IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni
per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero
del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per
la Montagna;
Visto, in particolare, il comma 5 del sopra citato art. 2 il quale
stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono adottati con deliberazione di questo
Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro
delle politiche agricole e forestali;
Visto, altresi', il comma 6 del citato art. 2 in materia di criteri
da tenere presenti nella ripartizione del riparto del predetto Fondo;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il
riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio
pluriennale per il triennio 2003-2005» ed il decreto di variazione
del Ministero dell'economia e delle finanze n. 63553 del 16 luglio
2003, che hanno attribuito al Fondo nazionale per la montagna, per
l'anno 2003, la somma complessiva di 61.645.690 euro;
Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
98/1994), concernente l'istituzione del Comitato tecnico
interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire
una coordinata attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
Considerato che il CTIM ha esperito i lavori istruttori relativi ai
criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la Montagna 2003,
traducendoli in specifici indicatori statistici;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
concernente i criteri di riparto e la relativa ripartizione tra le
regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna
per l'anno 2003;
Visto il parere favorevole espresso dal Ministro delle politiche
agricole e forestali alla proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella
seduta del 24 luglio 2003;
Delibera:
1. Sono approvati, per l'anno 2003, i criteri di riparto del Fondo
nazionale per la Montagna tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n.
97/1994, tengono conto:
1.1 dell'estensione del territorio montano;
1.2 della popolazione residente nelle aree montane;
1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle
attivita' agro-silvo-pastorali;
1.4 del reddito medio pro-capite;
1.5 del livello dei servizi;
1.6 dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali.
2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori
statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:
2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica
ed alla popolazione delle zone montane;
2.2 indicatori di intensita' correttivi del dato dimensionale
basati sulla composizione per eta' della popolazione, sulla
situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito
medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle
esigenze di salvaguardia ambientale;
2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre
fonti di finanziamento a disposizione delle regioni per i territori
montani.
Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione
sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che
costituisce parte integrante della presente delibera.
3. E' contestualmente approvato, per l'anno 2003, il piano di
riparto della somma complessiva di 61.645.690 euro, di cui alla
colonna B della predetta tabella, tra le regioni e le province
autonome.
Roma, 25 luglio 2003
Il Presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 142
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato