La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San
Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di 122.100 euro per l'anno 2003, di 117.310 euro per l'anno 2004 e di
122.100 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3921):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini),
il 28 aprile 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 maggio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, X, XIV.
Esaminato dalla III commissione il 27 maggio 2003 e
11 giugno 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il
1° luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2375):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 7ª, 10ª, Giunta per gli affari delle Comunita'
europee e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 24 settembre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.
ACCORDO
DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di San Marino, qui di seguito denominati "le Parti Contraenti",
desiderosi di rafforzare ulteriormente la collaborazione culturale e
scientifica, nello spirito di amicizia e di buon vicinato che
tradizionalmente caratterizza le relazioni tra i due Stati e nel
quadro della comune appartenenza alle Organizzazioni europee ed
internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e
della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della
comprensione e della cooperazione tra i popoli,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
FINALITA'
Lo scopo del presente Accordo e' di realizzare programmi e attivita'
comuni atti a favorire la collaborazione culturale e scientifica.
Consapevoli dello sviluppo sempre piu' intenso della integrazione sia
a livello europeo che regionale, le due Parti s'impegnano a ricercare
forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione
Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi
stessi e in particolare a quelli che interessano scambi di docenti e
di studenti.
Altresi' le due Parti si impegnano a promuovere forme di
collaborazione nel quadro delle iniziative delle Regioni italiane.
Articolo 2
AMBITI DI COLLABORAZIONE
Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e
regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati, la collaborazione
nei seguenti ambiti: cultura ed arte, tutela, conservazione e
restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche,
istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria,
istruzione scolastica e professionale, turismo.
Articolo 3
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
Allo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio artistico e
culturale dei due Stati e delle relative legislazioni che lo
tutelano, le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione tra
istituzioni, enti ed organismi locali, musei, archivi e biblioteche.
Consapevoli dell'importanza che riveste il turismo culturale, la
Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 10, potra'
predisporre proposte atte a favorire, su base di reciprocita',
l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti
culturali statali, sul territorio dei due Stati.
Articolo 4
ARCHIVI
Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel settore degli
Archivi, mediante lo scambio d'informazioni, di documentazione ed
esperti, o con progetti comuni di ricerca e pubblicazioni ai fini
della tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio
documentario, pubblico e privato.
Articolo 5
ISTRUZIONE
Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo
dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:
a) gli scambi d'esperienze sui metodi, materiali didattici e
programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
b) gli scambi di docenti e d'esperti, fra istituzioni ed
organizzazioni collegate con l' istruzione e con la formazione;
c) gli scambi di docenti universitari e ricercatori dei due Paesi e
progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
Articolo 6
UNIVERSITA' E RICERCA
Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione
scientifica tra istituzioni accademiche di i ricerca e organizzazioni
scientifiche pubbliche e private, dei due Paesi attraverso:
a) scambio di informazioni e di dati scientifici;
b) scambi di visite di delegazioni scientifiche, di ricercatori, e di
altro personale scientifico;
c) organizzazione di seminari bilaterali scientifici;
d) ricerche congiunte su terni di comune interesse;
e) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione a vario
livello nel campo scientifico.
Articolo 7
BORSE DI STUDIO
Le Parti Contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati
dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello
universitario o postuniversitario o in istituzioni, quali accademie,
enti di ricerca e conservatori, su base di reciprocita'.
Articolo 8
COLLABORAZIONE CULTURALE E ARTISTICA
La Parte italiana s'impegna a favorire anche attraverso la propria
rete diplomatica e consolare la promozione del patrimonio culturale e
artistico sammarinese nei terzi Stati nei quali la Repubblica di San
Marino non dispone di proprie rappresentanze.
La Parte sammarinese s'impegna a sostenere, a livello internazionale
e nelle sedi multilaterali, la promozione e la diffusione della
lingua italiana.
Articolo 9
COLLABORAZIONE PER IL CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO
DI OPERE D'ARTE
Le Parti Contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle
azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere
d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri
oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico,
nonche' lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al
contrasto delle attivita' criminali nel commercio illecito di opere
d'arte.
Articolo 10
COMMISSIONE MISTA
Per consentire l'applicazione del presente Accordo, le Parti hanno
deciso di costituire una Commissione Mista incaricata di esaminare e
di formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.
Tale Commissione avra' il compito di redigere programmi pluriennali e
di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica
fra i due Paesi.
La Commissione Mista sara' convocata attraverso i canali diplomatici
e si riunira' alternativamente a San Marino e a Roma
Articolo 11
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione
della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si
saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle
rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
Articolo 12
DURATA E VALIDITA'
Il presente Accordo avra' durata illimitata.
Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento
per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la
sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non incidera'
sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di
validita' del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti
decidano diversamente.
Il presente Accordo puo' essere modificato consensualmente per
Scambio di Note tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi'
concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste
dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 21 marzo 2002, in due originali, ciascuno in lingua
italiana entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI SAN MARINO
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato