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Gazzetta Ufficiale N. 156 del 8 Luglio 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 2003

Autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale presso i Ministeri degli affari esteri e della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39, come successivamente modificato ed integrato;
Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi
del citato art. 39;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 7,
che prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le
procedure di assunzioni di personale a tempo indeterminato, devono
inviare una comunicazione, recante gli elementi conoscitivi relativi
al concorso da bandire, necessaria al fine di provvedere
all'assegnazione del personale collocato in disponibilita';
Vista la richiesta (nota n. 35 del 14 gennaio 2003 ) del Ministero
degli affari esteri di autorizzazione a bandire un concorso pubblico
per titoli ed esami per l'assunzione di quranta funzionari nel grado
iniziale della carriera diplomatica, al fine di integrare le
dotazioni organiche del personale diplomatico di cui alla legge
28 luglio 1999, n. 266, e del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85, e di favorire il coordinamento delle attivita' all'estero
connesse alla sicurezza dello Stato;
Vista la richiesta (nota n. 4447/CD/488 del 27 marzo 2003) del
Ministero della giustizia di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali per l'assunzione di personale dotato di specifiche
professionalita' tecniche per complessive centonovantacinque unita';
Considerato che dette richieste di avvio di procedure di
reclutamento possano essere fatte rientrare nella disciplina di cui
all'art. 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Ritenuto, pertanto, che i Ministeri degli affari esteri e della
giustizia possano, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, essere autorizzati ad avviare le citate procedure
di reclutamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, ai sensi dell'art.
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare una
procedura di reclutamento per quaranta funzionari nel grado iniziale
della carriera diplomatica.

Art. 2.
Fermo restando quanto previsto per le procedure di assunzione
dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 7
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Ministero della giustizia e'
autorizzato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ad avviare procedure di reclutamento relativamente ad
un contingente complessivo di centonovantacinque unita' di personale
appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad
assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario, come dalla
allegata tabella 1.

                                     Tabella 1
                                               (prevista dall'art. 2)

=====================================================================
     Amministrazione      |      Profilo      |Area|Posti autorizzati
=====================================================================
Ministero della giustizia |Cancelliere        | C1 |       100
                          |Esperto informatico| C1 |        29
                          |Contabile          | C1 |        35
                          |Statistico         | C1 |         8
                          |Esperto linguistico| C1 |        23
                          |                   |    |       ---
Totale . . .              |                   |    |       195

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 164

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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