IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30
maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n.
30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre
1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n.388, con
le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata
legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o
modificative;
Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che,
in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata,
ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma
21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET
competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da
finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;
Visto l'art. 29, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che
stabilisce il mantenimento in bilancio delle disponibilita'
finanziarie relative agli articoli 9 e 10 della succitata legge n.
211/1992 e non utilizzate al 31 dicembre 1998;
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le
risorse di cui sopra, ammettendo a finanziamento numerosi interventi
sulla base di apposite graduatorie redatte dalla commissione di alta
vigilanza (CAV), istituita presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ai sensi della normativa richiamata;
Vista la relazione aggiornata sullo stato di attuazione del
programma di investimenti nel settore del trasporto di massa,
trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota
n. 511 (Segr)E.41 del 24 maggio 2002;
Vista la nota n. (SegrTIF)1111.E.45 del 22 ottobre 2002, con la
quale il citato Ministero ha evidenziato come si sia verificata
disparita' di trattamento tra le iniziative finanziate
successivamente all'entrata in vigore delle norme che hanno elevata
il contributo statale al 60% del costo, sia per gli interventi di cui
all'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziata, sia per
le ferrovie concesse e talune delle iniziative finanziate in
precedenza, proponendo quindi di procedere alla rideterminazione
delle quote di contributo sinora assegnate, in modo da prevedere tale
tetto per tutte le opere non altrimenti finanziate, con riferimento
al costo indicato nell'ultima delibera e sulla base del saggio reale
di interesse nell'ipotesi in cui i mutui siano stati gia' attivati e
sulla base del tasso vigente per gli altri casi;
Vista la nota n. 1362/211 PG del 22 ottobre 2002, con la quale la
succitata amministrazione ha comunicato che l'intervento relativo
alla metropolitana di superficie di Perugia, per il quale il costo
originariamente stimato era stato poi ridimensionato a seguito dello
stralcio di opere non strettamente correlate alle finalita' della
legge n. 211/1992, e' stato rimodulato in relazione ad aggiornate
scelte trasportistiche effettuate dal comune, assumendo la
denominazione di "raddoppio ferroviario della tratta S. Anna - Ponte
S. Giovanni" e recando una previsione complessiva di spesa
riallineata a quella a suo tempo considerata da questo Comitato;
Vista la nota n. 1417/211 del 30 ottobre 2002, con la quale il
richiamato dicastero ha specificato i motivi che hanno determinato il
ripristino del costo originario per altri interventi finanziati ex
art. 10 della citata legge n. 211/1992, interventi il cui costo era
stato ridimensionato con delibera 21 aprile 1999, n. 66 (Gazzetta
Ufficiale n. 177/1999);
Vista la nota n. 1416/211 del 30 ottobre 2002, con la quale il
Ministero in questione ha fornito precisazioni, per le citta' di
Genova e Venezia, in merito all'accorpamento, sotto un'unica
denominazione, di interventi relativi alla medesima opera, ma
approvati con delibere successive ed ha, altresi', esposto la
situazione degli interventi relativi alle linee A e B della
metropolitana di Roma, per i quali si e' proceduto all'aggregazione
in un'unica voce degli importi attinenti al materiale rotabile;
Preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nella citata relazione sullo stato di attuazione del programma, ha
sottolineato come gli interventi con lavori in corso rappresentino il
41,47% sul totale delle opere, gli interventi con gare in corso o da
espletare il 13,09% e gli interventi ancora in istruttoria il 45,44%;
Preso atto che, nell'esporre i ritardi e le criticita' registrati
nella realizzazione degli interventi, il citato Ministero ha
evidenziato come sia stato attivato un puntuale monitoraggio,
imponendo ai soggetti beneficiari la trasmissione trimestrale di
informazioni sullo stato dei lavori e sulle procedure di gara, e come
si sia fatto ricorso -- per accelerare l'attuazione degli interventi
il cui termine di avvio era stato fissato dal Ministero -- alla
stipula con i soggetti beneficiari di accordi procedimentali che
calibrano il cronoprogramma delle attivita' sulle specifiche esigenze
del singolo intervento e correlano la revoca del finanziamento al
mancato rispetto del cronoprogramma medesimo, salvo casi di forza
maggiore;
Considerato che il citato Ministero, nella medesima ottica di
assicurare velocizzazione alla realizzazione delle opere, propone di
estendere la procedura degli accordi procedimentali anche agli
interventi il cui termine di avvio e' stato a suo tempo fissato in
modo omogeneo da questo Comitato;
Considerato che, nel trasmettere i prospetti concernenti la
rideterminazione dei contributi per gli interventi sinora finanziati,
il suddetto Ministero riepiloga le disponibilita' residue a seguito
della ricognizione e prospetta l'opportunita' di non procedere al
loro utilizzo, in modo da consentire all'amministrazione stessa di
elevare le quote di contributo in caso di variazioni in aumento dei
tassi di interesse, fornendo tempestiva comunicazione dell'elevazione
a questo Comitato;
Considerato che questo Comitato, nella seduta del 31 ottobre
2002, ha preso atto dei contenuti della citata relazione ed ha
effettuato una prima valutazione positiva delle proposte di cui
sopra;
Considerato che e' successivamente emersa l'opportunita' di
procedere alla rimodulazione tecnico-economica di alcuni programmi di
intervento rispetto alle previsioni contenute nei prospetti allora
esaminati e che la relativa proposta e' stata formalizzata,
conclusasi l'apposita istruttoria con il parere della CAV, con nota
n. 1544/TIF5/211 del 19 novembre 2002, nella quale si propone anche
di procedere all'assegnazione definitiva di un finanziamento gia'
attribuito in via programmatica al "sistema tranviario di Venezia";
Considerato che e' successivamente emersa anche l'opportunita' di
una diversa imputazione di due interventi concernenti la citta' di
Roma, in relazione alle variazioni nel frattempo intervenute in
merito al soggetto da considerare beneficiario del relativo
finanziamento, e che il citato Ministero ha provveduto a formalizzare
la proposta di variazione con nota n. 1280(Segr) E.4.1 del 26
novembre 2002;
Considerato che, con nota n. 6994 del 27 novembre 2002, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito
precisazioni in ordine alle modifiche apportate agli originari
prospetti di rideterminazione delle quote di contributo, al fine di
adeguarli alle ulteriori nimodulazioni nel frattempo proposte e per
procedere, in particolare, all'elevazione del contributo stesso per
interventi finanziati in precedenza in misura inferiore alla soglia
massima;
Ritenuto che la proposta di variante dell'intervento relativo
alla ex "Ferrovia Penne-Pescara", del quale il Ministero di settore
sottolinea comunque l'atipicita', debba essere ulteriormente
approfondita, posto che la CAV - nell'astenersi dal formulare giudizi
definitivi di merito - non ha offerto adeguate indicazioni per
valutare la congruenza dell'intervento rivisitato e notevolmente
ridimensionato, rispetto alle esigenze di mobilita' dell'area
interessata;
Ritenuto che le altre proposte formulate dal Ministero di settore
siano condivisibili, in quanto mirate a velocizzare la realizzazione
di interventi che assumono particolare significativita' ai fini di
uno sviluppo sostenibile dei trasporti, in linea con le indicazioni
del Protocollo di Kyoto e con gli indirizzi del Piano generale dei
trasporti e della logistica, sul quale questo Comitato si e'
definitivamente pronunziato con delibera 1 febbraio 2001, n. 1
(Gazzetta Ufficiale n. 54/2001);
Ritenuto, in particolare, che sia opportuno procedere ad
un'organica ricognizione di tutti gli interventi finanziati, in modo
da disporre di un quadro aggiornato delle disponibilita' residue
esistenti;
Delibera:
1. Interventi avviati.
A seguito dell'avvenuta attivazione dei relativi mutui, il
contributo assegnato, a carico delle risorse di cui all'art. 9 della
legge n. 211/1992, agli interventi riportati nell'allegato 1 -- che
forma parte integrante della presente delibera -- e' definitivamente
quantificato nella misura indicata, nell'allegato medesimo, accanto a
ciascun intervento, per il quale e' altresi specificata la legge cui
resta imputato l'onere relativo.
Analogo riepilogo della quota definitivamente assegnata agli
interventi finanziati a carico degli stanziamenti di cui all'art. 10
della predetta legge, per i quali sono stati gia' accesi i relativi
mutui, e' riportato nell'allegato 2, che del pari forma parte
integrante della presente delibera.
2. Interventi da avviare.
2.1. Rimodulazione precedenti programmi.
2.1.1. Rimodulazione finanziamento.
a) Interventi ex art. 9 della legge n. 211/1992
Gli interventi relativi alle tratte Brin - Canepari e Principe
- Brignole della metropolitana del comune di Genova vengono unificati
a quelli concernenti le "ulteriori opere" ed il contributo a carico
dello Stato viene elevato al 60% dei costi indicati nella delibera 21
aprile 1999, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 177/1999) (388.375.588,12
euro pari a 752 miliardi di lire), somma che risulta inferiore al
costo approvato dal Ministero di settore. Nella tabella 3 viene
indicata la quota di contributo assegnata in relazione al volume di
investimenti da attivare (71.890.800,35 euro pari a 139,200 miliardi
di lire), al netto del mutuo gia' acceso.
b) Interventi ex art. 10 della legge n. 211/1992
L'intervento finanziato a favore della Ferrovia Centrale Umbra
denominato "Metropolitana di superficie di Perugia", il cui costo
originario, pari a 48.223.646,50 euro (93.374.000.000 lire), era
stato ridimensionato a 38.398.570,45 euro (74.350.000.000 lire) a
seguito dello stralcio di opere non strettamente correlate alle
finalita' della suddetta legge, viene rimodulato in relazione ad
alcune scelte trasportistiche effettuate nel frattempo dal comune
interessato e ridefinito "raddoppio ferroviario della tratta S. Anna
- Ponte S. Giovanni", il costo relativo, integralmente posto a carico
dello Stato trattandosi di ferrovia gia' in gestione commissariale,
e' determinato in complessivi 48.223.646,50 euro, pari, cioe',
all'importo originariamente considerato da questo Comitato.
Figurando gia' acceso un mutuo di 20.658.275,97 euro, cui
corrisponde una quota annua di 3.189.432,24 euro per 8 anni, a carico
del primo limite di impegno previsto dall'art. 10 della suddetta
legge n. 211/1992, resta assegnata all'intervento una quota annua di
4.198.350,52 euro, sempre per 8 anni, a valere sul medesimo limite di
impegno previsto dall'art. 10 della suddetta legge, quota che - al
saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti
nell'ottobre 2002 - sviluppa un volume di investimenti di
27.565.370,53 euro.
L'intervento concernente il triplicamento della tratta Napoli -
Barra della Ferrovia Circumvesuviana e la prima fase Napoli - Nola -
Baiano, per il quale questo Comitato nella delibera 20 dicembre 1995
aveva fatto riferimento al costo di 118.630.149,72 euro (229,7
miliardi di lire), successivamente ridimensionato a 117.235.716,09
euro (227 miliardi di lire) in sede di esame da parte della CAV,
viene ricondotto al costo originario di 118.630.149,72 euro a seguito
della correzione del relativo quadro economico effettuata in sede di
approvazione dell'intervento da parte del Ministero di settore.
Il collegamento Soccavo (Ferrovia Circumflegrea) - Mostra
(Ferrovia Cumana), ammesso a finanziamento con delibera 21 dicembre
1995 sulla base del costo complessivo di 149.809.685,63 euro (290,072
miliardi di lire), poi ridimensionato a 137.633.697,78 euro (266,496
miliardi di lire) in sede di approvazione progettuale da parte del
Ministero di settore, al quale, quindi, con delibera 21 aprile 1999,
era stata attribuita una quota di contributo suscettibile di generare
un volume di investimenti di 66.923.001,44 euro (129,581 miliardi di
lire), in relazione ai maggiori costi conseguenti alle modifiche
richieste in sede di Conferenza di servizi per migliorare
l'inserimento dell'opera nel tessuto urbano, viene ammesso a
finanziamento sulla base del costo complessivo originario di
149.809.685,63 euro (290,072 miliardi di lire). All'intervento viene
assegnata la quota di contributo annua specificata nell'allegato 4,
suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari a
79.095.890,55 euro (153,151 miliardi di lire), corrispondente al
costo, come sopra rideterminato, al netto del cofinanziamento
regionale gia' disponibile (70.297.530,82 euro, pari a 136,115
miliardi di lire).
L'intervento relativo al ripristino della linea ferroviaria
Foggia-Lucera delle Ferrovie del Gargano, gia' ammesso a
finanziamento sulla base del costo di 25.813.548,73 euro (49,982
miliardi di lire), poi ridimensionato, con delibera 21 aprile 1999,
n. 66, a 25.036.281,10 euro (48,477 miliardi di lire) in relazione
all'onere complessivo risultante dal decreto dirigenziale di
approvazione del progetto esecutivo, viene ammesso a finanziamento
nella misura del 60% del costo originario di 25.813.548,73 euro
(49,982 miliardi di lire), corrispondente al 55,14% dell'importo
effettivo dell'opera quale risulta dal nuovo quadro economico
approvato - a seguito dell'incremento degli oneri per espropri - con
decreto dirigenziale del Ministero di settore 6 aprile 2000, n.
502/211.
Per l'intervento "Collegamento Saronno - Malpensa" delle
Ferrovie Nord - Milano viene confermato il costo di 296.959.101,78
euro (574,993 miliardi di lire) indicato nella delibera 21 dicembre
1995, posto che il nuovo importo di 102.416.501,83 euro (198,306
miliardi di lire) di cui alla delibera n. 66/1999, a quanto
specificato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, era
riferito all'approvazione di progetti parziali: la percentuale di
finanziamento a carico dello Stato e' contenuta nella misura del
17,4%, essendo la residua copertura assicurata da altre fonti di
finanziamento.
2.1.2. Approvazione altre modifiche di programmi
Sono approvate le seguenti modifiche:
Gli interventi relativi alle linee A e B della metropolitana di
Roma, finanziati con delibera 20 novembre 1995 a carico delle risorse
di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, a seguito della richiesta
avanzata dal comune di Roma al fine di procedere ad un'unica gara per
la fornitura del materiale rotabile ed in relazione al parere
favorevole a suo tempo espresso dalla CAV, vengono riaggregati in tre
diverse voci:
potenziamento e ammodernamento delle linee A e B del costo
complessivo di 107.954.469,16 euro (209,29 miliardi di lire), per cui
e' previsto il cofinanziamento a carico dello Stato nella misura del
60%, costituito dai lotti "nodo di Termini" e "deposito Osteria
del
Curato";
"metropolitana linea B - diramazione Piazza Bologna - Piazza
Conca d'oro", del costo complessivo di 386.516.343,28 euro (748,40
miliardi di lire), per il quale e', del pari, previsto un contributo
a carico dello Stato del 60%;
"parco rotabile linea A, B e Bl", posto a carico dello Stato
nella misura del 60% del costo che, ai fini all'esame, resta
quantificato in 256.317.094,21 euro (496,30 circa miliardi di lire).
Sono approvate le varianti di tracciato ai progetti di cui
appresso, sulle quali si e' espressa favorevolmente la CAV nella
seduta del 12 novembre 2002:
linea 2, tratta Peretola - Piazza Beccaria che viene ora
denominata "tratta Peretola - Piazza della Liberta'", e linea 3,
primo lotto Careggi - Viale Strozzi, del comune di Firenze, con
conseguente rimodulazione della tempistica di attuazione;
sistema tranviario del comune di Palermo, con sostituzione
della "linea Calatafimi" con la linea "Michelangelo - nodo
Calatafimi"
metropolitana leggera automatica tratta Concesio - S. Eufemia
del comune di Brescia, che viene attestata alla stazione Prealpina
con conseguente eliminazione della tratta Prealpino - Concesio, al
fine di contenere entro il costo originario la spesa lievitata a
seguito di modifiche richieste in sede di VIA. L'intervento viene
accorpato ad altro intervento ammesso a finanziamento con delibera 22
giugno 2000, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2000) ed assume la
denominazione di "metropolitana leggera automatica, tratta Prealpino
- 5. Eufemia";
prolungamento linea 1 della metropolitana di Torino, tratta
Porta Nuova - Lingotto, con utilizzo della disponibilita' residua -
rispetto al contributo statale, determinato sul maggior costo
originario - per l'acquisto di materiale rotabile e per l'ampliamento
del deposito officina.
E' approvata la modifica della scelta tecnologica per il
collegamento EUR Palasport - Tor de' Cenci di Roma, cui, con delibera
4 agosto 2000, n. 71 (Gazzetta Ufficiale n. 244/2000), e' stato
trasferito il contributo gia' assegnato alla diramazione Mezzocammino
- Spinaceto - Tor de' Cenci finanziata con delibera 21 dicembre 1995
(Gazzetta Ufficiale n. 57/1996). La modifica, effettuata anche in
relazione ad indicazioni ministeriali motivate dall'onerosita' della
soluzione originaria, comporta il passaggio da "metropolitana
automatica" a "tramvia su gomma".
E' approvata la rimodulazione del programma di ammodernamento
della linea A di Roma - 3o stralcio, finanziato con delibere 22
giugno 2000, n. 70, e 3 maggio 2001, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n.
182/2001) per un importo complessivo di 130.286.581,93 euro (252,27
miliardi di lire), rimodulazione conseguente alle prescrizioni
dettate dal Gruppo di lavoro istituito dal Ministero di settore per
affrontare le relative problematiche di sicurezza: le risorse
assegnate da questo Comitato vengono convogliate sugli interventi di
ammodernamento ritenuti urgenti dal comune beneficiaio e sono quindi
destinate al progetto ridenominato "ammodernamento metropolitana
linea A: interventi urgenti".
2.1.3. Traslazione di oneri tra l'art.9 e l'art.10 della legge n.
211/1992
In relazione alle modifiche intervenute nella tipologia delle
opere e conseguentemente nella titolarita' del soggetto da
considerare beneficiario del relativo contributo, gli oneri
concernenti il citato intervento "Sistema innovativo di collegamento
tra la stazione EUR Palasport della metropolitana B e il quartiere
Tor de' Cenci", cui e' stato trasferito il contributo originariamente
concesso per la diramazione della ferrovia Roma - Lido - tratta
funzionale Mezzocammino - Tor de' Cenci, ora da considerare di
competenza del comune di Roma, vengono traslati dall'art. 10 della
legge n. 211/1992 all'art. 9, mentre gli oneri concernenti
l'intervento sulla linea Roma - Pantano, tratta Torrenova - Giglioli,
ora ricompreso nella competenza della regione Lazio, vengono traslati
dall'art. 9 all'art. 10 della medesima legge.
2.2. Assegnazione definitiva di contributo
Il contributo assegnato in linea programmatica al comune di
Venezia per l'intervento "Linea tranviaria Favaro - Mestre - Venezia
- S. Marta" con delibera 1 febbraio 2001, n. 15, (Gazzetta Ufficiale
n. 177/1999) viene assentito definitivamente, in considerazione del
fatto che le problematiche, sorte in sede CAV all'epoca dell'esame
preliminare del progetto, risultano ormai superate secondo il verbale
della seduta del 12 novembre 2002 della Commissione medesima.
2.3. Nuovo quadro finanziario
2.3.1. Interventi da avviare ex art.9 della legge n. 211/1992
In relazione alle modifiche e alle assegnazioni di cui ai punti
2.1. e 2.2., il quadro delle assegnazioni ex LL.211/1992, 611/1996,
30/1998 e 194/1998 per gli interventi non ancora avviati, concernenti
sistemi di trasporto di massa in ambito urbano, viene rideterminato -
sulla base del saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e
prestiti alla data di formulazione della proposta da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ottobre 2002) - come
riportato nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente
delibera.
I contributi che vengono imputati, in tutto o in parte, su limiti
di stanziamento diversi della stessa legge o su legge diversa da
quella richiamata nell'originaria delibera di finanziamento o nella
delibera di rideterminazione dei contributi medesimi vengono
traslati, di norma, in misura inalterata: gli adeguamenti sono
disposti per elevare, ove necessario, la percentuale di copertura del
costo sino alla soglia massima stabilita dalla legge n. 30/1998.
2.3.2. Interventi da avviare ex art.10 della legge n. 211/1992
Quadro analogo a quello di cui al punto precedente viene
riportato, per gli interventi da avviare concernenti le ferrovie
concesse e le ferrovie ex gestione commissariale, nell'allegato 4,
che, del pari, forma parte integrante della presente delibera.
2.4. Modifica norme procedurali
2.4.1. Stipula di accordi procedimentali
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipulera'
accordi procedimentali con i soggetti beneficiari per gli interventi
per i quali il termine di avvio dei lavori e' stato a suo tempo
fissato da questo Comitato indifferenziatamente in diciotto mesi
dalla pubblicazione della relativa delibera di ammissione al
finanziamento e definira', in tale sede, il cronoprogramma delle
attivita' in relazione alla specificita' dell'intervento considerato,
prevedendo la revoca del finanziamento nell'ipotesi di mancato
rispetto del suddetto cronoprogramma, fatti salvi i casi di forza
maggiore. Il citato Ministero provvedera' a dare tempestiva
comunicazione a questo Comitato delle eventuali inadempienze, in modo
che questo Comitato stesso possa procedere ad adottare formale
delibera di revoca.
2.4.2. Revisione delle quote di contributi
Le quote di contributo assegnate ai vari interventi nei citati
allegati 3 e 4 rappresentano il tetto massimo del contributo posto a
carico dello Stato per assicurare il cofinanziamento degli interventi
stessi, nella misura indicata per ciascun intervento, sulla base del
minor costo tra quello riportato in delibera e quello considerato
congruo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di
approvazione del progetto esecutivo. Eventuali economie maturate
nelle varie fasi procedimentali restano acquisite allo Stato per
essere assegnate, a cura di questo Comitato ed ove possibile, ad
altri interventi.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potra',
peraltro, procedere alla rideterminazione della quota di contributo
indicata nei citati allegati 3 e 4 in caso di variazione in aumento
dei tassi di interesse praticati dalla Cassa depositi e prestiti,
purche' la rideterminazione avvenga nell'ambito delle disponibilita'
esistenti e comporti, per le tipologie dei sistemi di trasporto in
ambito urbano e delle ferrovie concesse, contributi non superiori al
60% del costo come sopra calcolato, cioe' del minore tra il costo a
suo tempo considerato da questo Comitato e quello successivamente
approvato in sede tecnica dal suddetto Ministero. Il Ministero stesso
dara' comunicazione a questo Comitato della variazione, non appena
intervenuta la stipula del relativo contratto di mutuo.
3. Disposizioni finali
Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non
esplicitamente modificate dalla presente delibera.
Resta, in particolare, fermo l'onere posto a carico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da ultimo con delibera
15 novembre 2001, n. 101 (Gazzetta Ufficiale n. 41/2002), di
relazionare, al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario e sino alla
completa realizzazione del programma, sullo stato di attuazione del
programma medesimo e degli analoghi interventi finanziati a carico di
altre fonti di copertura, nonche' sullo stato di attuazione del
programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie
gia' in gestione commissariale finanziato a carico della legge n.
910/1986 in modo da offrire a questo Comitato una panoramica
esaustiva delle iniziative relative al settore, dei risultati
conseguiti in termini di soddisfacimento del bisogno di mobilita' e
delle necessita' ancora da soddisfare a carico della finanza statale.
Roma, 29 novembre 2002
Il Presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
7 Economia e finanze, foglio n. 82
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato