IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che all'art. 1, ha
stabilito, che le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo stesso Comitato, integrato
dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate,
il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle
opere;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001,
autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e
realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo
l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a
effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle
modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari
ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per
le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio;
Visto il predetto art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, che stabilisce l'automatico inserimento degli interventi
previsti dal programma nelle intese istituzionali di programma e
negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, che all'art. 2
correla l'assegnazione di eventuali risorse integrative necessarie
per la realizzazione dell'opera alla preventiva approvazione del
progetto preliminare e che, ai successivi articoli 3, 4 e 5,
stabilisce la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e
del progetto definitivo, riportando al successivo art. 16 le norme
transitorie;
Visti in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come
modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto
per le attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita
«struttura tecnica di missione»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 marzo 2003, n. 5279, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato
art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti
autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni
finanziarie e sono state inoltre definite le modalita' di erogazione
delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonche'
quantificate le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione
istruttoria e monitoraggio;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai
sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato il primo programma delle opere strategiche, che
nell'allegato 1 riporta nel sottosistema «Schemi Idrici», gli
«Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e
insulare» e nell'allegato 3 specifica gli interventi rientranti nel
piano degli schemi idrici per la regione Sardegna, tra i quali e'
ricompreso lo «Schema n. 39 P.R.G.A. - Opere di approvvigionamento
idropotabile secondo e terzo lotto costa sud-orientale fino a
Villasimius», destinando per i predetti interventi, in via
programmatica, complessivi 524,720 Meuro;
Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF
2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia all'interno del programma
approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione,
incisivita' sul territorio e rilevanza su scala internazionale,
rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel
settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per
l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato lo stato di
emergenza idrica in Sardegna fino al 31 dicembre 2003, confermando,
fino a tale data, i poteri commissariali gia' attribuiti al
presidente della regione Sardegna;
Vista l'ordinanza 20 giugno 2003 n. 353 del commissario governativo
per l'emergenza idrica in Sardegna, presidente della regione, che ha
approvato, per le finalita di cui all'art. 3 del decreto legislativo
n. 190/2002, il quadro economico aggiornato del progetto preliminare
relativo all'intervento «Schema idrico Sardegna Sud-Orientale - opere
di approvvigionamento idropotabile Schema n. 39 P.R.G.A. - 2° e 3°
lotto», allegato alla medesima ordinanza con il n. 1;
Vista la nota n. 246 del 23 giugno 2003, successivamente sostituita
dalla nota n. 318 del 17 luglio 2003 con la quale il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli
schemi idrici regione Sardegna la relazione istruttoria aggiornata
concernente lo «Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (Sistema Basso
Flumendosa-Picocca) - opere di approvvigionamento idropotabile Schema
n. 39 P.R.G.A. 2° e 3° lotto»;
Ritenuto in questa fase di procedere al finanziamento dei soli
lavori di esecuzione di indagini in sito, rinviando all'approvazione
del progetto definitivo il finanziamento dell'intera opera;
Considerata l'opportunita', trattandosi di lavori immediatamente
attivabili, di far gravare l'assegnazione del finanziamento dei
predetti lavori, a valere sulle risorse ex art. 13 della legge n.
166/2002, sul limite di impegno dell'anno 2002;
Udita la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa, su tale proposta, del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Prende atto
delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto infrastrutturale:
che lo schema n. 39 in cui ricadono le opere di
approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto costa sud-orientale
fino a Villasimius e' compreso sia nel documento di base per la
definizione dell'Accordo di programma quadro sulle risorse idriche
stato-regione Sardegna, che e' stato sottoscritto il 26 febbraio
2000, che nel piano d'ambito (2002);
che il progetto generale delle opere e' suddiviso in tre lotti
di cui il primo lotto e' gia' in corso di avanzata esecuzione mentre
i restanti due lotti sono oggetto della deliberazione;
che le opere da realizzare assicurano l'approvvigionamento
potabile di una vasta area della Sardegna Sud-Orientale, il Sarrabus,
e consentono, attraverso il serbatoio di Villasimius,
l'interconnessione con l'esistente schema n. 46 del P.R.G.A. (Piano
regolatore generale degli acquedotti) che, oltre a Cagliari e ad
altri centri urbani, alimenta gli insediamenti turistici nel comune
di Quartu S. Elena, fino a Villasimius;
che l'interconnessione dei due schemi realizza una notevole
flessibilita' nella gestione della risorsa e garantisce al centro di
Villasimius la possibilita' di essere alimentata da due fonti;
che, per quanto riguarda gli usi irrigui, l'area
prevalentemente interessata e' quella delle piane di San Vito,
Muravera e Villaputzu;
sotto l'aspetto attuativo:
che, con nota prot. n. 25990 del 17 ottobre 2002, la regione
Sardegna ha individuato l'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) quale
soggetto attuatore dell'intervento;
che il progetto relativo alle opere in esame si avvale di un
iter autorizzativo gia' espletato a cura dell'EAF precedentemente
alla presentazione dei documenti di progetto al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
che, con nota prot. n. 8242 del 18 settembre 1997, l'EAF ha)
richiesto all'ufficio per la Sardegna del Ministero dei lavori
pubblici di convocare la Conferenza dei servizi successivamente
tenutasi in data 29 settembre 1997 che ha espresso parere favorevole
alla realizzazione dell'opera;
che con determinazione prot. n. 229/c.u. del 3 novembre 1997,
l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, preso
atto che l'assemblea della predetta Conferenza di servizi ha espresso
il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977
e dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n.
348/1979 ha dichiarato il proprio assenso all'attuazione del
progetto;
che, con nota EAF prot. n. 10921 del 21 novembre 1997, l'Ente
ha trasmesso il progetto preliminare al servizio del genio civile di
Cagliari proponendo domanda di concessione d'acqua;
che il progetto generale delle opere, in forma preliminare, e'
stato approvato dal CTAR con voto n. 432 del 3 dicembre 1997;
che il progetto dell'opera e' stato sottoposto alla valutazione
ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
che si e' pronunciato di concerto con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali con DECA/VIA n. 3737 del 18 maggio 1999,
prevedendo prescrizioni relative alla mitigazione dell'impatto
ambientale riguardanti le opere in esame;
che, con nota prot. n. 1153/DG del 26 maggio 2003,
l'assessorato agli enti locali, finanze ed urbanistica della regione
Sardegna ha comunicato che non sono emersi elementi di contrasto con
la strumentazione urbanistica generale dei comuni interessati;
che le interferenze coinvolgono i seguenti enti: l'ANAS
relativamente alla s.s. 125 (Orientale Sarda), provincia di Cagliari
per le s.p. numeri 18, 19, 20 e 97;
che sono state proposte le seguenti prescrizioni:
sulla scorta della documentazione esaminata, e' emersa la
necessita' che l'EAF in qualita' di soggetto aggiudicatore rimetta il
progetto preliminare anche alla provincia di Cagliari, cosi da
pervenire in sede di redazione del progetto definitivo al piu'
completo programma di risoluzione delle interferenze;
sotto l'aspetto finanziario:
che con ordinanza n. 353 del 20 giugno 2003, il commissario
governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, presidente della
regione, ha approvato, per le finalita' di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 190/2002, l'aggiornamento del quadro economico del
progetto preliminare relativo all'intervento «Schema idrico Sardegna
Sud-Orientale - opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39
P.R.G.A. - 2° e 3° lotto», allegato alla medesima ordinanza con
il n.
1, per un costo globale dell'intervento pari a 60.50 Meuro;
che sulla base della programmazione delle attivita' formulata
dal soggetto aggiudicatore, tale importo complessivo e' distribuito
nell'arco temporale 2004-2007;
che nell'importo complessivo e' compresa la somma di Euro
350.000,00 da destinare a lavori di esecuzione di indagini
finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo;
che sono state proposte dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti le seguenti prescrizioni:
per l'intervento in questione il progetto definitivo dovra'
essere corredato dalle necessarie valutazioni ed analisi
economico-finanziarie al fine di accertare la possibilita' di
accedere a fondi in autofinanziamento;
che l'entita' dell'importo da recuperare mediante tariffa
dovra' essere determinata sulla base degli effettivi regimi tariffari
dei vari settori irriguo e/o idropotabile;
Delibera:
1. All'intervento «Schema n. 39 P.R.G.A. - Opere di
approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto costa Sud-Orientale
fino a Villasimius» e' assegnato il finanziamento, per i soli lavori
di esecuzione di indagini in sito finalizzate alla predisposizione
del progetto definitivo, di Euro 350.000,00 in termini di volume di
investimento a valere sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002
previsti per l'anno 2002, secondo quanto indicato in premessa. Tale
importo e' ricompreso nell'importo totale di tutto l'intervento di
60,50 milioni di euro che sara' finanziato in sede di approvazione
del progetto definitivo da rilasciarsi ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo n. 190/2002. La quota del contributo attualmente
concesso non potra' comunque superare l'importo di 0,032 Meuro per il
limite relativo all'anno 2002.
2. L'unita' tecnica finanza di progetto e' incaricata di effettuare
le necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie, al fine
di accertare la possibilita' di attivare forme di partenariato
pubblico-privato determinando l'entita' dell'importo da recuperare
mediante tariffa e riferendone i risultati al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che ne terra' conto nella relazione
istruttoria che sara' predisposta per l'approvazione del progetto
definitivo da parte di questo Comitato.
3. Il soggetto autorizzato a contrarre mutui od a effettuare altre
operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della legge n.
166/2002 e' l'Ente autonomo Flumendosa anche soggetto aggiudicatore
ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dara'
attuazione alla presente delibera, con le modalita' stabilite dal
decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato ai sensi
del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli
adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere
ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d) del
decreto legislativo n. 190/2002 e dal decreto interministeriale
richiamato al punto precedente.
Roma, 25 luglio 2003
Il presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 173
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato