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Gazzetta Ufficiale N. 264 del 13 Novembre 2003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 ottobre 2003, n.305
Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995,
relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita
e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e
che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
(controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive
98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione
del 19 giugno 1998 e 1999/97/CE della Commissione del 19 dicembre
1999;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
19 aprile 2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della
direttiva 95/21/CE sopra citata;
Vista la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE
del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le
navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di
approdo);
Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli
strumenti internazionali da esse richiamati;
Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile l987, n. 183,
concernente: «Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Visto l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente:
«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari»;
Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 1995-l997»;
Visto l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 1998»;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, com-ma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 2943 del 5 giugno 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «convenzioni»: quelle di seguito indicate, unitamente ai
protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi
codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle
norme che rinviano alle suddette convenzioni;
1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico
(LL66), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita
umana in mare (SOLAS 74), firmata a Londra il 1° novembre 1974, di
cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) la Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il
2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
4) la Convenzione internazionale sugli standard per
l'addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei
marittimi (STCW 78), firmata a Londra il 5 luglio l978, di cui alla
legge 21 novembre 1985, n. 739;
5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare
(COLREG 1972), firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata con
legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura
delle navi mercantili (ITC 69), firmata a Londra il 23 giugno 1969 di
cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958;
7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi
mercantili (ILO n. 147), firmata a Ginevra il 29 ottobre 1976, di cui
alla legge 10 aprile 1981, n. 159;
8) la Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile
per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC 92),
firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio
1999, n. 177.
b) «Codice ISM»: il Codice internazionale sulla gestione della
sicurezza adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale il
4 novembre l993 e reso obbligatorio dal capitolo IX della Convenzione
SOLAS 74.
c) «MOU»: il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello
Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta
al 19 dicembre 2001;
d) «nave»: qualsiasi nave per trasporto marittimo battente
bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di
applicazione delle convenzioni;
e) «impianto off-shore»: una piattaforma fissa o galleggiante che
opera sulla piattaforma continentale nazionale;
f) «Autorita' competente centrale»: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - comando generale del corpo delle
capitanerie di porto, e, per quanto attiene alle attivita' di
prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tali
fini, si avvale del predetto comando generale del corpo delle
capitanerie di porto;
g) «Autorita' competente locale»: i comandi periferici delle
Capitanerie di Porto fino al livello di Ufficio Circondariale
Marittimo;
h) «ispettore»: soggetto in possesso dei requisiti di cui
all'allegato VII, del presente regolamento, debitamente autorizzato e
formalmente incaricato dall'Autorita' competente centrale a svolgere
le ispezioni di controllo dello Stato di approdo nei porti nazionali;
i) «ispezione»: la visita a bordo di una nave al fine di
accertare la validita' dei certificati pertinenti e di altri
documenti, le condizioni della nave, delle dotazioni e
dell'equipaggio nonche' le condizioni di vita e di lavoro
dell'equipaggio;
l) «ispezione dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave,
le relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati
all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o interamente,
ad un esame particolareggiato per verificare la costruzione della
nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di
lavoro e il rispetto delle procedure operative a bordo;
m) «ispezione estesa»: ispezione che si effettua nei casi
indicati nell'articolo 6;
n) «fermo»: il divieto per una nave di prendere il mare a causa
di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave
insicura;
o) «sospensione di un'operazione»: il divieto per una nave di
continuare una qualunque attivita' operativa tecnica o commerciale a
causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il
proseguimento della predetta attivita' pericoloso per la sicurezza
della navigazione, la salute delle persone a bordo o per l'ambiente;
p) «Sirenac»: sistema di informazione sulle navi sottoposte a
controllo dello Stato di approdo nell'ambito del MOU.
q) «Equasis»: sistema di informazione sulle condizioni delle
navi.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno
1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per
la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e
le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello
Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del
Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione
del 19 giugno 1998 e 99/97/CE della Commissione del
19 dicembre 1999, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 luglio 1995, n. L 157.
- Il decreto 19 aprile 2000, n. 432, recante:
«Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE
relativa all'attuazione di norme internazionali per la
sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata
dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2001, n. 20.
- La direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva
95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa
all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello
Stato di approdo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 gennaio 2002, n. L 19.
- La direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in
materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il
loro adattamento all'evoluzione degli strumenti
internazionali da esse richiamati e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2002, n. L 324.
- L'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante:
«Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
cosi' recita:
«Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei
Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive
che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per
le parti in cui modifichino modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della
Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento
nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione
dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie, al
Ministro degli affari esteri ed al Parlamento.».
- L'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante:
«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58, cosi' recita:
«Art. 2 (Legge comunitaria). - 1. Il Ministro
competente per il coordinamento delle politiche comunitarie
trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione,
gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi
dell'Unione europea e delle Comunita' europee; verifica,
con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo
stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli
indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti
atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche
con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare
tale conformita', alle Commissioni parlamentari competenti
per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto
d'indirizzo.
2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed
atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente
per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il
31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, un disegno di legge recante:
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; tale
dicitura e' completata dall'indicazione: "legge
comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.
3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di
cui al comma 2:
a) si riferisce sullo stato di conformita'
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo
stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto,
in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da
parte della Repubblica italiana;
b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da
attuare in via amministrativa;
c) si da' partitamente conto delle ragioni
dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui
termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa. Si da' altresi' conto della legislazione
regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i
dati di cui all'art. 9, comma 2-bis.
4. All'art. 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni,
riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di
conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento
interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva
comunitaria"».
- L'art. 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante:
«Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi comunitari
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 1995 - 1997», pubblicata nel
supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale
7 maggio 1998, n. 104, cosi' recita:
«Art. 6 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare o amministrativa). - 1. L'allegato D elenca
le direttive attuate o da attuare mediante regolamento
ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto
del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il
disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano
costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei
provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.».
- L'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante:
«Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi comunitari
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 1998», pubblicata nel
supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale
12 febbraio 1999, n. 35, cosi' recita:
«Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare o amministrativa). - Testo in vigore dal
27 febbraio 1999.
1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da
attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, o atto amministrativo, nel
rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta
fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge
16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano
costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie proposte in merito al contenuto dei
provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.».
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2002», e' pubblicata nel supplemento ordinario
n. 5/L alla Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2003, n. 31.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1968, n. 777, recante: «Esecuzione della convenzione
internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a
Londra il 5 aprile l996», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante: «Adesione
alla convenzione internazionale del 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione»
(SOLAS 74), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662, recante:
«Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo sull'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292.
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: «Adesione
alla convenzione del 1978, sulle norme relative alla
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed
alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua
esecuzione», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante:
«Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento
internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare,
con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48.
- La legge 22 ottobre 1973, n. 958, recante: «Ratifica
ed esecuzione della convenzione internazionale per la
stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23
giugno 1969», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1974, n. 26.
- La legge 10 aprile 1981, n. 159, recante: «Ratifica
ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147,
adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62a
sessione della Conferenza internazionale del lavoro», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 aprile 1981, n. 116.
- La legge 27 maggio 1999, n. 177, recante: «Adesione
ai protocolli emendativi delle Convenzioni 1969 e 1971
concernenti, rispettivamente, la responsabilita' civile per
i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con
allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per
l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il
27 novembre 1992, e loro esecuzione», e' pubblicata nel
supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale
18 giugno 1999, n. 141.

Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi e relativi
equipaggi, che approdano in un porto nazionale o in un impianto
off-shore o che sono ancorate a largo di tale porto o impianto. Per
le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, si applicano i
requisiti della pertinente convenzione e, qualora nessuna convenzione
sia applicabile, si adottano le procedure previste dall'allegato IV
al presente regolamento per garantire che le navi non presentino
evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, dell'igiene e
della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.
2. Il presente regolamento non si applica alle navi da pesca, alle
navi da guerra, alle navi ausiliari, alle imbarcazioni in legno di
costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non
commerciali e alle unita' da diporto che non sono adibite a traffici
commerciali.
3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non
ha sottoscritto una delle convenzioni di cui all'articolo 1,
l'autorita' competente locale accerta che la nave e il relativo
equipaggio, che godono di un trattamento diverso da quello riservato
alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale
convenzione, presentino comunque requisiti non inferiori a quelli
previsti dalle convenzioni.

