IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che da'
facolta' al Ministro delle finanze di concedere una riduzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e
dei rimorchi temporaneamente importati all'estero, fra l'altro quando
sussistono esigenze dei traffici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 23
che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha
trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze;
Decreta:
Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti
al trasporto di merci, importati temporaneamente da Malta ed
appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, possono circolare
in Italia contro il pagamento di un trentaseiesimo della tassa
annuale di circolazione per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione
di essi.
Roma, 20 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato