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Gazzetta Ufficiale N. 158 del 10 Luglio 2003

DECRETO-LEGGE 10 luglio 2003, n.165

Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonche' proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali.

Capo I
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraqe interventi per calamita' all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerati la situazione di grave emergenza umanitaria in atto in
Iraq ed i conseguenti rischi per la popolazione civile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fornire
immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante la
partecipazione all'azione multilaterale volta alla stabilizzazione ed
alla ricostruzione del Paese, nonche' al ripristino delle
infrastrutture socio-economiche di base;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire le
condizioni di sicurezza per la rapida realizzazione dei necessari
interventi umanitari;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della
partecipaziome dei contingenti italiani alle operazioni
internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle
somme gia' iscritte in bilancio in applicazione della legge 26
febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la
realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq,
intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni
della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle
attivita' previste dal presente decreto. La missione assicura
altresi' i rapporti con le autorita', le strutture amministrative e
di governo, nonche' con le autorita' locali e la partecipazione alle
attivita' degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un
apposito contingente di personale ed esperti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la
riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il
potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica,
con particolare riferimento alla attivita' di prevenzione e
profilassi delle malattie trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento
alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed
aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni,
anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla
riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per
il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla
tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni
culturali danneggiati.

Art. 2.
Organizzazione della missione
1. L'attivita' di coordinamento degli interventi di cui
all'articolo 1 e' disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e
di governo;
b) la composizione dell'organismo di direzione della missione,
temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli
articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, nel quale e' compreso un rappresentante del
Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle
attivita' di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.
2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui
al presente Capo e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura
intera maggiorata del 30 per cento.

Art. 3.
Regime degli interventi
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto
compatibili. Si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge
6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del
personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti di cui all'articolo 4, nonche' all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento
di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di
euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si
applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di
forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e
successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga
a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si
applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal
presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati e'
necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
6. Per le attivita' di soccorso e di intervento umanitario, ai
volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene
riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un
impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che
il datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu' dell'impegno
medesimo viene altresi' riconosciuta e corrisposta, a titolo di
mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29
lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali
eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali
somme potra' avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa
Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della
missione di cui al presente Capo.

Art. 4.
Risorse umane e dotazioni strumentali
1. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi
specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in
possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la durata
degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale
proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in
posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto
legislativo.
3. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a stipulare
contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni
materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle
attivita' di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo
3, comma 3.

Art. 5.
Calamita' naturali in territorio estero
1. Al verificarsi in territorio estero di calamita' naturali o di
altri eventi di particolare gravita', che mettano in pericolo di vita
le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello
Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio
decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo
del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui
agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre
2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 286, provveda, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite dall'emergenza.


Capo II
Invio in Iraq di un contingente militaree proroga della partecipazione italianaa operazioni internazionali.
Art. 6.
Invio in Iraq di un contingente militare
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro
232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in
Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per
gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al
processo di stabilizzazione del Paese.

Art. 7.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana
a operazioni internazionali
1. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003,
n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile
alle seguenti operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).
2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.
3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active
Endeavou ad essa collegata.
4. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale International Securty Assistance
Force-ISAF.
5. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
6. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 358.355.586.

Art. 8.
Termini relativi alla partecipazione di personale
dalla Forze di polizia a operazioni internazionali
1. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della
Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK).
2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
3. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro
331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2003, n. 42.
4. Per le finalita' previste dai commi 1 e 2 e' autorizzata la
spesa di euro 4.994.414.

Art. 9.
Partecipazione italiana ai processi
di pace in corso per la Somalia e il Sudan
1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro
229.251 per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso
per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

Art. 10.
Rinvii normativi
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 11, 13,
14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 11.
Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale,
al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6, 7,
commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9 e' corrisposta per tutta la durata
del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri
assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di
cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per
cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale
militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6 e 7,
commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio
di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e'
calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che
partecipa alle missioni di cui all'articolo 7, comma 5, e 8, comma 3,
nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale
non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 8,
comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3
della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di
lungo servizio all'estero.

Art. 12.
Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti
individuali e si applicano entro il limite complessivo di
euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18,
comma 3.

Art. 13.
Compagnia di fanteria rumena
1. E' autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 7,
comma 1, la spesa di euro 697.029 per il sostegno logistico della
compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 14.
Cessione di materiali e sostegno logistico
1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, il
Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle
Forze armate afhgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi
alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il
materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, e'
autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a titolo
gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il
materiale d'armamento, e di euro 773.904 per il sostegno logistico a
favore di unita' delle Forze armate afghane.

Art. 15.
Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli
articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42.
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
le parole: «la spesa di euro 359.549.625» sono sostituite dalle
seguenti: «la spesa di euro 389.023.554».
2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3
del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi
nel senso che l'indennita' di missione e' corrisposta nelle misure
dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.


Capo III
Disposizioni in materia penale
Art. 16.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli
articoli 6 e 7, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare
di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o
iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti
alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro
della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del
Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli
articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere
a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.


Capo IV
Disposizioni finali
Art. 17.
Disposizioni di convalida
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi
I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 18.
Copertura finanziaria
1. Il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e' sostituito dal seguente:
«3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo gia'
incassate, nel limite massimo di euro 413 milioni, sono destinate al
finanziamento delle missioni internazionali di pace per 373 milioni
di euro e ad interventi in agricoltura per 40 milioni di euro.».
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
Capo I, escluso l'articolo 5, pari complessivamente a euro 21.554.000
per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
Capo II, escluso l'articolo 6, pari ad euro 367.468.508 per l'anno
2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27.
4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6, pari ad euro 232.451.241 per l'anno 2003, si
provvede, quanto ad euro 227.451.241, mediante utilizzo del fondo di
riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, quanto ad euro 5.000.000
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate
derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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