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Gazzetta Ufficiale N. 158 del 10 Luglio 2003

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 maggio 2003
Modifiche al decreto del Ministero dell'interno in data 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identita' e al documento d'identita' elettronici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto
6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 ottobre 1999, n. 437;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000
concernente regole tecniche e di sicurezza relative alla carta
d'identita' e al documento d'identita' elettronici;
Ritenuta l'esigenza di apportare talune modifiche al decreto
predetto in relazione all'avvio della fase di consolidamento e
razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identita'
elettronica;
Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del
3 aprile 2003;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha
espresso il proprio avviso nella seduta del 31 marzo 2003;
Decreta:
Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 e' modificato
come segue:
«Art. 9 (Inizializzazione e numerazione del documento). - 1.
(Omissis).
2. I supporti fisici prodotti nella prima fase di sperimentazione
fino all'entrata in vigore del presente decreto recano la numerazione
da AA0000001 a AA0155940.
I supporti fisici prodotti dall'entrata in vigore del presente
decreto saranno numerati in progressione a partire da 0000001AA.
I numeri non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno
pubblicati con cadenza trimestrale nella Gazzetta Ufficiale con
apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.
L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 si
intende modificato, relativamente ai punti b) ed e) recanti
l'indicazione del numero assegnato al documento in bianco, con le
modalita' specificate all'art. 9, comma 2.
L'allegato B del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 -
sezione 5, punto 5.1.1. "Elementi di sicurezza grafici e di stampa" e
punto 5.1.2."Inchiostri" - e' modificato come segue:
5.1.1. Elementi di sicurezza grafici e di stampa.
E' previsto l'uso dei seguenti elementi di sicurezza tipici delle
carte valori:
motivi grafici ad elementi variabili;
elementi grafici diffrattivi;
microprint;
processo di masterizzazione photomask con stampa ad alta
risoluzione di immagini direttamente su film ottico;
Embedded hologram (incisione grafica su banda laser).
5.1.2. Inchiostri.
Per la stampa e' previsto l'impiego di inchiostri dotati di
speciali caratteristiche, come quelli fluorescenti (visibili
all'ultravioletto) e otticamente variabili (OVI - Optical variable
ink).».
Roma, 14 maggio 2003
Il Ministro: Pisanu

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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