Capo I
Destinazione di uso e classificazionedegli alloggi di servizio
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8 della legge 10 agosto 2000, n. 246;
Visto l'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1014;
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n.
284;
Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002 recante
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
riservati ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile;
Visto l'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
Visto il contratto collettivo nazionale del comparto aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio
2000, parte seconda, sezione prima, allegato A, nonche' il relativo
contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 24 aprile
2002, allegato A;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative delle distinte
aree contrattuali del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 maggio 2003 e
25 agosto 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 47891/3103 in data 8 settembre 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Destinazione di unita' abitative ad alloggi di servizio
1. La destinazione di unita' abitative ad alloggi di servizio
presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e le sedi
periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) e'
disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, nei limiti
consentiti dagli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di
bilancio.
2. In relazione all'esigenza di una pronta presenza in servizio del
personale nell'interesse dell'Amministrazione, i provvedimenti di
destinazione di uso hanno ad oggetto alloggi ubicati nelle sedi di
servizio. Con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma
1, lettere d) ed f), in caso di indisponibilita' di alloggi nelle
sedi di servizio, si puo' procedere alla destinazione di uso di
alloggi esterni ubicati nel territorio dello stesso comune.
3. E' fatto divieto di mutare la destinazione di uso degli alloggi
di servizio, finche' permane il vincolo di destinazione costituito
con il provvedimento di cui al comma 1.
Art. 2.
Classificazione degli alloggi di servizio
1. Gli alloggi di servizio sono classificati nelle seguenti
categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo
oneroso;
c) alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo.
Capo II
Alloggi di servizio gratuiticonnessi all'incarico
Art. 3.
Personale assegnatario
1. Gli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico sono
destinati al seguente personale:
a) ispettore generale capo del CNVVF;
b) dirigenti del CNVVF con incarico di direttori centrali
nell'ambito del Dipartimento;
c) direttori regionali ed interregionali;
d) dirigente della Scuola per la formazione di base del
Dipartimento;
e) comandanti provinciali;
f) personale volontario del CNVVF con incarico di custode dei
distaccamenti volontari.
Art. 4.
Organi competenti all'assegnazione
1. L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 3, comma 1, e'
disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, per quanto
riguarda il personale di cui alle lettere a), b), c) e d), e dei
direttori regionali ed interregionali, per quanto riguarda il
personale di cui alle lettere e) ed f). I provvedimenti di
assegnazione al personale di cui alla lettera f) sono adottati su
proposta del comandante provinciale.
2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali
ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.
Art. 5.
Durata dell'assegnazione, rilascio
e recupero coattivo dell'alloggio
1. L'assegnazione e' limitata al periodo dell'incarico presso la
sede di servizio e cessa di diritto al termine dell'incarico stesso.
L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi.
L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa
all'interessato l'avviso di rilascio.
2. Il recupero coattivo dell'alloggio, nel caso in cui
l'assegnatario non rispetti l'obbligo di rilascio nel termine
prescritto, e' disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 15.
Art. 6.
Spese ed oneri accessori
1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi i seguenti oneri:
a) le spese di ordinaria manutenzione e quelle per il consumo
dell'acqua, dell'energia elettrica, del combustibile da riscaldamento
e dell'eventuale gas di rete, per le conversazioni telefoniche, per
la tassa per i rifiuti solidi urbani e per l'eventuale passo
carrabile, qualora dovuto;
b) le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o
cattivo uso dell'alloggio.
2. Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:
a) le spese di straordinaria manutenzione;
b) le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la
data di rilascio dell'alloggio e quella della sua consegna al
successivo assegnatario.
3. Ciascun alloggio e' fornito di un contatore separato da quello
della sede di servizio, per i consumi di acqua, energia elettrica e
gas. Nel caso in cui l'ente erogatore dichiari l'impossibilita'
tecnica dell'installazione o qualora l'installazione comporti
rilevanti oneri per l'Amministrazione e l'incompatibilita' di un
corretto rapporto costi-benefici sia attestata dal competente ufficio
provinciale del territorio, i consumi sono calcolati forfetariamente
dall'ufficio del territorio medesimo. In caso di mancata
installazione di contatori separati, il versamento dell'importo dei
consumi e' imputato al capo 14, capitolo 3560 (entrate eventuali e
diverse del Ministero dell'interno) dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
Capo III
Alloggi di servizioin assegnazione temporanea a titolo oneroso
Art. 7.
Personale ammesso all'assegnazione
1. All'assegnazione temporanea a titolo oneroso degli alloggi di
servizio disponibili presso il Dipartimento e le sedi periferiche del
CNVVF e' ammesso il seguente personale purche' in servizio effettivo
presso le strutture stesse:
a) dirigenti del CNVVF non destinatari di alloggi di servizio
gratuiti connessi all'incarico;
b) funzionari in servizio permanente appartenenti ai settori
operativo ed aeronavigante del CNVVF;
c) funzionari della carriera prefettizia.
2. All'assegnazione degli alloggi di servizio e' ammesso altresi'
il personale di cui al comma 1 trasferito alla sede in cui l'alloggio
si e' reso disponibile e in attesa di assumervi servizio alla data di
decorrenza del trasferimento.
3. Non puo' concorrere all'assegnazione dell'alloggio il personale
che:
a) sia proprietario, usufruttuario o assegnatario in cooperativa,
ancorche' indivisa, di un alloggio ubicato nel territorio dello
stesso comune o di un comune limitrofo a quello in cui il personale
medesimo presta servizio ovvero, con riferimento alla fattispecie di
cui al comma 2, in cui e' in attesa di assumere servizio;
b) sia assegnatario di un alloggio di istituto autonomo case
popolari o similari o concesso a canone agevolato da qualsiasi
amministrazione pubblica, ubicato nel territorio dello stesso comune
o di un comune limitrofo a quello in cui il personale medesimo presta
servizio ovvero, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2,
in cui e' in attesa di assumere servizio;
c) in quanto funzionario della carriera prefettizia, sia
destinatario ad altro titolo di un alloggio di servizio o di
facilitazioni abitative da parte dell'Amministrazione;
d) abbia un familiare convivente che benefici di una delle
situazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
Art. 8.
Organi competenti all'assegnazione
1. L'assegnazione degli alloggi e' disposta con provvedimento del
capo del Dipartimento, in relazione agli alloggi disponibili presso
il Dipartimento stesso, e dei direttori regionali ed interregionali,
in relazione agli alloggi disponibili presso le sedi periferiche del
CNVVF.
2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali
ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.
Art. 9.
Procedimento di assegnazione
1. Quando si rende disponibile un alloggio di servizio, l'organo
competente all'assegnazione dispone formalmente l'avvio del relativo
procedimento.
2. L'avvio del procedimento e' comunicato al personale avente
titolo a concorrere all'assegnazione, unitamente al termine per la
presentazione delle istanze in conformita' al modello predisposto
dall'Amministrazione.
3. La graduatoria e' predisposta sulla base dei punteggi attribuiti
con i seguenti criteri:
a) svolgimento di incarichi che per loro natura richiedono una
pronta presenza nell'interesse dell'Amministrazione: fino a punti 10;
b) disagio abitativo: fino a punti 4, di cui per:
1) sfratto giudiziario in atto, punti 1,50;
2) trasferimento recente da altra provincia, punti 2,00;
3) alloggio in coabitazione, punti 0,50;
c) situazioni familiari: fino a punti 6, di cui per:
1) coniuge convivente a carico, punti 1,50;
2) per ogni figlio convivente ed a carico, punti 1,00;
3) per genitore convivente a carico, punti 0,50;
4) per il familiare convivente a carico portatore di handicap
con una invalidita' superiore al 70%, punti 2,00;
5) reddito familiare inferiore a 25.823 euro, punti 1,00.
4. A parita' di punteggio costituiscono titolo di preferenza,
nell'ordine, il conseguimento del punteggio maggiore in relazione al
criterio degli incarichi svolti di cui al comma 3, lettera a) e la
maggiore anzianita' di servizio.
5. L'alloggio disponibile e' offerto al richiedente che occupa il
posto piu' elevato in graduatoria. In caso di rinuncia, l'alloggio e'
offerto al richiedente che occupa il posto successivo.
6. Intervenuta l'adesione dell'interessato, l'organo competente ai
sensi dell'articolo 8 adotta il provvedimento di assegnazione, da
redigersi in conformita' al modello predisposto dall'Amministrazione
e da firmarsi per accettazione dall'assegnatario.
7. Nel caso in cui il procedimento di assegnazione riguardi un
alloggio disponibile presso un comando provinciale, il direttore
regionale od interregionale competente puo' delegare al comando
stesso gli adempimenti istruttori di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferma
restando la propria competenza in ordine all'avvio del procedimento e
all'adozione del provvedimento di assegnazione.
Art. 10.
Durata dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio
1. La durata dell'assegnazione e' fissata in tre anni.
L'assegnatario puo', in ogni caso, ottenere una nuova assegnazione,
previo esperimento di un nuovo procedimento di assegnazione.
2. In caso di trasferimento dell'assegnatario avente figli a carico
in eta' scolare, l'assegnazione e' prorogata, a domanda, fino al
termine dell'anno scolastico in corso.
3. L'assegnazione cessa di diritto alla data di scadenza.
L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi.
L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa
all'interessato l'avviso di rilascio.
Art. 11.
Cause di cessazione anticipata dell'assegnazione
1. L'assegnazione cessa prima della scadenza, oltre che nei casi
indicati agli articoli 12 e 13, al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) decesso dell'assegnatario;
b) trasferimento in un'altra sede del CNVVF ovvero ad un ufficio
od incarico esterno al CNVVF stesso;
c) rinuncia;
d) collocamento a riposo;
e) dimissioni dal servizio;
f) collocamento fuori ruolo.
Art. 12.
Cause di decadenza dell'assegnazione
1. L'assegnatario decade dall'assegnazione dell'alloggio nei
seguenti casi:
a) impiego dell'alloggio per uso diverso da quello stabilito;
b) mancata occupazione stabile, con il proprio nucleo familiare,
entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio;
c) mancato pagamento del canone e degli oneri accessori entro
novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nell'atto di
assegnazione;
d) cessione dell'alloggio in uso a terzi;
e) inosservanza grave e continuata delle condizioni stabilite per
l'uso e la manutenzione dell'alloggio.
Art. 13.
Cause di revoca dell'assegnazione
1. L'assegnazione dell'alloggio puo' essere revocata al verificarsi
delle seguenti condizioni:
a) sopravvenuto accertamento dell'insussistenza, al momento
dell'assegnazione dell'alloggio, delle condizioni per ottenere
l'assegnazione stessa;
b) sopravvenienza delle condizioni ostative all'assegnazione
dell'alloggio di cui all'articolo 7, comma 3;
c) sopravvenienza di inderogabili esigenze di servizio o di cause
di forza maggiore.
Art. 14.
Provvedimenti di cessazione anticipata, decadenza
e revoca dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio
1. Al verificarsi di una delle cause di cui agli articoli 11, 12 e
13, l'organo che ha disposto l'assegnazione adotta il provvedimento
di cessazione anticipata, decadenza o revoca dell'assegnazione,
disponendo contestualmente il rilascio dell'alloggio entro il termine
di cui al comma 2.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, il termine per il rilascio
dell'alloggio e' fissato in sessanta giorni nell'ipotesi di revoca di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e in trenta giorni nelle
altre ipotesi, decorrenti dalla data di notifica in via
amministrativa del relativo provvedimento.
3. Nei casi di cessazione anticipata di cui all'articolo 11, comma
1, lettere a), b), d), e) ed f) il rilascio puo' essere prorogato, a
domanda, fino al termine massimo di un anno, qualora sussistano gravi
e comprovati motivi.
Art. 15.
Recupero coattivo dell'alloggio
1. Nel caso in cui l'alloggio non sia rilasciato nei termini
indicati negli articoli 10, comma 3, e 14, commi 2 e 3, l'organo
competente all'assegnazione inoltra al prefetto competente per
territorio la richiesta di adottare un'apposita ordinanza di recupero
coattivo. L'ordinanza e' adottata entro trenta giorni successivi
dalla scadenza del predetto termine ed e' notificata all'interessato
in via amministrativa.
2. Nell'ordinanza di cui al comma 1 e' fissata la data del recupero
coattivo dell'alloggio, che non puo' comunque essere posteriore al
trentesimo giorno dalla data di notifica dell'ordinanza stessa.
3. Alla data stabilita il recupero coattivo e' eseguito in via
amministrativa da uno o piu' rappresentanti designati dal prefetto,
assistiti dalla forza pubblica, anche nell'ipotesi in cui sia
pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza prefettizia
di recupero, salvo che il giudice adito abbia accolto l'istanza di
sospensiva.
4. Nel caso in cui l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda
irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso
forzoso a termini di legge, compilando, in ogni caso, l'inventario
particolareggiato dei beni rinvenuti nell'alloggio.
5. Il servizio di imballaggio, facchinaggio, trasporto,
immagazzinamento dei mobili e delle masserizie e la relativa
copertura assicurativa sono affidati ad idonea impresa. Le
conseguenti spese sono poste a carico dell'utente. Qualora questi non
ottemperi al pagamento, le relative somme sono erogate
dall'Amministrazione, che si rivale nei confronti dell'utente a norma
di legge.
Art. 16.
Canone, spese ed oneri accessori
1. Il canone mensile di assegnazione in uso degli alloggi di
servizio e' determinato, in occasione di ogni nuova assegnazione,
dall'ufficio provinciale del territorio competente ed e' aggiornato
automaticamente ogni anno, in misura pari al 75% della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice di prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
2. Il versamento del canone mensile e' imputato al capo 14,
capitolo 3560 (entrate eventuali e diverse del Ministero
dell'interno) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato.
3. Per le spese e gli oneri accessori si applicano le disposizioni
dell'articolo 6.
Capo IV
Alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo
Art. 17.
Personale ammesso a fruire degli alloggi collettivi
di servizio in uso temporaneo
1. E' ammesso a fruire degli alloggi collettivi di servizio in uso
temporaneo esistenti presso il Dipartimento e le sedi periferiche del
CNVVF, il personale del CNVVF che si trovi in una delle seguenti
condizioni:
a) corsista partecipante a corsi di formazione;
b) missione o temporanea assegnazione presso altra sede;
c) trasferimento recente da un'altra sede.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c) l'uso dell'alloggio
collettivo non puo' avere durata superiore a sei mesi, elevati a
dodici mesi nei casi in cui il personale sia stato trasferito in una
sede ubicata in un comune ad alta tensione abitativa.
3. L'autorizzazione alla fruizione degli alloggi collettivi di
servizio e' concessa dal dirigente responsabile della struttura ove
gli stessi sono ubicati.
Art. 18.
Spese ed oneri accessori
1. Le spese per gli alloggi collettivi di servizio, ivi comprese
quelle inerenti agli arredi e materiali di casermaggio ed ai servizi
strettamente connessi alla funzionalita' degli alloggi, sono a carico
dell'Amministrazione.
2. Gli importi inerenti al consumo dell'acqua, dell'energia
elettrica e del riscaldamento sono a carico del fruitore
dell'alloggio, quale spesa fissa forfetaria da aggiornare annualmente
da parte dell'ufficio provinciale del territorio.
3. Gli importi delle spese sostenute dall'Amministrazione per la
riparazione dei danni prodotti o causati da colpa, negligenza o
cattivo uso dell'alloggio collettivo di servizio sono posti a carico
dell'utente.
Capo V
Disposizioni transitorie
Art. 19.
Disciplina delle assegnazioni preesistenti
1. Le assegnazioni di alloggi effettuate prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento sono sottoposte a verifica di
compatibilita' con le disposizioni dello stesso. Per le assegnazioni
che risultano in contrasto insanabile, si provvede al recupero degli
alloggi.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 6 ottobre 2003
Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12, Interno, foglio n. 131
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato