IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni,
riguardante l'istituzione del sistema di Tesoreria unica per gli enti
ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del
Ministro del tesoro viene fissato il tasso d'interesse da
corrispondere sulle somme versate nelle contabilita' speciali
fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse
corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello
previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;
Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2003, che ha fissato nella
misura del 2,25% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle
predette contabilita' speciali fruttifere, a decorrere dal
1° febbraio 2003;
Vista la nota n. 65986 del 10 luglio 2003 con la quale il
Dipartimento del tesoro segnala la necessita' di adeguare il tasso
d'interesse sulle contabilita' speciali fruttifere in relazione
all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal 1° luglio 2003 il tasso di interesse annuo
posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma,
della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle
somme depositate nelle contabilita' speciali fruttifere degli enti ed
organismi pubblici e' determinato nella misura del 1,75% lordo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2003
Il ragioniere generale: Grilli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato