenti  entro  il  quarto  grado o conviventi; di
individui  od  organizzazioni  con cui egli stesso o il coniuge abbia
causa  pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia  tutore,  curatore,
procuratore  o  agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati,  societa'  o  stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente  o  dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui  esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
dirigente dell'ufficio.
                               Art. 7
                       (Attivita' collaterali)
   1.    Il    dipendente    non    accetta   da   soggetti   diversi
dall'amministrazione  retribuzioni  o  altre utilita' per prestazioni
alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
   2.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di collaborazione con
individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente,  un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
   3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento
di incarichi remunerati.
                               Art. 8
                           (Imparzialita)
   1.  Il  dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa,
assicura  la  parita'  di  trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto  con  l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta  ne'  accorda  ad  alcuno  prestazioni  che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
   2.  Il  dipendente  si attiene a corrette modalita' di svolgimento
dell'attivita'  amministrativa  di  sua  competenza,  respingendo  in
particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi
superiori.
                               Art. 9
                 (Comportamento nella vita sociale)
   1.   Il   dipendente   non   sfrutta   la  posizione  che  ricopre
nell'amministrazione  per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei
rapporti    privati,    in   particolare   con   pubblici   ufficiali
nell'esercizio  delle  loro  funzioni, non menziona ne' fa altrimenti
intendere,  di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
                               Art. 10
                     (Comportamento in servizio)
   1.  Il  dipendente,  salvo  giustificato  motivo,  non ritarda ne'
affida ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
   2.  Nel  rispetto  delle  previsioni  contrattuali,  il dipendente
limita   le  assenze  dal  luogo  di  lavoro  a  quelle  strettamente
necessarie.
   3.   Il  dipendente  non  utilizza  a  fini  privati  materiale  o
attrezzature  di  cui  dispone  per  ragioni  di  ufficio. Salvo casi
d'urgenza,  egli  non  utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze  personali.  Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione  se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio   e   non   vi   trasporta  abitualmente  persone  estranee
all'amministrazione.
   4. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode
a  titolo  personale, utilita' spettanti all'acquirente, in relazione
all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
                               Art. 11
                     (Rapporti con il pubblico)
   1.  Il  dipendente  in  diretto  rapporto  con  il pubblico presta
adeguata   attenzione   alle   domande  di  ciascuno  e  fornisce  le
spiegazioni  che  gli  siano  richieste  in  ordine  al comportamento
proprio  e  di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni
a  cui  sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro
da  svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti  con  i  cittadini  e  risponde  sollecitamente  ai loro
reclami.
   2.   Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere
informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il
dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a
detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione.  Il dipendente tiene
informato  il  dirigente  dell'ufficio  dei  propri  rapporti con gli
organi di stampa.
   3.  Il  dipendente  non prende impegni ne' fa promesse in ordine a
decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
   4.  Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le  altre
comunicazioni   il   dipendente   adotta   un   linguaggio  chiaro  e
comprensibile.
   5.  Il  dipendente  che  svolge la sua attivita' lavorativa in una
amministrazione  che  fornisce  servizi  al pubblico si preoccupa del
rispetto   degli   standard   di  qualita'  e  di  quantita'  fissati
dall'amministrazione
   nelle  apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare
la  continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra
i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di
prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.
                               Art. 12
                             (Contratti)
   1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione,
il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne'
corrisponde   o   promette   ad   alcuno   utilita'   a   titolo   di
intermediazione,  ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l'esecuzione del contratto.
   2.  Il  dipendente  non  conclude, per conto dell'amministrazione,
contratti   di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento  o
assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a
titolo   privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in  cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali egli abbia
concluso  contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente, si
astiene   dal   partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto.
   3.  Il  dipendente  che  stipula  contratti  a  titolo privato con
imprese  con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  ed assicurazione, per
conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per  iscritto il dirigente
dell'ufficio.
   4.  Se  nelle  situazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3 si trova il
dirigente,  questi  informa  per  iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
                               Art. 13
         (Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
   1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di
controllo  tutte  le informazioni necessarie ad una piena valutazione
dei  risultati  conseguiti  dall'ufficio  presso  il  quale  prestano
servizio.  L'informazione  e'  resa  con  particolare  riguardo  alle
seguenti   finalita':   modalita'   di   svolgimento   dell'attivita'
dell'ufficio;  qualita'  dei servizi prestati; parita' di trattamento
tra  le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli
uffici,  specie  per gli utenti disabili; semplificazione e celerita'
delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione
delle   procedure;   sollecita   risposta   a   reclami,   istanze  e
segnalazioni.

      

                                   Roma, 28 febbraio 2003
   NOTA A VERBALE N. 1
   La  FP  CGIL ritiene che il presente CCNL avrebbe dovuto destinare
maggiori   risorse   e  materie,  direttamente,  alla  contrattazione
integrativa   di  posto  di  lavoro,  per  intervenire  con  maggiore
incisivita'  sull'organizzazione  del  lavoro,  in  coerenza  con  la
piattaforma presentata.
   NOTA A VERBALE N. 2
   La  FP CGIL esprime la propria riserva sull'art. 1, comma 2, punto
b)   del   presente  CCNL  perche'  l'accordo  citato  non  e'  stato
sottoscritto dalla nostra Organizzazione sindacale in quanto ritenuto
inadeguato  a risolvere i gravi e ormai storici problemi degli Uffici
giudiziari.
   Esemplificativa  a  tale  proposito e' la mancata regolamentazione
dell'orario di lavoro.

                        Roma, 14 maggio 2003
   Dichiarazione a verbale
   CGIL e FP CGIL, considerano la richiesta del Governo di modificare
il  contratto  sottoscritto  con  l'ARAN  lesiva dell'autonomia della
contrattazione  e  dei soggetti presenti al tavolo. Tale richiesta e'
inaccettabile  sul  piano del metodo, e per quel che attiene al punto
relativo al conglobamento, anche sul piano del merito.
   Il  negoziato  ha infatti comportato tra i suoi esiti oggettivi la
modifica  della  base  stipendiale  utile  ai  fini del calcolo della
pensione  oltre  che  della  indennita' di buonuscita. La pretesa del
Governo  di  non  tener  conto  di questo esito si poggia, non su una
presunta  assenza di copertura finanziaria, ma, sui rapporti di forza
che  il  Governo  usa  impedendo  la  sottoscrizione  definitiva  del
contratto,   azzerandone,   di   fatto,   il  risultato  contrattuale
raggiunto.
   CGIL  e  FP  CGIL,  decidono  di  accettare  la modifica del testo
sottoscritto  solo  per acquisire il contratto e per non riportare il
percorso contrattuale della categoria al punto zero.
   Le  scriventi  OO.SS.,  nella  convinzione  della raggiungibilita'
dell'obiettivo  di  rivalutare  la base stipendiale anche ai fini del
calcolo  della pensione, la cui copertura finanziaria e' gia' in atto
presso  l'  INPDAP,  dichiarano fin d'ora l'apertura di una specifica
vertenza sindacale e legale a sostegno delle proprie richieste.

                  Il Segretario Generale FP CGIL Nazionale
                             Laimer Armuzzi

   Dichiarazione a verbale
   La  CISL  FPS  con  riferimento  alla  richiesta  del  Governo  di
modificare il contratto sottoscritto con l'ARAN, nella parte relativa
al   conglobamento   della   I.I.S.   nello  stipendio,  ritiene  non
condivisibile  tale  metodo d'intervento unilaterale che non rispetta
il ruolo e l'autonomia negoziale delle parti.
   Tale  modifica  richiesta dal Governo alla pre-intesa contrattuale
gia' sottoscritta appare quindi elemento di forte prevaricazione, che
peraltro  non  trova logica motivazione se confrontato con il lineare
sviluppo  delle  trattative  sulla  predetta materia avvenuto in sede
ARAN.
   Peraltro  in  sede  di  sviluppo  negoziale  le Parti hanno sempre
discusso   della  computabilita'  dell'I.I.S.  nello  stipendio  agli
effetti  della  indennita'  di  buonuscita INPDAP, anche in relazione
alla  quantificazione  corrispondente costo contrattuale da imputarsi
in   sede  di  rinnovo,  e  tenuto  conto  che  la  piu'  complessiva
problematica  riguardante  la  riforma  previdenziale  e'  oggetto di
specifico confronto tra il Governo e le OO.SS. Confederali.
   Pertanto  la  CISL  FPS conviene di sottoscrivere il CCNL Comparto
Ministeri con le modifiche richieste dal Governo poiche' non alterano
la  sostanza  delle intese raggiunte e sottoscritte dalle Parti ed al
solo   fine   di  consentire  la  conclusione  della  citata  tornata
contrattuale,   dimostrando   grande  senso  di  responsabilita'  nei
confronti dei lavoratori e per non riportare il percorso contrattuale
della categoria ad una pericolosa fase di penalizzante stallo.
   La  CISL  FPS  ritiene  di sottoscrivere il presente CCNL anche al
fine  di  non  fornire  ulteriori  alibi  al  Governo  che con metodo
scorretto  disconosce  l'accordo  sul  Pubblico  Impiego del febbraio
2002, l'accordo sulla politica dei redditi del luglio 1993, impedendo
il  rinnovo  dei  contratti  in tutti gli altri comparti del Pubblico
Impiego.
   La    CISL   FPS,   nella   convinzione   della   raggiungibilita'
dell'obiettivo  di  rivalutare  la base stipendiale anche ai fini del
calcolo  della  pensione,  anche  in  considerazione  della copertura
finanziaria   gia'  in  atto  presso  l'INPDAP,  dichiara  fin  d'ora
l'apertura  di  una  specifica  vertenza  a  sostegno  delle  proprie
richieste.
   Roma, 14 maggio 2003

                  CCNL 2002-2005 Comparto Mnisteri
      Dichiarazione a verbale della Confederazione UIL e della
                    UIL Pubblica Amministrazione

   La  UIL  e  la UIL PA esprimono il proprio dissenso, sul piano del
merito  e  del  metodo,  per  le  modifiche  apportate  dall'ARAN, su
indicazione  del  Governo, agli artt. 12 e 21 dell'ipotesi di accordo
per  il  rinnovo  del CCNL dei Ministeri, sottoscritta il 28 febbraio
2003, in quanto lesive dei diritti dei lavoratori.
   Infatti,  tale  atto  unilaterale rimette in discussione l'attuale
sistema  di  relazioni sindacali, altera i rapporti paritetici tra le
parti   nella   negoziazione,   indebolisce  il  ruolo  dei  soggetti
contrattuali,   ripristina   regole  di  controllo  e  di  intervento
autoritativo estranee alla natura privatistica del rapporto di lavoro
introdotta dal D.Lgs 165/2001.
   In particolare, la sterilizzazione degli effetti del conglobamento
dell'IIS  nello  stipendio sul trattamento pensionistico, rappresenta
una  arbitraria  decurtazione  di un beneficio gia' concordato tra le
parti e ampiamente coperto sotto l'aspetto finanziario.
   E'   assurdo  e,  a  nostro  giudizio,  illegittimo  definire  uno
stipendio  tabellare  di  base  che  viene  assoggettato  ad un'unica
aliquota  contributiva,  ma  viene  valutato in modo differenziato al
momento del calcolo della pensione.
   Altrettanto   inaccettabile   e'   la  modifica,  da  perentori  a
ordinatori,  di  alcuni termini del procedimento disciplinare. In tal
modo,  infatti,  si  introduce  un pericoloso fattore di incertezza a
danno  dei  lavoratori sottoposti a procedimenti disciplinari, in una
materia  che,  al  contrario,  necessita  di regole precise. Cosi' si
favoriscono  gestioni  autoritarie  e  si  scaricano sui lavoratori i
ritardi e le inefficienze delle amministrazioni.
   La UIL e la UIL PA:
   *   preso   atto   dell'atteggiamento   dilatorio   assunto  dalle
controparti  nella  definizione  del  CCNL  relativo  al  quadriennio
2002/2005;
   *  considerato  che  il  CCNL  e' scaduto oramai da piu' di sedici
mesi;
   *  al  fine  di  garantire  ai lavoratori tutti gli altri benefici
contrattuali;
   *  per  non  vanificare  gli  effetti  di  recupero  del potere di
acquisto delle retribuzioni;
   nel  sottoscrivere il presente contratto di lavoro, ribadiscono Il
proprio  dissenso  sulle modifiche unilaterali apportate e dichiarano
che  intraprenderanno  tutte  le iniziative, di carattere sindacale e
giurisdizionale, finalizzate a riconoscere ai lavoratori del Comparto
Ministeri  gli  effetti del conglobamento dell'IIS, anche ai fini del
calcolo  della pensione ed a trasformare in perentori tutti i termini
relativi ai procedimenti disciplinari.
   Roma, 14 maggio 2003.

   DICHIARAZIONE A VERBALE
   Con  riferimento  all'art.  25  (personale assunto con contratto a
tempo  indeterminato  presso  le sedi estere) le 00.SS CGIL FP - CISL
FPS  -  UIL  PA  ritengono  che  al  suddetto  personale debba essere
applicata,  in  materia  di  trattamento  di  malattia, la disciplina
prevista  dal  CCNL 94/97 e successive modificazioni per il personale
dei ministeri.
   CGIL FP CISL FPS UIL PA

   DICHIARAZIONE CGIL CISL UIL
   Cgil  Cisl  Uil preso atto che l'indennita' di amministrazione del
Ministero  per  i Beni e le Attivita' Culturali con la contrattazione
integrativa  e'  stata  omogeneizzata con quella dell'ex Dipartimento
dello   Spettacolo   attraverso   l'utilizzo   del   fondo  unico  di
amministrazione  assumono l'impegno di sostenere a tutti i livelli il
consolidamento   degli   importi  nelle  tabelle  dell'indennita'  di
amministrazione.
   Pertanto   verranno   intraprese  tutte  le  opportune  iniziative
contrattuali e legislative alfine di raggiungere tale obiettivo.
   Opportune soluzioni dovranno essere assunte per il Ministero della
Sanita' e per quello dell'Infrastrutture.
   Roma 28 feb 03


       FP CGIL       FPS CISL       UIL PA
        Podda        Tarelli         Bosco


NOTA A VERBALE
   La  RdB  Pubblico Impiego valuta negativamente l'ipotesi di accrdo
relativa al CCNL 2002- 2005 comparto Ministeri in quanto:
   sul  piano  economico  non risponde alle esigenze dell'adeguamento
delle retribuzioni all'inflazione reale e all'aumento del costo della
vita    dovuta   all'introduzione   dell'Euro,   prevedendo   aumenti
assolutamente distanti dai livelli delle retribuzioni europee;
   pur in presenza del blocco reiterato delle assunzioni non affronta
e non prevede alcuna soluzione al problema del precariato confermando
il pieno utilizzo delle forme di lavoro flessibile;
   rinvia,  con  una  fumosa  dichiarazione  congiunta,  la soluzione
all'annoso  problema  dell'adeguamento  del  valore  dei  buoni pasto
consentendo  al  Governo  di  incamerare  le risorse stanziate ma non
utilizzate per questo istituto ( 60 milioni di euro );
   rimanda la definizione del problema dell'ordinamento professionale
ad  una  istituenda Commissione i cui limiti di azione impediranno di
fatto la soluzione definitiva al giusto inquadramento del personale;
   irreggimenta il personale in una gabbia disciplinare repressiva;
   non  da'  certezze  in  ordine  al libero esercizio delle liberta'
sindacali;
   La RdB Pubblico Impiego per quanto sopra non sottoscrive l'Ipotesi
di  Accordo  che  sottoporra'  alla  valutazione dei propri organismi
statutari  e  al  referendum tra i lavoratori del Comparto al fine di
verificare  la rispondenza dell'ipotesi di Accordo alle necessita' ed
alle aspettative della categoria.
   Roma 28.2.2003
   Direzione Nazionale RdB PI

   NOTA  AL  VERBALE  DI  RETTIFICA  DELL'IPOTESI  DI  CCNL  comparto
ministeri 2002 - 2005 SIGLATO IL 28 febbraio 2003

   Analogamente  a  quanto  riportato nella nostra nota gia' allegata
all'ipotesi di CCNL comparto ministeri siglato il 28.02.03, ribadiamo
il  nostro totale dissenso all'integrazione di ulteriori modifiche di
articoli   contrattuali  che  aumentano,  pesantemente,  il  giudizio
complessivamente negativo gia' espresso.
   Per  le  considerazioni  di  cui  sopra  la  FLP  ribadisce di non
sottoscrivere  il  verbale  di  rettifica  degli articoli 12, 20 e 21
dell'ipotesi di CCNL di che trattasi, perche':
   *  Viene spazzato con un colpo di spugna l'unico elemento positivo
contenuto  nell'ipotesi di CCNL e precisamente quella di rendere piu'
omogenee  le  pensioni  del  pubblico  impiego  a  quelle del privato
tramite  l'operazione  di  conglobamento  dell'I.I.S. nello stipendio
tabellare  con  i relativi effetti, oltre che sulla Buonuscita, anche
ai fini dell'aumento forfetario del 18% della base pensionabile;
   *  La  nuova  formulazione  dell'articolo  inerente  le  procedure
disciplinari  affievolisce  le  certezze del diritto per i lavoratori
sui   termini   previsti   nelle  fasi  intermedie  del  procedimento
disciplinare.
   Infine   si   contesta   il   metodo   con  il  quale  il  Governo
unilateralmente  ha  bloccato un'ipotesi di contratto gia' siglata da
una  parte  del  sindacato e dal suo agente contrattuale, dimostrando
ancora  una volta l'inaffidabilita' dell'attuale sistema di relazioni
sindacali che e' di fatto lesivo delle funzioni e dell'autonomo ruolo
delle OO.SS..
   Roma, 14 maggio 2003

                      FEDERAZIONE UNSA-CONFSAL

   00184  Roma  -Via  Napoli,  51 tel.064828232 fax.064828090 E-mail:
unsaconfsal@tin.it internet: www.unsaconfsal.it

   SEGRETERIA GENERALE

                       DICHIARAZIONE A VERBALE
                  CCNL Comparto Ministeri 2002-2005

   La  Federazione Unsa-Confsal, pur sottoscrivendo il presente CCNL,
intende osservare quanto segue:
   1.  la  mancata  disciplina, sia normativa che economica dell'area
della  vice-dirigenza,  la  quale  viene demandata ad una commissione
paritetica  di  futura  istituzione,  vanifica di fatto la previsione
normativa contenuta nell'art.10 della legge n.145/2002;
   2.  L'Unsa-Confsal  ritiene  inoltre indispensabile salvaguardare,
nell'ambito  della  formulazione del nuovo sistema classificatorio da
parte  della  Commissione paritetica all'uopo prevista, le specifiche
professionalita'  e  gradi  di  responsabilita' esistenti all'interno
delle singole aree, evitando ogni possibile forma di appiattimento;
   3.  Pur  prendendo  atto  dell'impegno  di  cui alla dichiarazione
congiunta  n.6,  questa O.S. ribadisce la necessita' di adeguare, sin
da  questa  tornata  contrattuale il valore dei buoni pasto, fermo da
molti  anni  e notevolmente inferiore rispetto ad altri settori. Cio'
anche in considerazione delle disponibilita' economiche esistenti sui
corrispondenti capitoli di bilancio, non completamente utilizzati.
   4.  Si  rileva  altresi'  l'assenza delle opportune specificazioni
volte  a  consentire l'inserimento dell'indennita' di amministrazione
nella quote "A" della base stipendiale utile ai fini pensionistici;
   5. Si esprime, infine, il proprio dissenso sulle norme concernenti
i   dipendenti   a   contratto  del  Ministero  degli  Affari  Esteri
riscontrando,  ancora  una  volta, un trattamento deteriore riservato
alla  categoria  in  questione sia sul piano giuridico, non essendosi
prevista  alcuna norma volta a migliorarne il trattamento normativo (
ad   es.   assenza   per  malattie,  passaggi  interni,  aspettative,
formazione,   tutela  portatori  di  handicap),  sia  sul  piano  del
trattamento economico, giudicandosi del tutto insoddisfacente la sola
previsione di incrementi del Fondo Unico di Amministrazione.
   Il  dovuto  riconoscimento  della  professionalita'  espressa  dai
dipendenti  in  questione,  contenuto  nella proposta della scrivente
O.S.  di  revisione  del quadro normativo contrattuale, peraltro, non
avrebbe determinato eccessivi incrementi di spesa.
   Del  tutto  arbitraria  appare,  poi,  la  discriminazione operata
all'interno  della  categoria,  limitando  l'applicazione del CCNL ai
soli    impiegati    in   possesso   della   cittadinanza   italiana,
discriminazione  che  si  pone in evidente contrasto con la normativa
del lavoro nazionale e comunitaria.
   In  particolare,  non  si  comprende  il  motivo  per  il quale al
personale  a  contratto  a  tempo  indeterminato regolato dalla legge
locale  non debba essere riconosciuto il diritto di elettorato attivo
e   passivo  per  le  elezioni  delle  RSU,  non  ravvisandosi  alcun
impedimento derivante dalla normativa locale del lavoro.
   Roma, 28 febbraio 2002

   NOTA A VERBALE
   La  Federazione  UNSA-CONFSAL  sottoscrive il verbale di rettifica
dell'intesa  del  28/02/2003  sul CCNL Comparto ministeri 2002 - 2005
Biennio  Economico  2002  -  2003  per  l'improrogabile necessita' di
consentire  l'erogazione  dei  miglioramenti  economici  al personale
interessato che attende da circa 17 mesi di percepire gli arretrati e
l'aumento mensile.
   Occorre  riconoscere,  pero', che l'intesa sul conglobamento dell'
I.I.S.  (Indennita'  Integrativa  Speciale),  pur con le precisazioni
apportate,  costituisce  il  pre-riconoscimento  di'  un  diritto che
dovra'   trovare   la   sua  naturale  definizione  nelle  iniziative
governative  di  un provvedimento legislativo specifico, coerente con
le finalita' dei presente documento contrattuale.

                            CISAL INTESA

     DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CCNL 2002-2005 COMPARTO MINISTERI

   La  scrivente  federazione,  pur dando atto degli sforzi fatti sia
sul   piano   normativo   che   economico,  esprime  comunque  alcune
perplessita'    su   alcuni   punti   che   ritiene   particolarmente
qualificanti.
   In particolare:
   Per la parte economica:
   *  gli  importi  destinati  agli  incrementi  tabellari  risultano
insoddisfacenti, in quanto non consentono
   di  garantire  il potere di acquisto delle retribuzioni fortemente
eroso dal riaccendersi del
   processo  inflattivo  e  che e' stata la rivendicazione principale
durante tutta la trattativa;
   *  permane  una  pesante differenza di importi delle indennita' di
amministrazione tra i diversi
   ministeri e anche nell'ambito delle amministrazioni accorpate;
   *  le  risorse  destinate  alla  produttivita'  appaiono del tutto
insufficienti, riducendo di fatto la
   possibilita'   di   attivare   i   percorsi   di  riqualificazione
professionale.
   Per la parte normativa:
   *  la proposta dell'ARAN di rinviare ad una Commissione Paritetica
la necessaria rivisitazione del
   sistema classificatorio non ha trovato concorde la nostra sigla in
quanto detto rinvio non
   consente  di  dare  immediata soluzione ai rilievi sollevati dalla
sentenza n. 194/2001 della
   Consulta,  lasciando  il  personale  in  balia  di  un contenzioso
diffuso e limitando al contempo, la
   possibilita' di attivare le riqualificazioni professionali, con il
rischio reale di rinviare il problema
   fino alla prossima tornata contrattuale;
   *  la  presa  d'atto  della operativita' dei contratti integrativi
appare una evidente forzatura sia sul
   piano  del  metodo (i due livelli di contrattazione sono separati)
sia su quello del merito, posto
   che  i  contenuti  degli integrativi non sono tra loro omogenei ed
hanno prodotto pareri diversi da
   parte della Avvocatura dello Stato;
   Inoltre,  si  deve, purtroppo, registrare che alcune questioni non
hanno trovato risposta nel testo
   finale del CCNL.
   In particolare:
   *  l'attuazione  della  vicedirigenza dovrebbe essere disciplinata
dal contratto, ed e' invece
   rimandata  ai  lavori  di  una  commissione  dai  tempi incerti ed
indeterminate competenze;
   ??l'attuazione  dell'area  dei  professionisti  sembra  nuovamente
differita nei tempi e subordinata
   nelle   dinamiche  della  vicedirigenza  mentre  deve  individuare
percorsi e risorse economiche
   proprie, ovvero altre forme di riconoscimenti;
   *  continuano  a non essere istituite le posizioni super per le ex
qualifiche funzionali attualmente
   sprovviste (B1, B2, C2).
   La Federazione ritiene pertanto di sottoscrivere il presente CCNL,
esprimendo le perplessita',
   indicate  sopra, per tutelare la continuita' negoziale della sigla
rappresentata.
   FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI
   E FUNZIONI PUBBLICHE
   FLP
   00187    ROMA    -Via    Piave    61    sito   internet:   Ernail:
flppoSta@5oftHome:.net
   tel.   06/42000358  -06/42010899  fax.  06/42010628-  06/23318983-
06/23318985
   Segreteria Generale

             NOTA AL CCNL COMPARTO MINISTERI 2002- 2005
                       DICHIARAZIONE A VERBALE

   FLP  pur  prendendo  atto  che  alcuni rilevanti passaggi proposti
nella  propria  piattaforma contrattuale sono stati recepiti, esprime
contrarieta'  rispetto a fondamentali aspetti del CCNL dei dipendenti
del Comparto Ministeri per il quadriennio 2002-2205.
   Prioritariamente  si  rileva  che,  per  la  parte  riservata alle
relazioni  sindacali,  il contratto nega i piu' fondamentali principi
di   democrazia  sindacale,  limitando  arbitrariamente  la  liberta'
contrattuale  del  sindacato  e  precludendo  un  effettivo potere di
verifica sui contenuti del CCNL da parte dei lavoratori.
   In   tal   senso   si  contesta  la  clausola  che  esclude  dalla
contrattazione  di  Ministero  le sigle che, pur vantando i requisiti
della maggiore rappresentativita', non abbiano stipulato il CCNL, con
l'aggravante  che  alle  stesse  vengono addirittura preclusi anche i
diritti  sindacali garantiti dal D.Lgs 165/2001; si censura, inoltre,
il  mancato  inserimento  di  una  disciplina  del  referendum per la
diretta approvazione del CCNL da parte dei lavoratori.
   La  FLP,  pertanto, appone la propria firma al CCNL dei dipendenti
Ministeriali  2002-2005 in via principale al fine di poter continuare
ad  operare,  presso  le  Amministrazioni Statali, per la difesa e la
tutela dei propri associati e di quei valori di liberta' e democrazia
sindacale compressi dal CCNL stesso.
   o Cio' premesso si evidenziano gli elementi di dissenso che la FLP
rileva.
   sotto l'asQetto economico
   * non garantisce un recupero del potere di acquisto degli stipendi
rispetto  all'inflazione  reale.  Le  retribuzioni  rimangono  quindi
ancora ben lontane da quelle europee;
   *  rende  inapplicabile l'istituto della vacanza contrattuale, con
il conseguente ampliarsi dei ritardi nei rinnovi contrattuali;
   *   non   garantisce   la   perequazione   delle   indennita'   di
amministrazione  esistenti nelle diverse amministrazioni del comparto
ministeri;  anzi,  l'attuale  sistema  contrattuale esistente, con la
previsione    del   trascinamento   di   parte   dell'indennita'   di
amministrazione  sull'indennita' di buon uscita e sul TFR, acuisce la
sperequazione,  protraendone gli effetti anche oltre il termine della
vita lavorativa dei dipendenti;
   *   utilizza  quota  parte  degli  stanziamenti  contrattuali  per
finanziare  gli  oneri  derivanti  dal  conglobamento dell'indennita'
integrativa speciale nello stipendio tabellare;
   *  non  recepisce la richiesta di adeguamento del valore economico
dei buoni pasto, perseverando di fatto una discriminazione rispetto a
quanto   diversamente   previsto  e  attuato  in  altri  comparti  di
contrattazione.
   Sotto l'aspetto normativo
   *  sono  disattese  le  aspettative  di  carriera  dei  lavoratori
ministeriali  con  la  mancata  previsione  di  un  nuovo  sistema di
ordinamento professionale;
   *  in  particolare,  si  registra  la mancata previsione, anche in
contrasto  con la stessa direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -Dipartimento  Funzione Pubblica, dell'omogeneizzazione dei
sistemi  ciassificatori  esistenti  nei  differenti  comparti  con la
necessaria introduzione dell'area D;
   * la previsione di cui a11'art. 8, di fatto non risolve i problemi
-relativi  alle  attuali  procedure  di riqualificazione in corso nei
diversi  ministeri  alla  luce  della  sentenza  n.  194  della Corte
Costituzionale, mettendone anzi a repentaglio il buon esito;
   *  viene  istituita  una  ennesima  commissione  paritetica per lo
studio  di  un  nuovo sistema ciassificatorio con il preciso scopo di
posticipare  al  prossimo  rinnovo contrattuale giuridico (2006-2009)
qualsiasi possibile modifica in tema di ordinamento professionale;
   *  vengono  disattese  numerose  proposte  avanzate  dalla  FlP su
diverse materie contrattuali, fra le quali:
   o mancato adeguamento monte giorni permessi retribuiti ex art. 18;
   o  mancata  abrogazione decurtazione indennita' di amministrazione
su  malattie  (15  gg);  o  mancata  introduzione  della  prestazione
lavorativa flessibile per la famiglia;
   o  mancata  previsione  di  contingenti  minimi  di ore annuali di
formazione per dipendente;
   o  mancata previsione norme di raccordo per omogeneizzazione delle
modalita' di applicazione dell'indennita' di trasferta in atto presso
il Ministero della Difesa.
   la  FLP rilevata inoltre l'assurda e illegittima situazione che si
e'  venuta  a  creare  nel  Contratto  con  la esclusione della quota
dell'indennita'  integrativa  speciale conglobata nello stipendio dal
calcolo  ai  fini  della base pensionabile nonche' con l'eliminazione
della    perentorieta'   dei   termini   relativi   ai   procedimenti
disciplinari, ribadisce il proprio dissenso sulle modifiche apportate
e  dichiara  la  propria  intenzione  di  attivare  tutte  le  azioni
necessarie per ottenere il ripristino di tali Istituti.
   Roma, 12 giugno 2003
   IL SEGRETARI FLP


  


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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