IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 settembre 2003 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile
successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate
varieta', le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:
Mais
=====================================================================
| | | | Responsabile della
| | | | conservazione in
Codice|Denominazione|Classe Fao|Tipo di ibrido| purezza
=====================================================================
| | | | Freiherr Von Moreau
| | | |Saatzucht Gmbh -
007892| Kornos |200 |HS |Germania
---------------------------------------------------------------------
| | | | Freiherr Von Moreau
| | | |Saatzucht Gmbh -
007894| Fidelio |200 |HS |Germania
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2003
Il direttore generale: Abate
Atto non soggetto al «visto» di controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3,
legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte
dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'art. 9, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 38 del 1998.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato