IL DIRETTORE GENERALE
delle concessioni e autorizzazioni
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del citato
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, la prosecuzione nell'esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione sonora da parte dei soggetti
legittimamente operanti e' subordinata alla verifica del possesso dei
requisiti previsti dal medesimo comma 2-bis nonche' dal successivo
comma 2-ter;
Considerato che il citato comma 2-ter dell'art. 1 del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, prevede che ai fini delle verifiche di cui
sopra le emittenti inoltrino al Ministero delle comunicazioni entro
il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e le documentazioni necessarie,
secondo le modalita' definite dallo stesso Ministero;
Considerato che con il proprio provvedimento in data 16 luglio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001,
sono state fissate le modalita' di inoltro delle dichiarazioni e
della documentazione necessaria per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per la prosecuzione nell'esercizio dell'attivita'
di radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale;
Considerato che dalle verifiche effettuate e' emerso che numerose
emittenti, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge
per la prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione
sonora privata, non hanno provveduto ad inviare, entro la data del
30 settembre 2001, la domanda di verifica prevista dall'art. 1, comma
1, del citato provvedimento ministeriale del 16 luglio 2001;
Ravvisata l'opportunita' che, fermo restando l'obbligo del possesso
dei predetti requisiti alla data del 30 settembre 2001 e ritenendo
incolpevole la mancata presentazione della domanda alla data
sopracitata, sia consentita a detti soggetti di presentare la domanda
di verifica dei requisiti al fine di conseguire il titolo alla
prosecuzione dell'esercizio prevista dalla legge n. 66 del 2001;
Determina:
Art. 1.
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 20 marzo
2001, n. 66, che, ai fini della prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione sonora privata, non hanno provveduto ad inoltrare
entro la data del 30 settembre 2001 la domanda di verifica del
possesso dei requisiti prevista dal provvedimento 16 luglio 2001,
citato nelle premesse, possono presentare la predetta domanda di
verifica, con le medesime modalita' ivi stabilite, entro e non oltre
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
provvedimento, a condizione che alla citata data del 30 settembre
2001 i medesimi soggetti fossero in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, della citata legge 20 marzo 2001,
n. 66.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2003
Il direttore generale: Aria
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato