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Gazzetta Ufficiale N. 264 del 13 Novembre 2003

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003
Elenco dei Paesi ammessi a beneficiare nel 2003 dei contributi previsti dalla legge n. 212/1992, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 49/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante disposizioni in
materia di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e
orientale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante
disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare,
l'art. 22, comma 2, il quale, nel modificare l'art. 1 della legge n.
212/1992 sopra citata, ha demandato a questo Comitato il compito di
individuare annualmente, con apposita delibera, i Paesi ammessi a
beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della stessa legge;
Visto inoltre l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo sopra
richiamato, che costituisce presso questo Comitato una commissione
permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della
politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le
delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di
questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione,
il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in
particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente
l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 33
concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e
forestali;
Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale
n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio
regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430;
Vista la propria deliberazione 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta
Ufficiale n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e
regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n.
63/1998;
Vista la deliberazione adottata dalla V commissione permanente
nella seduta del 15 maggio 2003, su proposta del Ministero degli
affari esteri, di concerto con il Ministero delle attivita'
produttive, con la quale sono stati individuati i Paesi ammessi a
beneficiare, nel 2003, dei contributi previsti dalla richiamata legge
n. 212/1992;
Preso atto che, nel corso della predetta seduta, i rappresentanti
dei Ministeri degli affari esteri e delle attivita' produttive hanno
sottolineato la necessita' che, compatibilmente con gli equilibri di
finanza pubblica, vengano reperite ulteriori risorse per il
finanziamento delle iniziative di cui alla legge n. 212/1992;
Delibera:
1. Nel corso del 2003 sono ammessi a beneficiare dei contributi
previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive
modificazioni, i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Armenia,
Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto,
Estonia, Federazione Russa, Georgia, Giordania, Iraq, Kazakistan,
Kirghizistan, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco,
Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Federale Jugoslava,
Romania, Siria, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan, Tunisia, Turchia,
Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.
2. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'attuazione della citata
legge n. 212/1992 individuera', per gli interventi di propria
competenza, i Paesi prioritari tra quelli elencati nel precedente
punto 1.
Roma, 25 luglio 2003
Il Presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6,
Economia e finanze, foglio n. 217


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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