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Gazzetta Ufficiale N. 156 del 8 Luglio 2003

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DELIBERAZIONE 12 maggio 2003
Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea. (Deliberazione n. 115).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, di
soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA) e di istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
27 marzo 1999, n. 165, di soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'AGEA;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in attuazione
della delega conferita con gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo
2001, n. 57, recante disposizioni sull'orientamento e modernizzazione
del settore agricolo;
Visto il decreto-legge del 2 ottobre 2001, n. 381, recante
disposizioni urgenti correttive ai decreti legislativi 27 maggio
1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, in materia di riordino
dell'assetto organizzativo dell'AGEA;
Considerato che con il predetto decreto-legge 381/2001 si e'
provveduto al «Riassetto organizzativo dell'Agenzia al fine di
rafforzare la funzionalita' e garantire maggiore tempestivita' di
intervento nel processo di erogazione degli aiuti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
2 novembre 2001 di nomina dell'avv. Antonio Buonfiglio quale
commissario straordinario dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
Considerato che l'AGEA, in attuazione del disposto dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito nella
legge 21 dicembre 2001, n. 441, ha provveduto a modificare la propria
organizzazione, e parte della propria attivita', adottando il nuovo
statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita' nonche' il
regolamento del personale, approvati con decreti del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, in data 14 giugno
2002, nn. 736, 737 e 738, tutti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 25 luglio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2002, con il quale l'avv. Antonio Buonfiglio e' stato nominato
presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Considerato che l'agenzia, in data 19 luglio 2002 con la delibera
n. 44, ha approvato il nuovo ordinamento degli uffici, individuando,
tra l'altro, le competenze dirigenziali;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 novembre 2002, recante «Indirizzi per la programmazione
strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri
per l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2003»;
Vista la delibera n. 94 adottata il 31 gennaio 2003, con la quale
il commissario straordinario dell'Agenzia, in esecuzione della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha emanato
l'atto di indirizzo strategico relativo alla «Semplificazione delle
attivita' relative all'accesso, alla gestione ed alla chiusura dei
procedimenti» al fine di semplificare le attivita' ed i procedimenti
dell'AGEA;
Dato atto che la stessa Agenzia, per il consolidamento degli
obiettivi strategici di cui alla delibera n. 94/2003, in data 3 marzo
2003 ha adottato la delibera n. 104 al fine di concludere entro sei
mesi tutti i procedimenti amministrativi ad oggi pendenti, di
formalizzare idonee procedure relative alle attivita' di competenza
dei singoli uffici dell'Agenzia e di ridurre il contenzioso, anche
utilizzando strumenti deflattivi e di conciliazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante disposizioni sulle «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Rilevato che l'AGEA intende garantire la massima trasparenza ed
efficacia dell'azione amministrativa in ordine alle singole procedure
ed applicare i principi della corretta azione amministrativa per i
procedimenti dei singoli uffici;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali», nonche' il decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135, recante «Disposizioni integrative della legge
31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte
dei soggetti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Considerato che, a seguito della riorganizzazione dell'Agenzia e
della sopravvenuta normativa comunitaria, e' necessario provvedere ad
una revisione del precedente regolamento adottato con deliberazione
AIMA in data 8 ottobre 1998, n. 523;
Visti gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, che demandano ad apposito regolamento la determinazione
da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro il quale
deve concludersi ciascun tipo di procedimento e del responsabile per
ciascun tipo di procedimento;
Considerata la proposta di deliberazione, a firma congiunta dei
dirigenti Migliorini e Lo Conte, inviata all'ufficio commissariale
con nota dell'U.M. 3233 del 19 marzo 2003, contenente gli allegati
relativi alla determinazione dei tempi dei singoli procedimenti;
Rilevate le note n. 621/CS dell'8 aprile 2003, 742/CS del 22 aprile
2003, 782/CS del 28 aprile 2003 e 819/CS del 30 aprile 2003, inviate
dall'ufficio commissariale al titolare dell'ufficio monocratico ed ai
singoli capi area, con le quali si chiedeva la specifica indicazione
dei responsabili dei procedimenti dell'Agenzia;
Preso atto della nota trasmessa dal dott. Nanni, assunta
dall'ufficio commissariale in data 6 maggio 2003, prot. n. 857/CS,
con la quale sono stati indicati, relativamente all'area
coordinamento, i responsabili del procedimento, nonche' i funzionari
preposti all'istruttoria delle pratiche;
Preso atto della nota trasmessa dal titolare dell'ufficio
monocratico, assunta dall'ufficio commissariale in data 8 maggio
2003, prot. n. 882/CS, con la quale sono state integrate le tabelle
relative all'indicazione dei termini finali dei singoli procedimenti,
senza indicare, come richiesto, i responsabili del procedimento e
delle istruttorie;
Dato atto che in assenza della specifica menzione del responsabile
del procedimento e/o suo delegato, si intende per responsabile di
ogni procedimento il dirigente preposto a capo dell'unita'
organizzativa; il quale, a sua volta, provvedera', ai sensi dell'art.
5 della legge n. 241/1990, ad assegnare a se' o ad altro dipendente,
di classe non inferiore alla C3, la responsabilita' dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
Tenuto conto, inoltre, che il dirigente dell'unita' organizzativa
deve provvedere, ai sensi dell'art. 17, lettera d), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla verifica del rispetto dei
termini e degli altri adempimenti;
Tutto cio' premesso e considerato;
Delibera
di approvare il seguente schema di regolamento di attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
Art. 1.
Ambito di efficacia
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per «legge»
si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini delle disposizioni della presente delibera, l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, e' indicata come «Agea» ovvero come
«Agenzia».
3. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di
competenza dell'Agea. Il regolamento si applica, altresi', sia ai
procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte
sia ai procedimenti promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma
1, della legge.
4. Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente delibera, sono indicati i procedimenti
(con termine finale superiore a trenta giorni) di competenza
dell'Agea, con l'indicazione della fonte normativa, del termine
finale entro il quale il procedimento deve concludersi, dell'organo
od ufficio competente e dell'unita' organizzativa responsabile
dell'istruttoria nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
5. I procedimenti per i quali non risulta indicato il termine
finale si concluderanno nel termine previsto da altra fonte
legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta
giorni di cui all'art. 2 della legge.

Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla
data in cui l'Agea ha ricevuto formale e documentata notizia del
fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Quando l'atto propulsivo e' adottato da un organo o da un
ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dal
ricevimento di esso da parte del competente ufficio dell'Agea, salvi
i casi di pubblicita' legale.
3. Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo siano
necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il
termine decorre dalla notizia del compimento dei relativi atti.

Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il
termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda,
istanza o altro atto espressamente previsto nelle allegate tabelle.
2. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei
modi prescritti dall'Agea, ove determinati e portati a idonea
conoscenza degli interessati, o dalla normativa vigente, indirizzata
all'organo od ufficio competente, corredata della richiesta
documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art.
18, comma 2, della legge.
3. All'atto della presentazione dell'istanza e' rilasciata al
soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui
all'art. 8, comma 2, della legge. Per le domande inviate a mezzo di
posta raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e'
costituita dall'avviso stesso, sul quale vanno apposte le indicazioni
di cui all'art. 8, comma 2, della legge.
4. In caso di domanda irregolare od incompleta, a condizione che
non ricorrano, comunque, casi di decadenza ope legis o insuscettibili
di sanatoria, il responsabile del procedimento puo' invitare
l'interessato a regolarizzare l'istanza o ad integrare la
documentazione allegata.
5. Nei casi in cui il responsabile del procedimento ha provveduto
ai sensi del comma precedente, il termine iniziale del procedimento
decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

Art. 4.
Comunicazioni relative al procedimento
1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia
prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un
pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia'
non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le informazioni di cui
all'art. 8 della legge. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'avvio del procedimento e' comunicato mediante
pubblicazione sull'albo delle comunicazioni dell'Agenzia, fatte salve
diverse forme di pubblicita' legale. Negli altri casi si provvede ai
sensi dell'art. 8, comma 1, della legge.
3. La comunicazione prevista dal comma 1 non e' dovuta per i
procedimenti avviati ad istanza di parte e per quelli finalizzati
all'emanazione di provvedimenti cautelari o di ripetizione di
indebito conseguenti al ricevimento di verbali redatti da organi di
polizia giudiziaria o, comunque, di notizie di reato anche se in fase
di indagini.
4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di
cui al comma 1 possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 8,
comma 4, della legge, soltanto dai soggetti che abbiano titolo alle
comunicazioni medesime, con esposto al dirigente preposto all'unita'
organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni
chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro il termine
massimo di dieci giorni.
5. Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove
la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o
delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento
finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di
adempimento nei confronti dei destinatari.
6. Tutte le forme di partecipazione al procedimento sono consentite
nel rispetto della legge del 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

Art. 5.
Partecipazione al procedimento
1. Fermo restando quanto disposto dal capo V della legge, presso la
sede centrale dell'Agenzia sono rese note, tramite affissione in
appositi albi o con altre forme di pubblicita' determinate
dall'Agenzia stessa, le modalita' per prendere visione degli atti e
per la partecipazione degli interessati ai singoli procedimenti, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge.

Art. 6.
Termine finale del procedimento
1. Nelle tabelle allegate e' indicato, per ogni procedimento, il
termine entro il quale il procedimento stesso deve essere concluso.
Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data
di adozione del rispettivo provvedimento. Se il provvedimento e'
ricettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con
la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Nei casi in cui, nel corso del procedimento, talune fasi, al di
fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge,
siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Agea, il termine
finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di
tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e
la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine.
4. I provvedimenti sono di regola immediatamente efficaci. Laddove
sia espressamente previsto un controllo preventivo sugli atti
dell'Agenzia, la fase di integrazione dell'efficacia del
provvedimento adottato non e' considerata ai fini del computo del
termine finale. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il
responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo
medesimo e i termini, se previsti, entro i quali lo stesso deve
essere esercitato.
5. Al fine del computo del periodo finale per procedere
all'effettuazione dei pagamenti, non si considera il periodo nel
corso del quale le somme necessarie all'adempimento risultano
indisponibili per fatto di terzi.
6. Ove non sia altrimenti disposto, per i procedimenti finalizzati
alla modifica, revoca o annullamento di provvedimenti gia' emanati si
applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento
principale.
7. Qualora, per la complessita' degli accertamenti istruttori
richiesti o per altre circostanze eccezionali, il responsabile del
procedimento ritenga che il medesimo non possa concludersi nei
termini previsti, prima della scadenza del termine stesso da'
tempestiva comunicazione ai soggetti destinatari nella forma e
secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, indicando altresi'
un nuovo termine di durata, non superiore, in ogni caso, a quello
previsto in via ordinaria dalla presente delibera, informandone il
capo area competente.
8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto
per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso
costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve
adottare la propria determinazione. Ove la legge stabilisca nuovi
casi di silenzio-assenso o di silenzio-rigetto, i termini contenuti
nell'allegata tabella si intendono automaticamente integrati o
modificati in conformita'.

Art. 7.
Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche
1. Qualora sia previsto che debba essere obbligatoriamente sentito
un organo consultivo ed il parere non intervenga entro il termine
stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via
suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge, il responsabile
del procedimento richiedente puo' procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere; se ritiene di non avvalersi di tale
facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere
il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato
ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque
essere superiore ad altri novanta giorni.
2. Ai fini del computo del termine finale non si considera,
altresi', il periodo necessario ad acquisire, a titolo facoltativo,
eventuali pareri da parte del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura
dello Stato, di organi dell'Unione europea e del vigilante Ministero
per le politiche agricole e forestali, ove i pareri medesimi siano
resi nei termini di cui all'art. 16, comma 4, della legge.
3. L'acquisizione, in via facoltativa, di pareri e di valutazioni
tecniche di organi, amministrazioni, o enti, al di fuori dei casi di
cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale
del procedimento.
4. Quando, per disposizione di legge o di regolamento, l'adozione
di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di
valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non
provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei
termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile
del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli
organismi di cui al primo comma dell'art. 17 e partecipa agli
interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi il tempo occorrente
per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato nel
termine finale del procedimento.

Art. 8.
Responsabile del procedimento
1. Nelle tabelle allegate sono indicate per ciascun tipo di
procedimento le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del
procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente.
3. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare, con
atto formale, ad altro dipendente addetto la responsabilita'
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo
procedimento, nel rispetto delle funzioni e mansioni proprie della
qualifica rivestita dal dipendente interessato.
4. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unita'
organizzativa competente sono comunicati ai soggetti interessati
nelle forme previste dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
5. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate
nell'art. 6 della legge e i compiti indicati dalle disposizioni
organizzative e di servizio.
6. Qualora un comportamento comporta piu' fasi gestite da diversi
servizi o unita' organizzative, la responsabilita' e' comunque della
struttura che deve predisporre l'istruttoria per l'adozione dell'atto
finale.

Art. 9.
Obbligo di provvedere
1. Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 3, devono
concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso, anche quando
sia scaduto il termine prescritto per la formazione del
silenzio-rifiuto.
2. Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a
carattere generale, devono essere motivati, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, della legge, indicando i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Agenzia.

Art. 10.
Determinazione dei criteri e delle modalita'
per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed aiuti finanziari
1. I criteri e le modalita' ai quali l'Agea deve attenersi
nell'esercizio dell'attivita' istituzionale, sono quelli, in vigore
alla data del presente atto, stabiliti dalla normativa comunitaria e
nazionale che regolamenta i compiti e le funzioni dell'Agenzia e
dalla delibera commissariale n. 114 in data 12 maggio 2003, adottata
ai sensi dell'art. 12 della legge.
2. Ulteriori criteri e modalita' possono essere determinati
dall'Agea, nelle forme ordinarie, in conseguenza dell'adozione di
atti normativi, comunitari o nazionali, attributivi di nuove
competenze o contenenti una diversa regolamentazione dell'esercizio
di quelle esistenti.

Art. 11.
Integrazione e modificazione della delibera
1. Con cadenza biennale dalla data di pubblicazione del presente
atto, l'organo deliberante dell'Agea verifica lo stato di attuazione
del regolamento.
2. In conseguenza della verifica di cui al comma precedente o,
comunque, quando lo ritiene opportuno, l'organo deliberante provvede
altresi' a modificare il presente regolamento in conformita' alle
sopravvenute esigenze di adattamento o di integrazione dello stesso.
3. Il titolare dell'ufficio monocratico sovrintende alla corretta
applicazione del presente regolamento, impartendo direttive e
proponendo misure organizzative.

Art. 12.
Pubblicita' ed entrata in vigore
1. Il presente atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Ulteriori forme di pubblicita' possono essere
stabilite dall'ufficio monocratico dell'Agea. Le stesse forme di
pubblicita' sono utilizzate per le successive modifiche.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse
elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative
responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonche' del
provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento
amministrativo.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Roma, 12 maggio 2003
Il commissario straordinario: Buonfiglio

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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