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Gazzetta Ufficiale N. 182 del 7 Agosto 2003

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 31 luglio 2003, n.12999
Chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti da cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriale 26 maggio 2003 e 3 luglio 2003.

Alle associazioni dei consumatori
presenti nel CNCU
Alle associazioni dei consumatori
presenti sul territorio
Alle regioni e province autonome

Sono stati posti, in particolare dalle regioni e province autonome,
alcuni quesiti in merito alla presentazione dei progetti, secondo le
modalita' previste dal decreto ministeriale 3 luglio 2003, ai fini
dell'ottenimento del cofinanziamento previsto dal decreto
ministeriale 26 maggio 2003.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni operative al fine di
consentire sia alle regione che agli alle Associazioni presenti nel
CNCU ed alle Associazioni presenti a livello locale una piu' puntuale
attivita' progettuale. I chiarimenti sono elencati con riferimento a
quanto contenuto del decreto ministeriale del 3 luglio 2003.
1. Art. 3, comma 1, lettera c):
Per «atto amministrativo» con il quale si e' dato avvio alla
realizzazione dell'iniziativa progettuale si intende l'insieme
dell'atto di indirizzo politico (la direttiva annuale) e del
successivo provvedimento dirigenziale con il quale sono state
finalizzate le risorse di bilancio. Essendo stata segnalata, per
alcune Regioni, la mancata approvazione del bilancio, si ritiene che
solo un provvedimento della Giunta, adottato prima della
presentazione della richiesta di cofinanziamento, possa essere
accettata per dimostrare l'avvio dell'iniziativa.
Con riferimento alle modalita' di realizzazione dei progetti, si
ritiene di ribadire in via preliminare che le regioni e province
autonome per ottenere il cofinanziamento devono soddisfare i
requisiti oggettivi e soggettivi indicati negli atti emanati da
questa Amministrazione. Si ritiene di dover tener conto, ai fini di
un maggiore efficacia ed efficienza degli interventi,
dell'organizzazione settoriale che ogni Amministrazione locale si e'
data. In tale contesto deve riconoscersi alle regioni e province
autonome la possibilita' di attuare gli interventi, che saranno
ritenuti ammissibili al cofinanziamento, utilizzando modalita',
strumenti e strutture coerenti con le disposizioni di ognuna.
Appare quindi plausibile il ricorso ad Enti strumentali regionali o
ad altri organismi pubblici o privati ritenuti idonei allo scopo, a
prescindere dal possesso della personalita' giuridica.
Ai fini della rendicontazione delle spese occorre tener conto che
se l'Ente ovvero l'organismo ha una propria autonomia gestionale e
contabile, pur non avendo la personalita' giuridica, o svolge
«attivita' commerciale», deve fatturare la prestazione alla regione o
provincia autonoma. In caso contrario l'eventuale nota di addebito
rilasciata dall'Ente od organismo alla regione o provincia autonoma
per essere presentata da queste al Ministero deve essere corredata da
tutti i titoli di spesa giustificativi, ancorche' non intestati alla
regione o provincia autonoma. In tal caso e' su tali titoli di spesa
che deve essere apposta la dicitura di cui all'art. 6, comma 7, del
decreto ministeriale 3 luglio 2003.
2. Art. 6, comma 1, lettera d):
Le consulenze professionali devono essere prestate, con le
limitazioni indicate, da professionisti iscritti ad un albo
professionale legalmente riconosciuto con riferimento alle
specializzazioni che prevedono un albo. Nel caso di professionisti
privi di albo per tali prestazioni, qualora non rappresentino un
incarico circoscritto nei tempi e nell'oggetto e quindi non
assimilabile alla tipologia di spese di cui alla lettera e), e'
necessario che il soggetto richiedente (Associazione o
regione/provincia autonoma) affidi l'incarico previo accertamento
della qualificazione del professionista alle finalita' del progetto.
Un elemento necessario, ma non sufficiente, a qualificare l'attivita'
del professionista e' il possesso della partita IVA. Il requisito in
questione si ritiene posseduto qualora il professionista sia iscritto
nel registro delle imprese della Camera di commercio con attivita'
coerente all'argomento della consulenza prestata ovvero in registri,
ruoli od albi non costitutivi. Alle fatture relative a tale tipologia
di consulenze professionali deve essere allegata, in sede di
rendicontazione, una dichiarazione del soggetto titolare del
cofinanziamento (Regione o provincia autonoma, associazioni dei
consumatori) da cui risulta l'accertamento della qualificazione
professionale.
3. Art. 6, comma 1, lettera a):
Circa l'utilizzazione presso locali e sedi del soggetto
beneficiario del cofinanziamento di macchinari ed attrezzature nuovi
di fabbrica e' necessario, qualora la disponibilita' di locali e sedi
non risulti da documenti ufficiali, che soggetti pubblici e privati
che dispongono dei locali dove saranno collocati i macchinari e le
attrezzature stipulino con il soggetto che ha ottenuto il
cofinanziamento appositi accordi e/o convenzioni.
4. Allegato 2-dichiarazione b):
La partecipazione di un soggetto, privato o pubblico, alla
realizzazione di un progetto presentato dalle regioni e province
autonome, con l'apporto di una parte della quota non cofinanziata di
spesa ammissibile, necessita alcuni chiarimenti. Ai fini della
ammissibilita', se il soggetto privato o pubblico contribuisce
direttamente con l'acquisizione di beni e/o servizi, le spese che gli
stessi sosterranno possono essere incluse nel programma. Con
riferimento alla successiva rendicontazione sara' necessario produrre
i titoli di spesa, anche se intestati ad un soggetto diverso del
richiedente, che devono essere assoggettati a quanto previsto
dall'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 3 luglio 2003. I
relativi beni acquisiti devono essere vincolati dal soegetto
proprietario all'utilizzo per le finalita' previste dal progetto per
almeno due anni (secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2) e
possono, ovviamente, in base ad apposita convenzione o accorcio
essere ubicati in locali e sede funzionali al progetto in base a
quanto gia' chiarito al punto 3.
5. Allegato 12:
La durata di trenta mesi prevista al punto 3) dell'allegato 12
per la fideiussione bancaria o polizza assicurativa puramente
indicativa e coincide con la durata massima di realizzazione del
progetto piu' un ulteriore periodo di sei mesi.
La durata della garanzia dovra' essere pari al periodo previsto per
la realizzazione del progetto incrementato del tempo necessario al
soggetto beneficiano per la predisposizione della documentazione
finale di rendicontazione ed al Ministero per l'effettuazione della
verifica e per l'emissione del provvedimento finale di concessione.
In sede di comunicazione di ammissibilita' e di richiesta della
documentazione per la liquidazione dell'anticipazione potra' essere
indicativamente prevista la durata della garanzia.
6. Art. 10, comma 3:
La formula con cui viene attribuito il punteggio ad ogni
parametro diventa non significativa nel caso in cui tutti i progetti
presentano lo stesso valore di riferimento in quanto il valore
massimo coincide con il valore minimo. In tale ipotesi a tutti i
progetti verrebbe attribuito il punteggio massimo previsto per il
singolo parametro.
7. Art. 11, comma 3:
Nel caso in cui l'eventuale cofinanziamento parziale, per
insufficienza di risorse interessi piu' di un progetto avente lo
stesso punteggio, l'attribuzione del cofinanziamento avverra' in
proporzione all'importo richiesto e ritenuto ammissibile per ognuno
dei casi progettuali. La rinuncia del proponente di uno dei progetti
comportera' la riattribuzione, con lo stesso principio, delle risorse
resesi disponibili all'altro o agli altri progetti classificatisi con
lo stesso punteggio.
Roma, 31 luglio 2003

Il dirittore generale
per l'armonizzazione del mercato
e la tutela del consumatore
Primicerio



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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