Art. 3.
Ispettori
1. Gli ispettori dipendono funzionalmente dall'autorita' competente
centrale, che assicura il controllo ed il coordinamento
dell'attivita' ispettiva nei porti nazionali, l'analisi dei dati
statistici relativi alle ispezioni, nonche' la trasmissione costante
delle informazioni acquisite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
2. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei
requisiti professionali indicati nell'allegato VII del presente
regolamento ad opera dell'autorita' competente centrale, viene
provvisto di un documento autorizzativo personale, sotto forma di
documento di identita', rilasciato dalla predetta Autorita', conforme
al modello previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 25 novembre 1997, n. 275.
3. Il documento di cui al comma 2 e' soggetto a rinnovo triennale e
deve essere esibito ai fini dell'accesso alla nave.
4. L'ispettore puo' farsi motivatamente assistere da soggetti
muniti di specialistiche competenze professionali, ai fini dello
svolgimento di particolari compiti di ispezione.
5. Gli ispettori ed i soggetti di cui al comma 4, non possono avere
alcun interesse economico nei porti in cui avviene l'ispezione, ne'
con le navi ispezionate; gli ispettori estranei al corpo delle
capitanerie di porto non possono essere dipendenti, ne' possono
intraprendere attivita' per conto di organizzazioni non governative
che rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera e
quelli di classe o che svolgono gli accertamenti necessari per il
rilascio di tali certificati. Per quanto non espressamente indicato
nel presente comma, si applicano, quali cause di incompatibilita', i
motivi di astensione previsti per il giudice dall'articolo 51 del
codice di procedura civile.
6. Il possesso dei requisiti per la qualifica di ispettori,
previsti dall'allegato VII del presente decreto, e' assicurato e
verificato dall'autorita' competente centrale.


Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 14 novembre 1997, recante: «Attuazione della
direttiva 96/40/CE della Commissione del 25 giugno 1996,
che istituisce un modello comune di documento di identita'
per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di
approdo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del
25 novembre 1997.
- Il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile
e' il seguente:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o
datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e'
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».

Art. 4.
Obblighi ispettivi
1. Le Autorita' competenti locali eseguono annualmente un numero
complessivo di ispezioni ed ispezioni estese pari ad almeno il 25%
del numero medio annuo di singole navi approdate nei porti nazionali,
calcolato in base agli ultimi tre anni solari di cui sono disponibili
statistiche.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, qualsiasi nave
non soggetta ad ispezione estesa avente un fattore di priorita' nel
sistema SIRENAC superiore a 50 deve essere sottoposta ad ispezione da
parte dell'autorita' competente locale salvo che l'unita' non sia
stata ispezionata in un porto della regione del MOU nel corso degli
ultimi trenta giorni.
3. Ferme restando le disposizioni del comma 2 e del successivo
articolo 6 l'ordine di priorita' nella selezione delle navi da
sottoporre ad ispezione e' il seguente:
a) le navi di cui all'allegato I, parte I del presente
regolamento sono selezionate per prime indipendentemente dal valore
del fattore di priorita' riportato dal sistema SIRENAC;
b) le navi di cui all'allegato I, parte II del presente
regolamento sono selezionate in ordine decrescente rispetto al valore
del rispettivo fattore di priorita' riportato dal sistema SIRENAC.
4. Le autorita' competenti locali si astengono dall'ispezionare una
nave gia' ispezionata nella regione MOU nei sei mesi precedenti
all'ispezione medesima a condizione che:
a) la nave in questione non figuri nell'allegato I del presente
regolamento;
b) una precedente ispezione non abbia rilevato carenze;
c) le condizioni della nave e le relative certificazioni non
evidenzino fondati motivi per eseguire l'ispezione;
d) la nave non rientri nei casi di cui al comma 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, non trovano applicazione
nell'ipotesi di controlli operativi specificatamente previsti nelle
convenzioni.

Art. 5.
Procedura di ispezione
1. L'ispettore effettua il controllo delle navi, osservando le
procedure previste dall'allegato IV del presente regolamento.
2. L'ispettore controlla i certificati e la documentazione elencati
nell'allegato II del presente regolamento e verifica che le
condizioni generali della nave, compresi la sala macchine e gli
alloggi, siano soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della
navigazione, dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro
e della tutela ambientale.
3. L'ispettore puo' controllare tutti i certificati e i documenti,
diversi da quelli elencati nell'allegato II del presente regolamento,
che devono essere presenti a bordo secondo quanto previsto dalle
pertinenti convenzioni. Se, a seguito dei suddetti controlli,
l'ispettore ritiene la sussistenza di uno dei casi di cui
all'allegato III del presente regolamento ovvero di altri fondati
motivi circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle
relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle
relative Convenzioni, deve procedere ad un'ispezione dettagliata.
4. L'ispettore effettua le ispezioni estese secondo le procedure di
cui all'allegato V, sezione C del presente regolamento.
5. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o di
un'ispezione estesa, l'ispettore redige apposito verbale, a norma
dell'allegato IX del presente regolamento, consegnandone copia al
comandante del porto ed al comandante della nave.
6. In circostanze eccezionali, quando le condizioni generali della
nave sono evidentemente al di sotto delle norme, l'autorita'
competente locale puo' disporre di sospendere l'ispezione della nave
finche' i soggetti responsabili dell'esercizio della nave non abbiano
adottato tutte le misure necessarie per garantire che la nave
ottemperi ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni.
7. In tutti i casi in cui dall'ispezione emergono o vengono
confermate carenze, l'autorita' competente locale si accerta, tramite
l'ispettore, che la nave sia in grado di riprendere il mare senza
rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio,
senza pericoli per le altre navi e senza rappresentare una grave
minaccia per l'ambiente marino.

Art. 6.
Ispezione estesa
1. Le navi appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato
V, sezione A del presente regolamento, sono assoggettabili ad
ispezione estesa dopo un periodo di 12 mesi dall'ultima ispezione
estesa effettuata in un porto della regione MOU.
2. Se una nave assoggettabile ad ispezione estesa e' selezionata
per essere sottoposta a controlli ai sensi dell'ordine di priorita'
indicato nel comma 3 dell'articolo 4, l'autorita' competente locale
dovra' effettuare una ispezione estesa. E' tuttavia possibile, tra
due ispezioni estese l'effettuazione di una ispezione secondo quanto
previsto dall'articolo 5.
3. Le navi assoggettabili ad ispezione estesa e riportate dal
sistema SIRENAC come candidate ad ispezione obbligatoria nel primo
porto di scalo nella regione MOU, devono essere sottoposte ad
ispezione estesa da parte dell'autorita' competente locale.
4. L'armatore ovvero il suo rappresentante o il Comandante di una
nave assoggettabile ad ispezione estesa e' tenuto a comunicare, alle
autorita' competenti locali del porto di scalo, le informazioni di
cui all'allegato V sezione B del presente regolamento; tali
informazioni sono fornite almeno tre giorni prima dell'ora prevista
dell'arrivo nel porto ovvero, nel caso di viaggi di durata inferiore
a tre giorni prima che la nave lasci il porto di partenza.
5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizione di cui al
precedente comma 3 e' sottoposta ad ispezione estesa nel porto di
destinazione.

Art. 7.
Procedure in caso di impossibilita'
ad effettuare ispezioni di talune navi
1. L'autorita' competente locale che, per ragioni di carattere
operativo, non sia stata in grado di effettuare una ispezione su di
una nave con un fattore di priorita' superiore a 50 di cui
all'articolo 4, comma 2, ovvero una ispezione estesa di cui
all'articolo 6, comma 3, e' tenuta a comunicare tempestivamente al
sistema SIRENAC che l'ispezione non e' stata effettuata.
2. A cadenza semestrale l'Autorita' competente centrale notifica i
casi di cui al comma 1 alla Commissione europea, indicando i motivi
della mancata ispezione.

Art. 8.
Sospensione dell'operazione o fermo delle navi
1. L'ispettore che rileva, nell'attivita' della nave, carenze tali
che, individualmente o nel complesso, rendano le operazioni della
stessa pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggeri o
dell'equipaggio o l'ambiente, informa il comandante del porto che
deve disporre la sospensione delle operazioni.
2. La sospensione delle operazioni continua fino all'eliminazione
del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori
accertamenti, anche sulla base delle eventuali indicazioni del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le carenze
che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, abbia
determinato le condizioni alle quali l'operazione puo' continuare
senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle
persone a bordo o per l'ambiente.
3. L'ispettore, nel caso in cui abbia riscontrato carenze nella
nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o
l'ambiente, notifica il provvedimento di fermo al comandante della
nave e informa immediatamente il comandante del porto, ai fini del
diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo l8l del codice della
navigazione.
4. Il fermo della nave e' revocato a seguito della riscontrata
eliminazione delle carenze di cui al com-ma 3, ovvero qualora siano
determinate, sulla base di ulteriori accertamenti dell'ispettore,
anche sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per le carenze che
rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, le condizioni alle
quali la nave puo' riprendere il mare senza pericolo per le altre
navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute
delle persone a bordo o per l'ambiente.
5. Nell'allegato VI del presente regolamento sono indicati i
criteri da applicare per il fermo delle navi.
6. Nel caso in cui, a seguito di un'ispezione, e' disposto il fermo
della nave, l'autorita' competente locale ne informa immediatamente
per iscritto, accludendo il verbale di ispezione, l'Amministrazione
dello Stato del quale la nave batte bandiera o, quando cio' non sia
possibile, il Console o, in sua assenza, la piu' vicina
rappresentanza diplomatica nonche' gli ispettori nominati o
l'organismo riconosciuto, responsabili del rilascio dei certificati
relativi alla nave in questione.
7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche
nei confronti delle navi alle quali si applica, al momento della
verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di
conformita' per la societa' ovvero del certificato di gestione
sicurezza rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante
l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non risultano
altre carenze che giustifichino il fermo, il comandante del porto
puo' revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto.
Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le
autorita' competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che
presentano le carenze previste dal presente comma, alle quali e'
stato consentito di riprendere il mare, e' negato, eccettuati i casi
di deroga di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai porti dello
Stato finche' il proprietario o l'armatore dell'unita' non comprovi,
a soddisfazione dell'autorita' che ha imposto il fermo, che la nave
dispone dei certificati rilasciati conformemente al codice ISM.
8. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche
nei confronti delle navi non equipaggiate con dispositivi di
registrazione dei dati di navigazione (VDR) quando il loro uso e'
previsto ai sensi dell'allegato XII del presente regolamento.


Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 181 del codice della navigazione
e' il seguente:
«Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non
puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del
comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante
apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della
data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che
viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi
elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo
approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora
risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha
adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da
quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli
obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni
impartite dalle competenti autorita'. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti
che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto
gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha
provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari,
al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a
norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari,
nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di
legge.».

Art. 9.
Riparazioni
1. Nel caso in cui le carenze previste nell'articolo 8, commi l, 3
e 8 non possono essere corrette nel porto in cui e' avvenuta
l'ispezione, il comandante del porto puo' autorizzare la nave a
raggiungere il piu' vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato,
scelto dal comandante della nave congiuntamente all'autorita'
competente locale ed alle competenti autorita' dello Stato di
bandiera previo assenso dell'autorita' competente dello Stato in cui
si trova il cantiere. Le carenze di cui all'articolo 8, comma 8,
debbono essere risolte entro trenta giorni. Per le carenze che
rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, la predetta
autorizzazione e' rilasciata anche in base alle indicazioni del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa nel rispetto
delle condizioni, indicate dall'amministrazione dello Stato di
bandiera e approvate dall'autorita' competente locale: tali
condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza
rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio,
per le altre navi e senza rappresentare un potenziale grave
pregiudizio per l'ambiente marino, in conformita' alle eventuali
indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
3. L'autorita' competente locale, nel caso in cui il cantiere di
riparazione si trovi in altro Stato informa, con notifica conforme
alle modalita' adottate in seno al MOU, l'autorita' competente di
tale Stato, le parti menzionate all'articolo 8, comma 6, e ogni altro
organismo competente, delle condizioni alle quali e' stata
autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle
azioni intraprese al riguardo.
4. Nel caso in cui l'autorita' competente di un altro Stato membro
autorizzi una nave a raggiungere un porto nazionale nelle condizioni
di cui al comma 1 per effettuare le necessarie riparazioni e tale
nave non si rechi nel predetto porto, l'autorita' competente locale
informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.

Art. 10.
Rimborso dei costi e diritto al ricorso
1. Le spese, e le relative modalita' di pagamento, inerenti alle
ispezioni di cui all'articolo 5 e 6, qualora queste accertino o
confermino carenze che giustifichino il fermo della nave, nonche' le
spese relative alle ispezioni per la dimostrazione di cui
all'articolo 11, comma 1, sono poste a carico dell'armatore o di un
suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, sulla
base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento ed aggiornate almeno ogni due anni.
2. Nei casi prescritti, oltre alle spese per il servizio reso, sono
comunque a carico dell'armatore o di un suo rappresentante nello
Stato, in solido con il proprietario, secondo le tariffe di cui al
comma 1, gli eventuali costi per le prestazioni fornite dagli
ispettori al di fuori del normale orario di lavoro nonche' degli
oneri dell'eventuale missione. Tali spese sono dovute nelle misure
rispettivamente previste dalle tabelle della amministrazione di
appartenenza per la eventuale corresponsione ai citati ispettori.
3. Sono altresi' poste in solido a carico del proprietario, o
dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato i costi relativi
alla sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo.
4. Nel provvedimento di fermo e di rifiuto di accesso nei porti di
cui al successivo articolo 11 notificati al comandante della nave, e'
indicato al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo
rappresentante nello Stato il termine entro il quale e' possibile
ricorrere dinanzi all'autorita' giurisdizionale.
5. Il fermo della nave non puo' essere revocato finche' non si sia
provveduto al completo pagamento o non sia stata data garanzia
sufficiente per il rimborso delle spese.

Art. 11.
Divieto di accesso nei porti
1. L'accesso ai porti dello Stato e' negato alle navi che hanno
ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di
un'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni
imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finche'
il proprietario o l'armatore dell'unita' non abbia dimostrato
inequivocabilmente all'autorita' competente dello Stato membro della
Comunita' europea in cui sono state riscontrate le carenze, la piena
rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'accesso ad un
porto dello Stato e' consentito in casi di forza maggiore, per motivi
di sicurezza o per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento,
a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della
nave abbiano adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso
sicuro a soddisfazione dell'autorita' competente locale.
3. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello
Stato, senza rispettare le condizioni stabilite nel corso
dell'ispezione, ovvero ometta di recarsi presso il previsto cantiere
di riparazione l'autorita' competente locale informa tempestivamente
tutti gli altri Stati membri.

Art. 12.
Divieto di accesso nei porti riguardante alcune navi
1. Salvo i casi di cui all'articolo 11, comma 2, l'accesso ai porti
dello Stato e' negato ad una nave appartenente ad una delle categorie
di cui all'allegato XI, sezione A, del presente regolamento quando la
stessa nave:
a) batte bandiera di uno Stato inserito nella lista nera del
rapporto annuale pubblicato dal MOU e sia stata oggetto di un
provvedimento di fermo piu' di due volte nei 24 mesi precedenti nei
porti della regione MOU, ovvero
b) batte bandiera di uno Stato incluso nella sezione «ad
altissimo rischio» e «ad alto rischio» della lista nera del rapporto
annuale pubblicato dal MOU e sia stata oggetto di un provvedimento di
fermo piu' di una volta nei 36 mesi precedenti nei porti della
regione MOU.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, l'autorita'
competente locale ove si e' verificato, a seconda dei casi, il
secondo o il terzo fermo della nave, provvede, nel momento in cui la
nave e' autorizzata a lasciare il porto, ad informare del
provvedimento di rifiuto d'accesso il comandante e proprietario della
unita', l'amministrazione dello Stato di bandiera, la societa' di
classifica interessata, il sistema SIRENAC, gli altri Stati membri,
la Commissione europea e il Segretariato del MOU.
3. Le procedure per l'imposizione e la revoca del divieto di
accesso ai porti di cui al presente articolo sono contenute
nell'allegato XI, sezione B del presente regolamento.

Art. 13.
Rapporto dei piloti
1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto
nazionale, informano immediatamente l'autorita' competente locale,
qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di
carenze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o
rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.
2. L'autorita' competente locale informa immediatamente il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, qualora le
carenze di cui al comma 1 rappresentano una minaccia per l'ambiente
marino.

Art. 14.
Cooperazione e pubblicazione di notizie
connesse ai fermi ed alle ispezioni
1. L'autorita' competente centrale garantisce lo scambio di
informazioni e la collaborazione necessarie con gli altri Stati
membri ed assicura che le autorita' competenti locali mantengano un
collegamento operativo con il sistema SIRENAC, la Commissione europea
ed il sistema EQUASIS.
2. Le autorita' competenti locali provvedono a trasmettere al
sistema SIRENAC le informazioni contenute nel verbale d'ispezione di
cui all'articolo 5, com-ma 5, nonche' quelle di cui all'allegato
VIII, parte prima e parte seconda del presente regolamento. Tali
informazioni devono essere trasmesse al sistema SIRENAC non appena
possibile ad ultimazione completata dell'ispezione ovvero a revoca
del fermo.
3. A cadenza mensile l'autorita' competente centrale provvede a
pubblicare su riviste specializzate a diffusione internazionale le
informazioni elencate nell'allegato VIII, parte I, del presente
regolamento relative a navi che siano state trattenute in un porto
nazionale o alle quali e' stato rifiutato l'accesso ad un porto
nazionale nel corso del mese precedente. Le predette informazioni
altresi' vengono rese disponibili, a cura dell'autorita' competente
centrale, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e
trasporti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.
4. L'autorita' competente centrale fornisce alla Commissione
europea le informazioni previste nell'allegato X del presente
regolamento con la frequenza specificata nel predetto allegato.

Art. 15.
Disposizioni abrogative
1. E' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 aprile 2000, n. 432.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 13 ottobre 2003
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 36

Allegato I
NAVI DA SOTTOPORRE PRIORITARIAMENTE AD ISPEZIONE
(di cui all'art. 4, comma 3)
Art. 1.
Fattori di priorita' assoluta
1. Indipendentemente dal valore dei fattori di priorita',
l'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata di priorita'
assoluta:
a) navi che su segnalazione dei piloti o delle autorita'
portuali risultano avere carenze tali da non permettere loro di
navigare in condizioni di sicurezza (ai sensi della direttiva
93/75/CEE e dell'art. 10 del presente regolamento);
b) navi che non si sono attenute agli obblighi fissati dalla
direttiva 93/75/CEE;
c) navi che sono state oggetto di segnalazione o di notifica da
parte di un altro Stato membro;
d) navi che sono state oggetto di rapporto o esposto da parte
del comandante, di un membro dell'equipaggio o di altre persone od
organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza nella gestione
operativa della nave, alle condizioni di vita o di lavoro a bordo o
alla prevenzione dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro
ritenga che il rapporto o l'esposto non siano manifestamente
infondati; l'identita' della persona che presenta il rapporto o
l'esposto non e' resa nota ne' al comandante, ne' al proprietario
della nave in questione;
e) navi che:
1) sono state coinvolte in collisioni o si sono arenate o
incagliate durante l'avvicinamento al porto;
2) sono state oggetto di un'accusa di presunta violazione
delle norme per lo scarico di sostanze o effluenti pericolosi;
3) hanno eseguito manovre errate o pericolose non rispettando
le misure adottate dall'IMO in materia, o le pratiche e procedure per
la sicurezza della navigazione, oppure vengono comunque gestite in
maniera tale da costituire un pericolo per le persone, le cose o
l'ambiente;
f) navi il cui certificato di classe e' stato sospeso o
ritirato per motivi di sicurezza nei sei mesi precedenti.
Art. 2.
Fattori di priorita' ordinaria
1. L'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata
prioritaria:
a) navi che approdano per la prima volta nel porto di un Stato
membro o dopo un'assenza di dodici mesi o piu'. Nell'applicare tali
criteri, l'autorita' competente locale tiene conto anche delle
ispezioni effettuate dai membri del MOU. In mancanza di informazioni
adeguate in materia, l'autorita' competente locale si basa sui dati
disponibili sul sistema Sirenac ed ispeziona le navi che non
risultano registrate nella banca dati SIRENAC dopo l'entrata in
vigore di quest'ultima il 1° gennaio 1993;
b) navi non ispezionate da nessuno Stato membro nei sei mesi
precedenti;
c) navi i cui certificati obbligatori relativi alla costruzione
e alle dotazioni rilasciati in conformita' delle convenzioni, e i cui
certificati di classificazione sono stati rilasciati da un organismo
non riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio;
d) navi battenti bandiera di uno Stato che figura nella lista
nera pubblicata nella relazione annuale del MOU:
e) navi alle quali e' consentito lasciare il porto di uno Stato
membro a determinate condizioni:
1) carenze da correggere prima della partenza;
2) carenze da correggere nel porto successivo;
3) carenze da correggere entro quattordici giorni;
4) carenze per le quali sono state specificate altre
condizioni,
e tenuto conto del fatto che siano state adottate iniziative
riguardanti la nave e siano state corrette tutte le carenze;
f) navi in cui sono state riscontrate carenze durante una
precedente ispezione, a seconda del numero di carenze riscontrate;
g) navi che sono state fermate in un porto precedente;
h) navi battenti bandiera di uno Stato che non ha ratificato
tutte le pertinenti convenzioni;
i) navi in classe con una societa' la cui flotta ha registrato
un tasso di carenze superiore alla media;
l) navi appartenenti ad una categoria di cui all'allegato V,
sezione A del presente regolamento;
m) navi che hanno piu' di 13 anni.
2. Nel determinare l'ordine di priorita' per l'ispezione delle
navi sopra elencate, l'autorita' competente locale tiene conto
dell'ordine risultante dal fattore di priorita' ordinaria che figura
nel sistema informativo SIRENAC.
3. Un fattore di priorita' piu' elevato indica una priorita' piu'
elevata. Il fattore di priorita' e' la somma dei valori del fattore
applicabili come definito nel quadro del MOU. Le lettere e), f), g),
del comma 1, dell'art. 2 del presente allegato si applicano soltanto
per le ispezioni eseguite negli ultimi 12 mesi. Il fattore di
priorita' ordinaria non deve essere inferiore alla somma dei valori
constatati di cui alle lettere c), d). h), i), l), m), dell'art. 2,
comma 1, del presente allegato. Tuttavia il sistema SIRENAC
nell'indicare l'obbligatorieta' di una ispezione estesa ai sensi
dell'art. 6, comma 3, non tiene conto di quanto specificato nell'art.
2, comma l, lettera l) del presente allegato.


Nota all'allegato I, art. 1, lettere a) e b):
- Il testo della direttiva 93/75/CEE del Consiglio del
13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime
necessarie per le navi dirette a porti marittimi della
Comunita' o che ne escono e che trasportano merci
pericolose o inquinanti, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 5 ottobre 1993, n. L
247.
Nota all'allegato I, art. 2, lettera c):
- Il testo della direttiva 94/57/CE del Consiglio del
22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del
12 dicembre 1994, n. L 319.

Allegato II
ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI
(di cui all'art. 5, comma 2)
1. Certificato internazionale di stazza (ITC 69).
2. Certificato di sicurezza:
a) per nave da passeggeri;
b) per costruzione per nave da carico;
c) per le dotazioni di nave da carico;
d) radiotelegrafica per nave da carico;
e) radiotelefonica per nave da carico;
f) radio per nave da carico;
g) di esenzione, compreso, se del caso, l'elenco dei carichi;
h) per nave da carico.
3. Certificato internazionale di idoneita' per il trasporto alla
rinfusa di gas liquefatti e Certificato di idoneita' per il trasporto
alla rinfusa di gas liquefatti.
4. Certificato internazionale di idoneita' per il trasporto alla
rinfusa di prodotti chimici pericolosi e Certificato di idoneita' per
il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi.
5. Certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da olio minerale.
6. Certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici
liquidi pericolosi.
7. Certificato internazionale di bordo libero (LL66) e
Certificato internazionale di esenzione di bordo libero.
8. Registro degli oli minerali, parti I e II.
9. Registro dei carichi.
10. Documento attestante la tabella minima d'armamento.
10-bis. Certificati rilasciati secondo la Convenzione STCW.
11. Certificati medici, di cui alla Convenzione ILO n. 73 in
materia di esame medico dei marittimi.
12. Informazioni sulla stabilita'.
13. Copia del documento di conformita' e del certificato di
gestione della sicurezza rilasciato in conformita' del Codice
internazionale per la sicurezza delle navi e la prevenzione
dell'inquinamento (Codice ISM) (SOLAS, capitolo IX).
14. Certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i
macchinari, rilasciati dalla societa' di classificazione competente
(richiesti solo se la nave mantiene la classe con una societa' di
classificazione).
15. Documento di conformita' con i requisiti specifici previsti
per le navi che trasportano merci pericolose.
16. Certificato di sicurezza delle unita' veloci e autorizzazione
a operare unita' veloci.
17. Elenco speciale o manifesto delle merci pericolose o piano
dettagliato di stivaggio.
18. Giornale di bordo contenente le registrazioni di prove ed
esercitazioni e registro dei verbali di ispezione e manutenzione
della dotazione di salvataggio e dell'equipaggiamento.
19. Certificato di sicurezza per navi a destinazione specifica.
20. Certificato di sicurezza di unita' mobili di trivellazione
off-shore.
21. Per le petroliere il registro relativo al sistema di
sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo
viaggio in zavorra.
22. Il ruolo dell'equipaggio, il piano di lotta antincendio e,
per le navi passeggeri, un piano antiavaria.
23. Piano di emergenza per inquinamento da olio minerale.
24. In caso di portarinfuse e petroliere, fascicolo di visita ai
sensi del programma ispettivo previsto dalla regola 2 capitolo XI
della convenzione Solas.
25. Verbale di precedenti ispezioni dello Stato di approdo.
26. Per le navi passeggeri ro-ro, informazioni sul rapporto
massimo A/A.
27. Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie.
28. Manuale di fissazione del carico.
29. Piano di gestione dei rifiuti e registro dei rifiuti.
30. Sistema di supporto all'assunzione di decisioni per il
comandante di navi da passeggeri.
31. Piano di cooperazione SAR (servizio di ricerca e salvataggio)
per navi da passeggeri in servizio su rotte fisse.
32. Elenco dei limiti operativi per navi passeggeri.
33. Manuale di carico/scarico per portarinfuse.
34. Piano di carico e scarico.
35. Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria
relativa alla responsabilita' civile per i danni da inquinamento
(Convenzione CLC92).

Allegato III
ESEMPI DI «FONDATI MOTIVI» PER UN'ISPEZIONE PIU' DETTAGLIATA
(di cui all'art. 5, comma 3)
1. Navi contemplate nell'art. 1, dell'allegato I, e nelle lettere
c), d), e), numeri 2) e 3), e h) del comma 2 dell'art. 1
dell'allegato I.
2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.
3. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e
di altra documentazione (di cui all'art. 5, comma 2 e comma 3).
4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di
soddisfare le condizioni dell'art. 8 della direttiva 94/58/CE del
Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di
formazione della gente di mare.
5. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e
altre operazioni non vengono effettuate in condizioni di sicurezza o
in conformita' degli orientamenti dell'International maritime
organization (IMO): ad esempio, il contenuto di ossigeno nella
condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i
livelli massimi prescritti.
6. Incapacita' del comandante di una petroliera di fornire il
registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello
scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.
7. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza,
da parte dei membri dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso
di incendio o di abbandono della nave.
8. Emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti da idonee
procedure di cancellazione.
9. La mancanza di importanti dotazioni o equipaggiamenti
richiesti dalle convenzioni.
10. Condizioni di eccessiva insalubrita' a bordo della nave.
11. Evidenza tratta dall'osservazione o dall'impressione generale
dell'ispettore secondo cui esistono serie carenze o grave
deterioramento della carena o delle strutture atte a pregiudicare
l'integrita' strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o
la tenuta stagna alle intemperie.
12. Informazioni o prove che il comandante o l'equipaggio non ha
dimestichezza con operazioni di bordo essenziali relative alla
sicurezza della nave o alla prevenzione dell'inquinamento o che tali
operazioni non sono state effettuate.


Nota all'allegato III, comma 4:
- L'art. 8 della direttiva 94/58/CE del Consiglio del
22 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee del 12 dicembre 1994, n. L 319, cosi'
recita:
«Art. 8. - Gli Stati membri assicurano che:
1) a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di
uno Stato membro e di tutte le navi passeggeri provenienti
da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro siano
previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad
un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra
tutti i membri della compagnia di navigazione, in
particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione
tempestive e corrette delle comunicazioni e delle
disposizioni. Inoltre, dovrebbero essere previsti adeguati
strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita'
di terra in una lingua comune o nella lingua di tali
autorita';
2) a bordo delle navi passeggeri il personale
incaricato nel ruolo d'appello di aiutare i passeggeri in
situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e
dotato - di capacita' di comunicazione sufficienti per
questo scopo in base a un'adeguata combinazione dei
seguenti criteri:
a) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai
passeggeri delle principali nazionalita' trasportati su una
rotta determinata;
b) la probabilita' che la capacita' di utilizzare
un elementare vocabolario di inglese per impartire
istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un
passeggero che necessiti aiuto, sia che il passeggero e il
membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) l'eventuale necessita' di comunicare in
situazioni di emergenza con altri mezzi (ad esempio dando
l'esempio, ovvero gestualmente, ovvero richiamando
l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di
raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie
d'uscita) allorche' la comunicazione orale e' inattuabile;
d) la misura in cui sono state fornite istruzioni
di sicurezza complete ai passeggeri nella loro madrelingua;
e) le lingue in cui gli annunci di emergenza
possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante
esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri
e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei
passeggeri;
3) a bordo delle petroliere, delle chimichiere e
delle gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il
comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di
comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni.
Inoltre dovrebbero essere previsti strumenti adeguati per
la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in una
lingua comune o nella lingua di tali autorita';
4) quando effettuano un'ispezione a bordo nella loro
qualita' di Stato d'approdo, gli Stati membri controllano
che anche le navi battenti bandiera di uno Stato non membro
osservino il presente articolo.».

Allegato IV
PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE NAVI
(di cui agli articoli 2, comma 1, e 5, comma 1)
1. Principi di composizione minima degli equipaggi riportati
nella Risoluzione IMO A.890(21) e allegati: «Principles of Safe
Manning» (allegato I); «Guidelines for the Application of Principles
of Safe Manning» (allegato II).
2. Le disposizioni dell'«International Maritime Dangerous Goods
Code» (IMDG Code).
3. Pubblicazione ILO «Inspection of Labour Conditions on Board
Ship: Guidelines for procedures» (Ispezione delle condizioni di
lavoro a bordo delle navi).
4. Allegato I, «Procedure di controllo dello Stato di approdo»
del MOU.

Allegato V
A. CATEGORIE DI NAVI ASSOGGETTABILI AD ISPEZIONE ESTESA
(di cui all'art. 6, comma 1)
1. Petroliere di stazza lorda superiore a 3000 tonnellate e di
eta' superiore a 15 anni, calcolata a decorrere dalla data di
costruzione indicata nei certificati di sicurezza della nave.
2. Portarinfuse di eta' superiore a 12 anni, calcolata a
decorrere dalla data di costruzione indicata nei certificati di
sicurezza della nave.
3. Navi passeggeri di eta' superiore ai 15 anni, calcolata a
decorrere dalla data di costruzione indicata nei certificati di
sicurezza, diverse dalle navi di cui all'art. 2, lettere (a) e (b)
della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999,
relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita'
veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.
4. Gasiere e chimichiere di eta' superiore a 10 anni, calcolata a
decorrere dalla data di costruzione indicata nei certificati di
sicurezza della nave.
B. INFORMAZIONI SULLA NAVE DA NOTIFICARE
ALL'AUTORITA' COMPETENTE LOCALE
(ai sensi dell'art. 6, comma 4).
1. Nome.
2. Bandiera.
3. Eventuale numero IMO.
4. Portata lorda.
5. Data di costruzione della nave come risultante dai certificati
di sicurezza.
6. Ora stimata di arrivo.
7. Durata prevista dello scalo.
8. Operazioni previste nel porto di destinazione (carico,
scarico, altro).
9. Visite di sicurezza pianificate e lavori di riparazione e
manutenzione sostanziali da eseguire nel porto di destinazione.
10. Per le navi cisterna:
a) configurazione: monoscafo, monoscafo con SBT (cisterna di
zavorra segregata), doppio scafo;
b) condizioni delle cisterne di carico e zavorra: piene, vuote,
inertizzate;
c) volume e natura del carico.
C. PROCEDURE PER L'ISPEZIONE ESTESA
(di cui all'art. 5, comma 4)
Salvo restando la loro fattibilita' materiale ovvero eventuali
limitazioni connesse alla sicurezza delle persone, della nave o del
porto, gli elementi indicati di seguito rientrano nel concetto di
ispezione estesa.
Gli ispettori sono consapevoli che l'espletamento di prove aventi
conseguenze dirette su operazioni a bordo, puo' pregiudicarne
l'esecuzione in condizioni di sicurezza.
1. Navi in generale (tutte le categorie della sezione A):
a) black-out e avvio del generatore di emergenza;
b) ispezione dell'illuminazione di emergenza;
c) funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due
manichette antincendio collegate alla linea antincendio principale;
d) funzionamento delle pompe di sentina;
e) chiusura delle porte a tenuta stagna;
f) calata in acqua di un'imbarcazione di salvataggio;
g) prova di arresto di emergenza a distanza per, ad esempio,
caldaie, pompe di ventilazione e carburante;
h) prove dell'apparecchio di governo, compreso quello
ausiliario;
i) ispezione dell'alimentazione di emergenza per gli impianti
radio;
l) ispezione e, per quanto possibile, verifica del separatore
nella sala macchine.
2. Petroliere.
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle
petroliere comprende anche i seguenti elementi:
a) sistemi d'inondazione di schiumogeno;
b) attrezzature antincendio in generale;
c) ispezione delle serrande tagliafuoco della sala macchine,
sala pompe e alloggi;
d) controllo della pressione del gas inerte e suo contenuto di
ossigeno;
e) verifica di almeno una delle cisterne di zavorra nei vani
carico da effettuarsi dal passo d'uomo della cisterna ovvero
dall'accesso sul ponte e, qualora l'ispettore ne constati l'esigenza,
da effettuarsi dall'interno;
f) verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti,
della loro convalida e delle informazioni in essi contenute:
1) rapporto di visita strutturale;
2) rapporto di valutazione delle condizioni della nave;
3) rapporto sulla misurazione dello spessore;
4) documento descrittivo di cui alla risoluzione IMO A. 744
(18).
3. Portarinfuse.
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle
portarinfuse comprende anche i seguenti elementi:
a) eventuale corrosione delle fondamenta dei macchinari
ausiliari da ponte;
b) eventuale deformazione e/o corrosione delle coperture dei
boccaporti;
c) eventuali fenditure o corrosione localizzata nelle paratie
trasversali;
d) accesso ai vani carico;
e) verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti,
della loro convalida e delle informazioni in essi contenute:
1) rapporto di visita strutturale;
2) rapporto di valutazione delle condizioni della nave;
3) rapporti sulla misurazione dello spessore;
4) documento descrittivo di cui alla risoluzione IMO A. 744
(18).
4. Gasiere e chimichiere.
Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, l'ispezione estesa
delle gasiere e delle chimichiere comprende anche i seguenti
elementi:
a) dispositivi di controllo e sicurezza della cisterna di
carico per quanto concerne la temperatura, la pressione e lo spazio
libero;
b) dispositivi per l'analisi dell'ossigeno e la valutazione
dell'esplosivita', compresa la loro taratura; disponibilita' di
attrezzatura per l'individuazione di prodotti chimici (mantici) con
un numero adeguato di appositi tubi per l'individuazione del gas per
il carico specifico a bordo;
c) attrezzature di emergenza per le cabine che offrano
un'adeguata protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi per
ciascuna persona a bordo (se richiesto per i prodotti elencati,
secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato
per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas
liquefatti);
d) controllo che il prodotto caricato sia elencato, secondo i
casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il
trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas
liquefatti;
e) dispositivo fisso antincendio sul ponte, funzionante a
schiuma o con prodotto chimico secco o con altra sostanza, secondo il
prodotto caricato.
5. Navi passeggeri.
(non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
1999/35/CE di cui al punto A.3).
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle
navi passeggeri comprende anche i seguenti elementi:
a) prove del sistema di rilevamento di incendio e di allarme;
b) verifica della chiusura delle porte tagliafuoco;
c) prove del sistema di diffusione sonora;
d) dimostrazione di almeno tutti i set di indumenti
antincendio, cui deve partecipare parte dell'equipaggio addetto alla
ristorazione;
e) dimostrazione che i responsabili operativi dell'equipaggio
conoscono il piano d'emergenza in caso di avaria («damage control
plan»).
Se opportuno, l'ispezione puo' essere continuata con il consenso
del comandante o dell'operatore, mentre la nave e' in navigazione da
o verso un porto di uno Stato membro. Gli ispettori non ostacolano il
funzionamento della nave ne' provocano situazioni che, a giudizio del
comandante, possano compromettere la sicurezza dei passeggeri,
dell'equipaggio e della nave.


Nota all'allegato V, lettera A, comma 3:
- L'art. 2, lettere a) e b) della direttiva del
Consiglio 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite
obbligatorio per l'esercizio, in condizioni di sicurezza,
di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da
passeggeri in servizio di linea, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 1° giugno 1999, n. L
138, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - Ai fini della presente
direttiva e dei suoi allegati si intende per:
a) "traghetto ro-ro", una nave marittima da
passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e
scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e
che trasporta piu' di dodici passeggeri;
b) "unita' veloce da passeggeri", un'unita' veloce
come definita all'art. 2, lettera f), della regola 1 del
capitolo X della convenzione Solas del 1974, nel testo
vigente alla data di adozione della presente direttiva, che
trasporti piu' di dodici passeggeri;».

Allegato VI
CRITERI PER IL FERMO DI UNA NAVE
(di cui all'art. 8, comma 5)
Sezione I Criteri di valutazione delle carenze
Nello stabilire se le carenze rilevate durante un'ispezione
giustificano il fermo della nave in questione, l'ispettore si
conforma ai seguenti criteri:
1. Quando la carenza deriva da un'avaria accidentale subita nel
viaggio della nave verso un porto, l'ordine di fermo non e' emanato a
condizione che:
a) sia stato tenuto debito conto degli obblighi di cui alla
regola I/11 (c) SOLAS 74 concernenti la notifica all'autorita' dello
Stato di bandiera, o all'ispettore nominato o all'ente riconosciuto,
competente per il rilascio del certificato pertinente;
b) prima dell'ingresso nel porto, il comandante o l'armatore
abbia trasmesso all'autorita' competente informazioni sulle
circostanze dell'avaria accidentale e del danno subito ed
informazioni sulla notifica obbligatoria all'amministrazione dello
Stato di bandiera;
c) la nave stia intraprendendo un'azione stimata
dall'Autorita' competente idonea ad ovviare alla carenza riscontrata;
d) la competente autorita', dopo aver ricevuto notifica del
completamento dei lavori intesi ad ovviare alle carenze, abbia
constatato che le carenze, che erano chiaramente pericolose per la
sicurezza, la salute o l'ambiente, sono state eliminate.
2. Le navi che presentano un rischio per la navigazione devono
essere trattenute subito dopo la prima ispezione a prescindere dal
periodo di tempo in cui la nave rimane nel porto.
3. La nave deve essere trattenuta se le carenze sono
sufficientemente gravi da giustificare il fatto che l'ispettore
ritorni sulla nave stessa per verificare che vi sia stato posto
rimedio prima che essa salpi. La necessita' che l'ispettore ritorni
sulla nave qualifica la gravita' delle carenze. Tuttavia cio' non
impone tale obbligo in ogni caso. Cio' implica che l'autorita'
competente locale deve comunque verificare, preferibilmente mediante
un'ulteriore visita, che si e' posto rimedio alle carenze prima della
partenza.
4. Nel decidere se le carenze riscontrate in una nave sono
sufficientemente gravi da giustificare il fermo, l'ispettore tiene
conto dei seguenti aspetti prendendo in considerazione il fermo della
nave se anche una sola delle risposte ai quesiti e' negativa ovvero
si riscontri un insieme di carenze di tipo meno grave:
a) se la nave ha la pertinente e valida documentazione;
b) se la nave dispone dell'equipaggio richiesto nel documento
sulla composizione minima degli equipaggi;
c) se nel corso di tutto il successivo viaggio la nave e/o
l'equipaggio sono in grado di:
1) navigare in maniera sicura;
2) effettuare in sicurezza le operazioni di carico e di
trasporto e controllarne le condizioni;
3) far funzionare la sala macchine in maniera sicura;
4) mantenere propulsione e governo adeguati;
5) disporre di efficaci attrezzature antincendio in ogni
parte della nave, se necessario;
6) abbandonare la nave velocemente e in maniera sicura e
effettuare salvataggi, se necessario;
7) prevenire l'inquinamento dell'ambiente;
8) mantenere un'adeguata stabilita';
9) mantenere una adeguata tenuta stagna totale;
10) comunicare in situazioni di pericolo, se necessario;
11) provvedere affinche' vi siano condizioni di sicurezza e
di igiene a bordo fornire ogni possibile informazione in caso di
incidente.
Sezione II
Elenco delle carenze
Per agevolare l'ispettore nell'applicazione dei presenti
orientamenti, segue un elenco di carenze, raggruppate in base alle
diverse convenzioni e/o codici, che, per la loro gravita', possono
giustificare il fermo della nave interessata. L'elenco non vuole
essere completo. Tuttavia le carenze che danno luogo al fermo
nell'ambito STCW 78, elencate al successivo punto 8, costituiscono
gli unici motivi per il fermo sulla base di questa Convenzione.
a) Aspetti generali.
Mancanza dei certificati e documenti validi richiesti dagli
strumenti pertinenti. Tuttavia, le navi battenti bandiera di uno
Stato che non e' parte di una data Convenzione (strumento pertinente)
o che non hanno attuato un altro strumento pertinente non devono
recare a bordo i certificati previsti da detta Convenzione o tale
altro strumento pertinente. La mancanza dei certificati richiesti non
potrebbe quindi costituire in se' motivo per sottoporre al fermo tali
navi; applicando tuttavia la clausola che esclude un trattamento piu'
favorevole, e' necessario assicurare la conformita' sostanziale con
le disposizioni in questione prima che la nave salpi.
b) Ambito di pertinenza della Convenzione Solas (eventuali
riferimenti sono indicati fra parentesi).
1. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del
propulsore, di altre macchine essenziali o degli impianti elettrici.
2. Pulizia insufficiente della sala macchine, eccessiva presenza
di miscele olio-acqua nelle sentine, isolamento delle tubolature (ivi
compresi i tubi di scappamento nella sala macchine) contaminato da
olio, funzionamento imperfetto delle pompe di sentina.
3. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del
generatore, delle illuminazioni, delle batterie e degli interruttori
di emergenza.
4. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del timone
principale e ausiliario.
5. Mancanza, capacita' insufficiente o serio deterioramento dei
mezzi collettivi ed individuali di salvataggio.
6. Mancanza, mancata conformita' o deterioramento sostanziale -
nella misura in cui non e' conforme all'uso destinato - del sistema
per il rilevamento di incendi, degli allarmi antincendio, dei mezzi
antincendio, degli estintori fissi, delle valvole di ventilazione,
delle serrande tagliafuoco, dei dispositivi di chiusura rapida.
7. Mancanza, sostanziale deterioramento o funzionamento
imperfetto della protezione antincendio sul ponte di carico delle
navi cisterna.
8. Mancanza, mancata conformita' o sostanziale deterioramento
delle luci, delle sagome o dei segnali sonori.
9. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature
radio per comunicazioni di pericolo e di sicurezza.
10. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature di
navigazione, tenuto conto delle disposizioni della regola SOLAS V/12
(o).
11. Mancanza di carte nautiche corrette e/o di altre
pubblicazioni nautiche pertinenti necessarie per il viaggio previsto,
tenendo presente la possibilita' di sostituire dette carte con carte
elettroniche.
12. Mancanza di ventilatori di scarico antiscintilla per le sale
delle pompe di scarico (regola SOLAS II-2/59.3.1).
13. Gravi carenze a livello dei requisiti operativi, come
indicato nella sezione 5.5 dell'allegato I del MOU.
14. Numero, composizione o certificati dell'equipaggio che non
sono conformi al documento di composizione minima degli equipaggi.
15. Mancata esecuzione del programma di ispezioni estese previsto
dalla regola 2 del capitolo XI della Convenzione SOLAS.
16. Mancanza o avaria del dispositivo VDR qualora l'impiego del
medesimo sia obbligatorio.
4. Ambito di pertinenza del codice IBC (i riferimenti sono indicati
tra parentesi).
a) Trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di
idoneita' o scarse informazioni sul carico (16.2).
b) Dispositivi di sicurezza ad alta pressione mancanti o
danneggiati (8.2.3).
c) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non
soddisfano i requisiti del codice (10.2.3).
d) Sorgenti di ignizione ubicate in luoghi pericolosi di cui al
punto 10.2 (11.3.15).
e) Infrazione di requisiti specifici (15).
f) Superamento del volume massimo ammissibile del carico per
cisterna (16.1).
g) Insufficiente protezione termica per i prodotti sensibili
(16.6).
5. Ambito di pertinenza del codice IGC (i riferimenti sono indicati
tra parentesi).
a) Trasporto di sostanze non menzionante nel certificato di
idoneita' o scarse informazioni sul carico (18.1).
b) Mancanza dei dispositivi di chiusura degli alloggi o dei
locali di servizio (3.2.6).
c) Paratie non stagne al gas (3.3.2).
d) Camere di equilibrio difettose (3.6).
e) Valvole a chiusura rapida mancanti o difettose (5.6).
f) Valvole di sicurezza mancanti o difettose (8.2).
g) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non
soddisfano i requisiti del codice (10.2.4).
h) Mancato funzionamento dei ventilatori dei vani carico (12.1).
i) Mancato funzionamento degli allarmi di pressione nelle
cisterne di carico (13.4.1).
l) Impianto per il rilevamento di gas e/o impianto per il
rilevamento di gas tossici difettoso (13.6).
m) Trasporto di sostanze con inibitori, senza certificato valido
(17/19).
6. Ambito di pertinenza della Convenzione sulle linee di massimo
carico.
a) Vaste superfici danneggiate o corrose oppure vaiolatura del
fasciame, unita ad un irrigidimento dei ponti di coperta e dello
scafo, che incidano sull'idoneita' alla navigazione o sulla
resistenza a carichi locali, a meno che non siano state effettuate
adeguate riparazioni temporanee in vista del trasferimento in un
porto dove si proceda alle riparazioni definitive.
b) Insufficiente stabilita' riconosciuta.
c) Mancanza di informazioni sufficienti e affidabili, con un
formulario approvato, che consenta, in maniera rapida e semplice, al
comandante di effettuare il carico e lo zavorramento della nave in
modo tale da mantenere un sicuro margine di stabilita' in tutte le
fasi e nelle varie condizioni del viaggio e da evitare intollerabili
sollecitazioni nella struttura della nave.
d) Mancanza, deterioramento sostanziale o difetti nei dispositivi
di chiusura, nei dispositivi di chiusura dei boccaporti e nelle porte
a chiusura stagna.
e) Sovraccarico.
f) Mancanza o impossibilita' di leggere la linea di pescaggio.
7. Ambito di pertinenza della Convenzione Marpol, allegato I.
a) Mancanza, grave deterioramento o difetto relativo al corretto
funzionamento del dispositivo di filtrazione delle acque miste a olio
e del sistema per la sorveglianza e il controllo dello scarico di
olio o dei dispositivi di allarme a 15 ppm.
b) Insufficienza nella rimanente capacita' della cisterna di
decantazione e/o di sedimentazione per il viaggio previsto.
c) Mancata disponibilita' del registro degli oli minerali.
d) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.
e) Mancanza o inadeguatezza della documentazione di conformita'
alla regola 13G (3) (b) dall'annesso I alla Convenzione Marpol.
8. Ambito di pertinenza della convenzione Marpol, allegato II.
a) Assenza del manuale P&A.
b) Carico non classificato.
c) Mancata disponibilita' del registro del carico.
d) Trasporto di sostanze simili al petrolio senza che siano
soddisfatte le relative prescrizioni o senza un certificato
adeguatamente modificato.
e) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.
9. Ambito di pertinenza della Convenzione STCW.
a) Mancato possesso da parte dei marittimi del certificato o di
un certificato appropriato, di una dispensa valida o mancata
presentazione di una prova documentale che e' stata inoltrata
all'amministrazione dello Stato di bandiera una domanda di convalida.
b) Non conformita' con gli obblighi di composizione minima
dell'equipaggio applicabile dell'amministrazione dello Stato di
bandiera.
c) Mancata conformita' delle disposizioni di navigazione o di
guardia in macchina agli obblighi specificati per la nave
dall'amministrazione dello Stato di bandiera.
d) Assenza, nella guardia, di una persona qualificata ad operare
le apparecchiature essenziali per la sicurezza della navigazione, per
la sicurezza delle comunicazioni radio o per la prevenzione
dell'inquinamento marino.
e) Mancata produzione della prova di idoneita' professionale per
i compiti assegnati ai marittimi per quanto riguarda la sicurezza
della nave e la prevenzione dell'inquinamento.
f) Incapacita' di disporre, per la prima guardia all'inizio di un
viaggio e per i successivi cambi della guardia, di persone che siano
sufficientemente riposate o altrimenti idonee al servizio.
10. Ambito di pertinenza della Convenzione ILO.
a) Insufficienza di generi alimentari per il viaggio fino al
porto successivo.
b) Insufficienza di acqua potabile per il viaggio fino al porto
successivo.
c) Condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo.
d) Mancanza di riscaldamento negli alloggi di una nave che naviga
in zone dove le temperature possono essere eccessivamente basse.
e) Passaggi/alloggi bloccati da eccesso di ciarpame, armamento o
carico, o in condizioni altrimenti non sicure.
11. Casi in cui non si giustifica il fermo, ma in cui debbono, ad
esempio, essere sospese le operazioni di carico.
a) La mancanza di un corretto funzionamento (o manutenzione) del
dispositivo a gas inerte, dei dispositivi di carico o delle macchine
e' considerata un motivo sufficiente per sospendere le operazioni di
carico.

Allegato VII
REQUISITI PROFESSIONALI PER GLI ISPETTORI
(di cui all'art. 3, comma 2)
1. Ciascun ispettore e' autorizzato dall'Autorita' competente
centrale ad eseguire i controlli dello Stato d'approdo ed e'
provvisto del relativo documento personale di cui all'art. 3, comma
2, qualora ricorrano i seguenti presupposti alternativi:
a) (Ipotesi A): l'ispettore deve aver prestato almeno un anno
di servizio come ispettore per uno Stato di bandiera, incaricato dei
controlli e delle certificazioni conformemente alle convenzioni e:
1) deve essere in possesso di un certificato di qualifica
professionale come comandante, abilitato ad assumere il comando di
una nave di 1600 t.s.l. o piu' (di cui alla convenzione STCW, reg.
II/2) o;
2) deve essere in possesso di un certificato di qualifica
professionale come direttore di macchina abilitato ad assumere tali
funzioni a bordo di una nave il cui gruppo motopropulsore principale
ha una potenza pari o superiore a 3000 kW (di cui alla convenzione
STCW, reg. III/2) o;
3) deve aver superato l'esame per architetto navale,
ingegnere meccanico, ingegnere navale o altro titolo riconosciuto
equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e aver prestato servizio in tale funzione per almeno cinque
anni.
Inoltre, gli ispettori di cui ai numeri 1) e 2) devono aver
prestato servizio in mare per almeno cinque anni, rispettivamente
come ufficiale di coperta o ufficiale di macchina.
b) (Ipotesi B1): l'ispettore deve essere in possesso di laurea
in ingegneria (tutti gli indirizzi) o architettura navale conseguita
ai sensi dell'ordinamento antecedente al decreto ministeriale
4 agosto 2000 (universita' e ricerca scientifica tecnologica), oppure
di laurea di primo livello in ingegneria industriale o in scienze e
tecnologie della navigazione marittima ed aerea ovvero altro titolo
riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e:
1) aver ottenuto la qualifica di ispettore alla sicurezza
delle navi dopo aver seguito un corso di formazione presso il Comando
generale del corpo delle capitanerie di porto ovvero un organismo
all'uopo riconosciuto da parte dell'autorita' competente centrale;
2) aver prestato servizio per almeno due anni come ispettore
di uno Stato di bandiera incaricato, presso una autorita' competente,
dei controlli e delle certificazioni previsti dalle convenzioni.
c) (Ipotesi B2): l'ispettore deve possedere un percorso
formativo quale Ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo
delle capitanerie di porto e:
1) aver ottenuto la qualifica di ispettore alla sicurezza
delle navi dopo aver seguito un corso di formazione presso il Comando
generale del corpo delle capitanerie di porto;
2) aver prestato servizio per almeno due anni in qualita' di
ispettore dello Stato per i controlli e per le certificazioni
previsti dalle convenzioni.
2. In ogni caso gli ispettori devono essere in grado di
comunicare oralmente e per iscritto nella lingua inglese e possedere
una conoscenza adeguata delle disposizioni delle convenzioni
internazionali e delle pertinenti procedure relative al controllo
dello Stato di approdo accertati dalla Autorita' competente centrale.
3. Sono altresi' accettati gli ispettori che non soddisfano i
criteri sopraelencati se essi erano gia' stati incaricati
dall'autorita' competente di uno Stato membro di eseguire i controlli
dello Stato di approdo alla data del 30 giugno 1996.


Nota allegato VII, comma 1, lettera b):
- Il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante:
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245.

Allegato VIII
PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE
AI FERMI ED ALLE ISPEZIONI IN PORTI NAZIONALI
(di cui all'art. 14)
1. Le informazioni pubblicate conformemente all'art. 11, comma 3,
comprendono i seguenti dati:
a) nome della nave;
b) numero IMO;
c) tipo di nave, stazza (GT);
d) anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;
e) nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore della
nave;
f) Stato di bandiera;
g) la societa' di classificazione o le societa' di
classificazione, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a
detta nave i certificati di classificazione;
h) la societa' di classificazione o le societa' di
classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave
certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome
dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati;
i) porto e data dell'ultima ispezione estesa, indicando, se del
caso se sia stato imposto un provvedimento di fermo;
l) porto e data dell'ultima visita speciale, indicando
l'organismo che l'ha eseguita;
m) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;
n) paese e porto di fermo;
o) data in cui e' stato tolto il fermo;
p) durata del fermo, in giorni;
q) numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in termini
chiari ed espliciti;
r) provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;
s) quando alla nave e' stato rifiutato l'accesso ad un porto
nazionale, i motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti;
t) indicazione delle eventuali responsabilita' della societa'
di classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla
pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in
combinazione, ha provocato il fermo;
u) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave
sia stata autorizzata a recarsi al piu' vicino cantiere di
riparazione appropriato o in cui alla nave sia stato rifiutato
l'accesso ad un porto nazionale.
2. Le informazioni relative alle navi oggetto di ispezione rese
pubbliche conformemente all'art. 11, comma 2, includono i seguenti
dati:
a) nome della nave;
b) numero IMO;
c) tipo di nave;
d) stazza (GT);
e) anno di costruzione, indicato nei certificati di sicurezza;
f) nome e indirizzo del proprietario o armatore della nave;
g) Stato di bandiera;
h) per le navi che trasportano prodotti alla rinfusa, nome e
indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e
tipo di noleggio;
i) la societa' di classificazione o le societa' di
classificazione, ove pertinente, che hanno rilasciato eventualmente a
detta nave certificati di classificazione;
l) la societa' di classificazione o le societa' di
classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave
certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome
dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati;
m) porto nazionale e data di ispezione;
n) numero e natura delle carenze.

Allegato IX
VERBALE D'ISPEZIONE
(redatto a norma dell'art. 5.5)
Il verbale d'ispezione comprende almeno gli elementi di seguito
riportati.
I. Informazioni generali.
1. Autorita' competente locale che ha redatto il verbale.
2. Data e luogo dell'ispezione.
3. Nome della nave ispezionata.
4. Bandiera della nave ispezionata.
5. Tipo della nave.
6. Numero IMO.
7. Indicativo radio.
8. Stazza lorda (GT).
9. Portata lorda (eventuale).
10. Anno di costruzione, come indicato dai certificati di
sicurezza.
11. La societa' di classificazione o le societa' di
classificazione, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a
detta nave i certificati di classificazione.
12. La societa' di classificazione o le societa' di
classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave
certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome
dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati.
13. Nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore.
14. Nome ed indirizzo del noleggiatore responsabile della
scelta della nave e tipo di noleggio per le unita' con carichi alla
rinfusa.
15. Data finale di stesura del verbale di ispezione.
16. Indicazione che i dati dell'ispezione sono soggetti a
pubblicazione.
II. Informazioni relative all'ispezione.
1. Certificati rilasciati in applicazione delle convenzioni
internazionali pertinenti, con indicazione dell'autorita' che li ha
rilasciati, della data di rilascio e di scadenza.
2. Parti o elementi della nave che sono stati oggetto di
ispezione dettagliata o estesa.
3. Tipo di ispezione condotta (iniziale, dettagliata, estesa).
4. Natura delle carenze.
5. Misure adottate.
III. Informazioni supplementari in caso di fermo.
1. Data del provvedimento di fermo.
2. Data di revoca del provvedimento di fermo.
3. Natura delle carenze che hanno motivato la decisione del
fermo con riferimento alle Convenzioni internazionali.
4. Informazioni sull'ultima visita intermedia o annuale.
5. Indicazione delle eventuali responsabilita' della societa'
di classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla
pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in
combinazione, ha provocato il fermo.
6. Misure adottate.

Allegato X
DATI DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
(in ottemperanza all'art. 14, comma 4)
1. L'autorita' competente centrale fornisce, entro il 1° aprile,
alla Commissione europea i seguenti dati riferiti all'anno solare
precedente:
a) numero totale di singole navi soggette al controllo dello
Stato di approdo entrate nei porti nazionali;
b) numero di ispettori incaricati del controllo delle navi da
parte dello Stato di approdo; tali informazioni devono essere
trasmesse conformandosi alla tabella sotto rappresentata:

=====================================================================
              |    Numero di    |    Numero di    |
              |ispettori a tempo|ispettori a tempo|  Conversione a
Porto/zona (1)|      pieno      |    parziale     |   tempo pieno
=====================================================================
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

2. L'autorita' competente centrale fornisce alla Commissione
europea, su base semestrale, ii numero IMO e la data di arrivo delle
singole navi entrate nei porti nazionali soggette al controllo dello
Stato di approdo, con eccezione delle navi traghetto in servizio di
linea.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento l'Autorita' competente centrale notifica alla Commissione
Europea l'elenco dei traghetti in servizio di linea di cui al comma
precedente provvedendo altresi' a notificare eventuali cambiamenti.
(1) Con il termine porto si intende un porto singolo ovvero la
zona geografica coperta da un ispettore o da un gruppo di ispettori
che puo' comprendere piu' di un singolo porto. Il medesimo ispettore
puo' essere chiamato ad operare in piu' di un porto o zona.

Allegato XI
PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DI ACCESSO
(a di cui all'art. 12)
A) Categorie di navi soggette al rifiuto d'accesso di cui all'art.
12.
1. Gasiere e chimichiere;
2. Portarinfuse;
3. Petroliere;
4. Navi da passeggeri.
B) Procedure relative al rifiuto d'accesso di cui all'art. 12.
1. Il provvedimento di rifiuto di accesso notificato a norma dei
quanto previsto dall'art. 12, comma 2, scatta nel momento in cui la
nave e' stata autorizzata a lasciare il porto previa correzione delle
carenze che hanno determinato il fermo.
2. Per la revoca del rifiuto d'accesso di cui all'art. 12, il
proprietario o l'armatore puo' presentare, all'autorita' competente
locale che ha emanato il provvedimento, un'istanza formale corredata
di una dichiarazione dell'amministrazione dello stato di bandiera,
attestante che la nave e' pienamente conforme alle disposizioni
previste dalle Convenzioni internazionali e di una certificazione
della eventuale societa' di classifica presso la quale la nave e'
classificata, attestante che l'unita' risponde ai previsti requisiti
di classe.
3. Il provvedimento di rifiuto d'accesso di cui all'art. 12 puo'
essere revocato solo a seguito di una nuova ispezione che riscontri
la conformita' della nave alle disposizioni applicabili delle
convenzioni.
4. La nuova ispezione per la revoca del provvedimento di rifiuto
di accesso ai sensi dell'art. 12 comprende, per quanto applicabili,
quantomeno le verifiche ed i controlli previsti per l'ispezione
estesa di cui all'allegato 5, sezione C del presente regolamento. I
costi di questa nuova ispezione sono a carico del proprietario o
armatore della nave.
5. La nuova ispezione per la revoca del provvedimento di accesso
puo' essere effettuata nel porto ove il provvedimento e' stato
imposto ovvero in un altro porto concordato tra l'autorita'
competente che ha imposto il rifiuto d'accesso, il proprietario o
armatore della nave e l'autorita' competente del porto prescelto. Lo
scalo nel porto prescelto puo' essere autorizzato al solo scopo di
sottoporre la nave alla visita ispettiva di cui al precedente comma
3.
6. La revoca del provvedimento di rifiuto d'accesso e' comunicata
per iscritto al proprietario o armatore della nave ed e' notificato
alla Amministrazione di bandiera della nave, alla societa' di
classifica interessata, agli altri Stati membri, alla Commissione
europea, al segretariato del MOU e al sistema informativo SIRENAC.

Allegato XII
DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE
RELATIVE AI DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE
DEI DATI DI NAVIGAZIONE (VDR)
(di cui all'art. 8, comma 8)
1. Le navi soggette al controllo dello Stato di approdo che
scalano i porti nazionali devono essere equipaggiate con il
dispositivo VDR conforme agli standard previsti dalla risoluzione
dell'Assemblea IMO A.861(20) nonche' ai requisiti di prova fissati
dalla Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) nello standard
n. 61996, secondo il seguente calendario stabilito in funzione del
tipo e della data di costruzione dell'unita':
a) navi da passeggeri costruite a partire dal 1° luglio 2002:
all'entrata in vigore del presente regolamento;
b) navi da passeggeri ro-ro costruite prima del 1° luglio 2002:
non oltre la prima ispezione di sicurezza effettuata a partire dal
1° luglio 2002;
c) navi da passeggeri diverse dalle navi passeggeri ro-ro,
costruite anteriormente al 1° luglio 2002: non oltre il 1° gennaio
2004;
d) navi diverse dalle navi da passeggeri, di stazza lorda pari
o superiore alle 3.000 tonnellate e costruite a partire dal 1° luglio
2002: all'entrata in vigore del presente regolamento;
e) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20.000
tonnellate costruite prima del 1° luglio 2002: non oltre la data
fissata dall'IMO o, in mancanza, non oltre il 1° gennaio 2007;
f) navi da carico di stazza lorda compresa tra le 3.000 e le
20.000 tonnellate costruite prima del 1° luglio 2002: non oltre la
data fissata dall'IMO o, in mancanza, non oltre il 1° gennaio 2008.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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