IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che
ha approvato il relativo regolamento;
Visto l'art. 16, comma 11, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che prevede la possibilita' di
estendere le disposizioni relative al pagamento tramite mandato
informatico agli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale, nei
casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
31 ottobre 2002, che regola il pagamento degli stipendi e degli altri
assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa,
mediante ordini di pagamento emessi in forma dematerializzata;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla dematerializzazione
degli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria
centrale per accelerare il processo di realizzazione della tesoreria
telematica;
Decreta:
Art. 1.
I titolari dei conti correnti di tesoreria centrale richiedono al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.GE.P.A.),
il prelevamento dei fondi dai conti loro intestati, nel rispetto
degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento
dei loro compiti istituzionali e secondo le modalita' operative che
verranno stabilite dal medesimo Dipartimento.
Art. 2.
Gli ordini di prelevamento fondi sono emessi in forma
dematerializzata dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato -
I.GE.P.A. e devono recare:
a) il numero di conto corrente di tesoreria centrale;
b) l'mporto da prelevare;
c) la provenienza dei fondi che si prelevano;
d) il codice gestionale della spesa, il CUP (codice unico di
progetto) e il CPV (common procurement vocabulary), secondo la
normativa vigente;
e) il beneficiario;
f) la modalita' di estinzione dell'ordine;
g) la data di esigibilita';
h) la causale dell'operazione.
In base alle differenti modalita' di estinzione, di cui all'art. 3,
gli ordini di prelevamento devono recare inoltre:
1) le generalita' della persona che deve dare quietanza, con
l'indicazione della qualifica di «rappresentante legale», per i
pagamenti in contanti, qualora il beneficiario sia rappresentato da
altro soggetto;
2) le coordinate degli sportelli bancari e postali, per i
pagamenti che si avvalgono dei relativi circuiti, nonche' i dati
identificativi del conto corrente bancario o postale, per i pagamenti
da accreditare su tale tipologia di conti;
3) il numero identificativo del conto e la tesoreria di
destinazione, per i pagamenti da accreditare su conti di tesoreria
statale;
4) il capitolo di entrata e il relativo capo di imputazione, per
i pagamenti da effettuare in conto entrata al bilancio dello Stato.
Art. 3.
Gli ordini di prelevamento possono essere estinti con le seguenti
modalita':
a) accredito su conto corrente bancario o postale;
b) «bonifico domiciliato» per il pagamento in contanti presso le
banche e gli uffici postali;
c) pagamento in contanti presso le filiali della Banca d'Italia;
d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;
e) versamento su conti di tesoreria statale o su capitoli di
entrata del bilancio dello Stato;
f) commutazione in quietanza di fondo somministrato;
g) eliminazione di sospesi di tesoreria.
Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su
apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto dal
soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal
suo rappresentante legale.
Art. 4.
Gli ordini di prelevamento vengono inviati in via telematica alla
Banca d'Italia, che effettua controlli di natura informatica atti a
garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso trasmesso.
La Banca d'Italia, controllata l'esistenza dei dati sulla base
delle specifiche concordate con il Ministero dell'economia e delle
finanze, procede all'estinzione degli ordini di prelevamento e da'
corso alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli
aventi diritto. Gli aspetti operativi e tecnici saranno regolati da
un protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e il Ministero
dell'economia e delle finanze.
All'atto dell'esito degli ordini di prelevamento, gli importi
relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli
della Banca d'Italia sono versati su un conto in attesa che i
creditori si presentino per la riscossione; il conto e' fruttifero
per il Ministero dell'economia e delle finanze al tasso riconosciuto
sul «conto disponibilita' per il servizio di tesoreria» istituito
con
la legge 26 novembre 1993, n. 483. L'importo degli interessi,
calcolato con riferimento al semestre solare, e' versato all'erario
nei mesi di luglio e gennaio di ciascun anno.
La societa' Poste Italiane riversa sulla contabilita' speciale
«Poste S.p.a. - servizio di tesoreria» le somme relative ai pagamenti
di propria competenza, affluite nel conto gestione che la stessa
detiene presso la Banca d'Italia.
Art. 5.
La Banca d'Italia invia, per via telematica, al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, I.GE.P.A., e ai titolari dei conti
la rendicontazione giornaliera e mensile delle operazioni relative ai
conti correnti, secondo modalita' da stabilire nel protocollo
d'intesa, di cui all'art. 4, secondo comma, del presente decreto.
All'invio della rendicontazione mensile alla Corte dei conti
provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche
mediante strumenti informatici.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato