IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio;
Visto il comma 4-quinquies dell'articolo 2 della legge 5 agosto
1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della suddetta
legge n. 94, il quale prevede, tra l'altro, che in apposito allegato
allo stato di previsione, le unita' previsionali di base sono
ripartite in capitoli, e per l'entrata anche in articoli, ai fini
della gestione e della rendicontazione e che la ripartizione e'
effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con le Amministrazioni
interessate;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sulla
individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5
della ripetuta legge n. 94/1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto legislativo, il
quale dispone che, contestualmente all'entrata in vigore della legge
di approvazione del bilancio, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita'
previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione;
Visto il proprio decreto 31 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del
31 dicembre 2002, con il quale nello stato di previsione dell'entrata
(tabella n. 1) e negli stati di previsione dei Ministeri e delle
Amministrazioni autonome (tabelle n. 2 a n. 15) e' stata disposta la
ripartizione, per l'anno finanziario 2003, delle unita' previsionali
di base in capitoli e per l'entrata anche in articoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante modifiche alla struttura di Governo, ai sensi
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge di approvazione delle disposizioni per
l'assestamento di bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003;
Considerato che ai fini della gestione e della rendicontazione -
come avvenuto per il bilancio di previsione e con le medesime
modalita' - occorre far luogo alla ripartizione nei capitoli e per
l'entrata anche negli articoli delle variazioni apportate alle unita'
previsionali di base dalla predetta legge di approvazione
dell'assestamento 2003;
Ritenuta la necessita' di disporre la suddetta ripartizione
conformemente ai contenuti degli allegati tecnici che hanno
accompagnato i vari stati di previsione nel progetto di assestamento;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290;
Decreta:
Ai fini della gestione e della rendicontazione, nello stato di
previsione dell'Entrata (tabella n. 1) e negli stati di previsione
dei Ministeri e delle Amministrazioni autonome (tabelle da n. 2 a n.
15), la ripartizione, per l'anno finanziario 2003, nei capitoli e per
l'entrata anche negli articoli, delle variazioni alle unita'
previsionali di base e' quella risultante dall'allegato documento che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti, alle
amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2003
Il Ministro: Tremonti
Allegato
per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato