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Gazzetta Ufficiale N. 158 del 10 Luglio 2003


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2003
Monitoraggio del «Patto di stabilita' interno» per l'anno 2003 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 29, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi
al patto di stabilita' interno per l'anno 2003 anche secondo i
criteri adottati in contabilita' nazionale, prevede per le regioni a
statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, di informazioni riguardanti sia la gestione di
competenza che quella di cassa;
Visto l'art. 29, comma 13, della citata legge n. 289 del 2002 che
prevede che il prospetto in base al quale devono essere fornite le
informazioni e le modalita' per la trasmissione devono essere
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;
Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita'
interno per l'anno 2003 sono state fissate per le regioni a statuto
ordinario dall'art. 29, comma 2, della suddetta legge n. 289 del
2002, e, per le province ed i comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti, dall'art. 29, commi da 4 a 7, della suddetta legge
n. 289 del 2002;
Ravvisata la necessita' di predisporre prospetti di rilevazione
differenziati per le regioni a statuto ordinario, per le province e
per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
Sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di
statistica;
Decreta:
Articolo unico
1. Le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti forniscono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, le informazioni di cui all'art. 29 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, con le modalita' e i prospetti definiti
dall'allegato A al presente decreto; i prospetti devono essere
trasmessi trimestralmente entro trenta giorni dalla fine di ciascun
trimestre.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2003
Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Grilli
Il capo Dipartimento per gli affari interni
e territoriali del Ministero dell'interno
Malinconico

Allegato A
A. Monitoraggio del patto di stabilita' interno.
A.1. Adempimenti degli enti per il monitoraggio del patto di
stabilita' interno.
I prospetti da compilare, per ogni tipologia di enti, sono
rispettivamente i seguenti:
per le regioni a statuto ordinario, il modello n. 1;
per le province, il modello n. 2;
per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, il
modello n. 3.
Ciascuno dei modelli n. 2 e n. 3 e' strutturato in due parti:
a) per la gestione di cassa
b) per la gestione di competenza.
A) Monitoraggio al 31 marzo 2003: relativamente alle risultanze
del patto di stabilita' interno al 31 marzo 2003, i suddetti modelli
devono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emanazione
del presente decreto.
I modelli vanno inviati, esclusivamente via e-mail (o via fax),
al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e della finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A.,
e-mail: pattostab@tesoro.it - fax: 06/47613522.
B) Monitoraggio al 30 giugno 2003 e monitoraggi successivi: a
decorrere dalle risultanze del patto di stabilita' interno al
30 giugno 2003, i suddetti modelli dovranno essere comunicati
esclusivamente tramite un'applicazione web che il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato provvedera' a rilasciare a decorrere
da luglio 2003.
A tal proposito, si fa presente che:
per l'utilizzo del nuovo sistema e' necessaria una postazione
di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.0 o
superiore, Netscape 7.0);
le modalita' di accesso al nuovo sistema e la prima versione
delle istruzioni per l'utilizzo dello stesso, saranno disponibili, a
partire dal 26 giugno 2003, nell'apposita area dedicata al patto di
stabilita' interno del sito del Ministero dell'economia e delle
finanze.
Al fine di consentire la creazione delle utenze (User ID e
password) e la loro abilitazione al nuovo sistema di rilevazione dei
dati, e' necessario che ciascun ente comunichi, entro il 4 luglio
2003 (esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: pattostab@tesoro.it) le seguenti informazioni:
a) nome e cognome delle persone da abilitare;
b) ente di appartenenza;
c) l'indicazione se tali persone risultano gia' essere utenti
di sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze
(in caso affermativo specificare).
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni
ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.
A.2. Regioni a statuto ordinario - Istruzioni per la compilazione del
modello n. 1.
Il modello n. 1 deve essere compilato dalle regioni a statuto
ordinario con cadenza trimestrale mettendo a confronto, per gli
esercizi 2000, 2002 e 2003 i dati (pagamenti e impegni) cumulati a
tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo
trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al
30 giugno; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti
al periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre, e cosi' via).
La struttura del prospetto e' in linea con quanto previsto
dall'art. 29, comma 2, della legge n. 289 del 2002 che conferma le
disposizioni previste dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001, in
ordine alle regole del patto di stabilita' interno per le regioni a
statuto ordinario.
La norma prevede che i pagamenti e gli impegni correnti dell'anno
2003 (al netto degli interessi passivi, della spesa sanitaria, della
spesa finanziata da programmi comunitari e di quella per l'esercizio
delle funzioni statali trasferite nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali) non devono superare i corrispondenti pagamenti
e impegni del 2000 incrementati del 4,5% (quale somma dei tassi
d'inflazione programmata per gli anni 2001 e 2002) e dell'1,4% (quale
tasso d'inflazione programmata per l'anno 2003).
Pertanto, per compilare il modello n. 1, si deve far riferimento
ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli
impegni di competenza sostenuti nei vari periodi di riferimento del
2000, del 2002 e del 2003 secondo le voci e le modalita' di calcolo,
riportate nel modello, che consentono di determinare il codice S10
«Spese correnti soggette al vincolo».
L'importo delle spese correnti soggette a vincolo (codice S10)
costituisce il dato di riferimento per la verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2003: infatti,
il dato al 31 dicembre 2003 non deve essere superiore al
corrispondente dato dell'obiettivo programmatico per il 2003
(rilevabile al codice S11), determinato secondo lo schema previsto
nel modello n. 1 (l'importo rilevato al codice S10 della spesa 2000,
+4,5%, +1,4%).
A.3. Province e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti -
Istruzioni per la compilazione dei modelli n. 2 e n. 3.
Nella compilazione dei modelli n. 2 e n. 3 - sia per la parte a)
che per quella b), occorre far riferimento, per entrambi gli esercizi
2001 e 2003 posti a confronto, a dati cumulati a tutto il periodo di
riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono
essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno; i dati
a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va
dal 1° gennaio al 30 settembre, e cosi' via).
Si e' ritenuto utile inserire, sia nel modello n. 2 che nel
modello n. 3, la colonna «Riferimenti» in cui sono evidenziati i
codici di bilancio di cui al decreto interministeriale del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno del
24 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
15 luglio 2002) o i riferimenti alla normativa sul patto di
stabilita' interno.
A.3.1. Per la rilevazione della gestione di cassa (conto
competenza + conto residui) i modelli n. 2 e n. 3 (parte a) devono
essere compilati con riferimento alle entrate effettivamente riscosse
e alle uscite effettivamente pagate registrate dal tesoriere
dell'ente. Qualora nel corso dell'esercizio 2003 il tesoriere
registri incassi senza reversale o pagamenti senza mandato e'
necessario in ogni caso che l'ente provveda ad una rapida
regolarizzazione dei sospesi di tesoreria (come previsto dagli
articoli 180, comma 4, e 185, comma 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
n. 267 del 2000) al fine di assicurare la significativita' dei dati
trasmessi dagli enti. Tali dati dovranno essere coerenti con quelli
trasmessi trimestralmente ai sensi dell'art. 30 della legge n. 468
del 1978.
Tuttavia, se l'organizzazione amministrativo-contabile dell'ente
non consentisse tale rapida regolarizzazione, e' necessario che, ai
fini del monitoraggio, si operino le necessarie stime per una
corretta allocazione di detti sospesi.
A.3.2. Per la rilevazione della gestione di competenza, i
modelli n. 2 e n. 3 (parte b) devono essere compilati con
riferimento:
per l'anno 2001 (rilevazioni infrannuali), agli accertamenti
e agli impegni assunti registrati nella contabilita' dell'ente (es.:
partitari, ecc.) e, per la rilevazione annuale, al conto consuntivo
2001;
per l'anno 2003, agli accertamenti e agli impegni assunti
registrati nella contabilita' dell'ente (es.: partitari, ecc.).
B. Informazioni in termini di contabilita' nazionale.
Oltre alla rilevazione finalizzata al monitoraggio del patto di
stabilita' interno, il legislatore ha previsto, nello stesso comma 13
dell'art. 29, che siano fornite dagli enti soggetti al patto
informazioni trimestrali anche in termini di contabilita' nazionale.
Cio' e' finalizzato a consentire all'ISTAT la conoscenza di
particolari aspetti delle movimentazioni finanziarie registrate dagli
enti anche in termini di competenza economica, tali da permettere
all'istituto (il cui parere e' espressamente richiesto dalla citata
normativa) di effettuare valutazioni sui loro risultati in quanto
necessari alla costruzione dei conti trimestrali delle
amministrazioni pubbliche.
Pertanto, e' stato predisposto dall'ISTAT il prospetto CN
(Contabilita' nazionale), suddiviso in due parti, uno relativo alle
informazioni concernenti la gestione di cassa (modello n. CN/a) e
l'altro concernente la gestione di competenza (CN/b).
Per l'invio dei predetti prospetti possono essere utilizzate le
medesime procedure e modalita' dei modelli (modelli n. 1, n. 2 e n.
3) relativi al monitoraggio del patto di stabilita' interno.
B.1. Entrate.
Punto 1. Indicare gli importi relativi ad eventuali nuove entrate
tributarie o extratributarie introdotte per la prima volta nel 2003
nel periodo di riferimento.
Punto 2. Indicare le entrate provenienti dalla cessione di
attivita' (immobili e/o crediti), attraverso operazioni di
cartolarizzazione, nei casi in cui il corrispettivo iniziale della
cessione sia uguale o maggiore all'85% del valore di mercato delle
attivita' cedute. Il limite dell'85% e' stato fissato in sede
Eurostat dove si e' stabilito che i contratti di cartolarizzazione,
per essere classificati come vendita di attivita', devono prevedere
che il corrispettivo iniziale della cessione deve essere maggiore o
uguale all'85% del valore di mercato delle attivita' cedute,
determinato da una societa' indipendente specializzata.
Gli importi che devono essere riportati nel prospetto devono
corrispondere agli effettivi flussi finanziari provenienti dalla
«Societa' veicolo», cioe' dall'impresa che ha acquistato le
attivita'.
Punto 3. Indicare le entrate provenienti dalla cessione di
attivita' (immobili e/o crediti), attraverso operazioni di
cartolarizzazione, nei casi in cui il corrispettivo iniziale della
cessione sia inferiore all'85% del valore di mercato delle attivita'
cedute, determinato da una societa' indipendente specializzata. La
conoscenza delle cessioni inferiori a predetto limite dell'85% e'
necessaria all'ISTAT in quanto, in questo caso, le operazioni devono
essere considerate, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, una forma di indebitamento.
Anche in tale caso, gli importi che devono essere riportati nel
prospetto devono corrispondere agli effettivi flussi finanziari
provenienti dalla «Societa' veicolo» cioe' dall'impresa che ha
acquistato le attivita'.
Nel box successivo indicare se si sono verificati aumenti di
aliquote per entrate tributarie od extratributarie indicando, in caso
affermativo, la tipologia dell'entrata.
B.2. Spese.
Punto 1. Indicare l'ammontare delle spese di personale, compresi
gli oneri per il personale in quiescenza.
Punto 1.1. Indicare l'ammontare complessivo delle competenze
del personale, sia fisse che accessorie, arretrati, compresi il
compenso per lavoro straordinario, festivo e indennita' varie. Per
gli enti locali si deve fare riferimento ai codici di bilancio
1.01.20 del decreto MEF/Interno del 24 giugno 2002.
Punto 1.1.1. Indicare le competenze arretrate per rinnovi
contrattuali relativi a periodi antecedenti il 2003, gia' contenute
al punto 1.1.
Punto 1.2. Indicare l'ammontare degli oneri sociali a carico
dell'ente, costituiti dai contributi sociali pagati agli enti di
previdenza per il personale dipendente, i sussidi, l'equo indennizzo,
gli anticipi di pensione, le indennita' di buonuscita. Per gli enti
locali si deve fare riferimento ai codici di bilancio 1.01.21 -
1.01.25 - 1.01.26 del decreto MEF/lnterno del 24 giugno 2002.
Punto 2. Indicare le quote annuali o infrannuali dovute ed
erogate, anche se contabilizzate sotto forma di anticipazione di
crediti, nel periodo di riferimento, a favore di aziende di servizi
pubblici in base a specifici «contratti di servizio». Suddividere poi
tali quote tra le diverse tipologie di aziende (punti 2.1 e 2.2.).
Punto 3. Indicare l'ammontare dei trasferimenti straordinari
effettuati alle aziende di pubblici esercizi per il ripiano di debiti
pregressi.
Punto 4. Indicare l'ammontare di eventuali apporti di capitale
effettuati alle aziende pubbliche di servizi.
Punto 5. (Per le sole regioni) Indicare l'ammontare dei
trasferimenti straordinari effettuati alle A.S.L. e ospedali pubblici
per il ripiano di debiti pregressi.
Nel box successivo indicare se sono stati sottoscritti rinnovi di
contratti di lavoro (CCNL o contrattazione integrativa), indicando
anche la decorrenza (data di applicazione) del contratto: per il mese
di gennaio si dovra' indicare: 1, per il mese di febbraio; 2,
progressivamente sino al mese di dicembre: 12.

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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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