IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 116 del nuovo codice della strada, cosi' come
modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;
Considerata l'esigenza di stabilire le direttive, le modalita' ed i
programmi dei corsi e degli esami per il conseguimento del
certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori;
Considerata altresi' l'esigenza stabilire, in via transitoria, una
durata diversificata dei corsi che si svolgono nelle scuole, fino
alla completa realizzazione dell'insegnamento dell'educazione
stradale di cui all'art. 230 del codice della strada;
Considerata in particolare l'esigenza che il corso svolto nelle
scuole sia integrato da piu' approfondite nozioni di educazione alla
legalita', soprattutto in ordine ai comportamenti da tenere sulle
strade, al fine di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della
circolazione, come previsto dall'art. 230 del nuovo codice della
strada;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Decreta:
Art. 1.
Programma dei corsi
1. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' per la
guida dei ciclomotori secondo quanto previsto dal comma 1-bis
dell'art. 116, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
sono svolti presso le scuole, ovvero presso le autoscuole.
2. 1. Le conoscenze richieste per conseguire l'attestato per la
guida dei ciclomotori vertono sui seguenti argomenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti,
assicurazione;
l) elementi del ciclomotore e loro uso;
m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
n) valore e necessita' della regola
o) rispetto della vita e comportamento solidale;
p) la salute;
q) rispetto dell'ambiente.
Art. 2.
Svolgimento dei corsi
1. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' per la
guida dei ciclomotori svolti presso le scuole a titolo gratuito hanno
durata di 20 ore, cosi' ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di
circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge;
d) 8 ore ulteriori di educazione alla convivenza civile.
2. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' per la
guida dei ciclomotori svolti presso le autoscuole hanno durata di 12
ore, cosi' ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di
circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.
3. La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi
registri conformi al modello previsto nell'allegato 1, custoditi
dalle scuole o dalle autoscuole che effettuano i corsi.
Art. 3.
E s a m e
1. Il certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e'
rilasciato a coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la
conoscenza degli argomenti elencati all'art. 1. Per essere ammessi
all'esame, i candidati devono aver partecipato ad un corso svolto
presso le scuole o presso le autoscuole. Non sono consentite piu' di
tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse
detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini
dell'ammissione all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati che
hanno terminato i corsi da piu' di un anno. Trascorso tale periodo, i
candidati dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi
all'esame.
2. L'ammissione all'esame e' subordinato all'assenso scritto di un
tutore del candidato.
3. La richiesta di ammissione agli esami deve essere redatta sul
modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. Alla richiesta
devono essere allegate le attestazioni dei versamenti su conto
corrente relative a:
a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per
conducenti di veicoli a motore) della legge 1° dicembre 1986, n. 870:
b) tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo
relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento
per i trasporti terrestri).
4. L'esame consiste in una prova teorica svolta tramite
questionario e attiene agli argomenti di cui all'art. 1. I candidati
dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V»
o «F» a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa.
La
prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero
di risposte errate e', al massimo di quattro.
5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti
scolastici e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i
trasporti terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il
conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B,
secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada e dall'operatore
responsabile della gestione dei corsi.
6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le
autoscuole e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle
patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto
previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada.
Art. 4.
Questionari d'esame
1. Le schede contenenti le domande d'esame sono stampate, mediante
elaborazione meccanografica, da un «database» predisposto dal
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici, secondo un metodo di casualita' elaborato dall'Istituto
Poligrafico dello Stato, che provvede anche alla stampa delle schede.
Ogni scheda contiene dieci domande, ognuna con tre risposte che
possono essere:
tutte e tre vere;
due vere e una falsa;
una vera e due false;
tutte e tre false.
2. La prova si intende superata se il numero delle risposte errate
e' al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito
negativo dell'esame.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2003
Il Ministro: Lunardi
Allegato 1
Allegato 2
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato